AS 2007 7017
Ordinanza concernente il versamento di un'indennità assicurata al personale dell'Amministrazione federale nel 2008
Ordinanza concernente il versamento di un’indennità assicurata al personale dell’Amministrazione federale nel 2008
del 7 dicembre 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale, ordina:
Art. 1 Diritto all’indennità 1 Nel 2008 ricevono un’indennità assicurata nel piano complementare gli impiegati:
a. dei dipartimenti e della Cancelleria federale; b. delle unità decentralizzate dell’Amministrazione federale secondo l’allegato all’ordinanza del 25 novembre 1998 2 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, eccettuati quelli delle unità decentralizzate del Dipar- timento federale dell’interno e dell’Istituto Federale della Proprietà Intellet- tuale; c. dei Servizi del Parlamento; d. dei Tribunali federali. 2 L’indennità è versata pure ai magistrati in carica ai sensi della legge federale del 6 ottobre 19893 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magi- strati. Essa non costituisce un’indennità di rincaro ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 di detta legge.
3 Hanno diritto all’indennità:
a. gli impiegati il cui rapporto di lavoro è di durata indeterminata, se esso è ini- ziato prima del 1° gennaio 2008 e non è sciolto al momento della concessione della stessa o è disdetto a seguito di pensionamento anticipato volontario o di passaggio a un altro datore di lavoro ai sensi del capoverso 1; b. gli impiegati il cui rapporto di lavoro è limitato nel tempo, se esso è iniziato prima del 1° gennaio 2008 e dura almeno fino al 30 giugno 2008; c. le persone in formazione.
RS 172.220.111.8
2007-2542 7017
Versamento di un’indennità assicurata al personale RU 2007 dell’Amministrazione federale nel 2008
Art. 2 Ammontare 1 L’ammontare dell’indennità è fissato dopo le trattative con le associazioni del personale e nel quadro dei crediti stanziati dal Parlamento per le misure salariali. 2 Per il calcolo dell’indennità si tiene conto delle seguenti prestazioni del datore di lavoro al momento del versamento: a. stipendio ai sensi dell’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 20014 sul per- sonale federale (OPers); b. indennità di residenza ai sensi dell’articolo 43 OPers; c. indennità di funzione ai sensi dell’articolo 46 OPers; d. indennità speciali ai sensi dell’articolo 48 OPers, escluse le indennità per lavoro a squadre; e. assegni di custodia ai sensi dell’articolo 51 OPers.
3 L’ammontare dell’indennità dipende dal tasso di occupazione al momento del
versamento della stessa.
Art. 3 Eccezioni Non hanno diritto all’indennità: a. gli impiegati le cui prestazioni corrispondono alla valutazione C; b. gli impiegati le cui prestazioni corrispondono alla valutazione B e il cui sti- pendio supera l’importo massimo del livello di valutazione B; c. gli impiegati ai quali, in caso di valutazione inferiore della funzione, è garantito in termini nominali lo stipendio attuale (garanzia dei diritti acqui- siti); d. gli impiegati provenienti dall’esterno dell’Amministrazione federale, durante il periodo di prova; e. i collaboratori il cui impiego è irregolare; f. i praticanti, inclusi i praticanti delle scuole universitarie e delle scuole uni- versitarie professionali; g. i pensionati rioccupati dalla Confederazione; h. gli impiegati che al momento del versamento si trovano in congedo non pagato; i servizi possono fare eccezioni.
Art. 4 Versamento
1 L’indennità è versata unitamente allo stipendio di marzo.
2 L’indennità è versata dal datore di lavoro con il quale la persona impiegata intrat- tiene un rapporto di lavoro al momento del versamento.
4 RS 172.220.111.3
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Art. 5 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 18 dicembre 20025 sull’assicurazione degli impiegati dell’Ammini- strazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA è modificata come segue: Art. 3 Stipendio annuo determinante Le prestazioni del datore di lavoro secondo il capitolo 4 OPers6 non menzionate nella presente ordinanza non sono assicurate nei piani di previdenza.
Allegato 2
Stipendi e indennità relative allo stipendio assicurati nel piano complementare lett. o ... o. le indennità secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del nessun importo 7 dicembre 20077 concernente il versamento di di coordinamento un’indennità assicurata al personale dell’Amministrazione federale nel 2008.
Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008 con effetto sino al 31 dicembre 2008.
7 dicembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 172.222.020 6 RS 172.220.111.3 7 RS 172.220.111.8; RU 2007 7017
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