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AS 2007 7049

Ordinanza sul coordinamento della telematica delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (OCT-AOSS)

Ordinanza sul coordinamento della telematica delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (OCT-AOSS)

del 14 dicembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM); visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC); visto l’articolo 57 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:

Sezione 1: In generale

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina il coordinamento strategico della telematica inter- disciplinare delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza nell’ambito della Cooperazione nazionale per la sicurezza in situa- zioni normali, particolari e straordinarie. 2 Il coordinamento operativo della telematica in caso d’evento non è oggetto della presente ordinanza.

Art. 2 Collaborazione Le autorità e le organizzazioni federali e cantonali attive nel campo del salvataggio e della sicurezza collaborano per assicurare una telematica interdisciplinare.

RS 520.19

2006-3248 7049

Coordinamento della telematica delle autorità e delle organizzazioni RU 2007 attive nel campo del salvataggio e della sicurezza

Sezione 2: Organo di coordinamento

Art. 3 Commissione telematica La Commissione telematica coordina il settore della telematica a livello federale e cantonale.

Art. 4 Compiti La Commissione telematica ha i compiti seguenti: a. coordina i progetti e i preparativi per la messa a disposizione e l’esercizio dei sistemi telematici interdisciplinari, in particolare per quanto attiene alla comunicazione vocale e di dati, ai sistemi di gestione e alle reti di trasmis- sione; b. partecipa al processo normativo nel campo delle telecomunicazioni, in parti- colare in materia di prestazioni in situazioni particolari e straordinarie e di limitazioni nel campo delle telecomunicazioni; c. si adopera per una ripartizione adeguata in caso di frequenze e capacità di trasmissione limitate; d. collabora con gli organi che elaborano soluzioni volte ad ottimizzare la con- dotta in vista di situazioni particolari e straordinarie; e. esamina le domande di coordinamento degli organi interessati e cerca solu- zioni appropriate; f. segue i risultati dei progetti interdisciplinari ed esercita la sua influenza se necessario.

Art. 5 Composizione

1 La Commissione telematica è una commissione consultiva secondo l’articolo 5

capoverso 2 dell’ordinanza del 3 giugno 19964 sulle commissioni.

2 È composta di:

a. un presidente; b. un vicepresidente; c. al massimo altri 13 membri.

Art. 6 Nomine I membri della Commissione telematica sono nominati dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport su proposta dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFFP).

4 RS 172.31

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Art. 7 Organizzazione

1 Per l’adempimento dei suoi compiti la Commissione telematica dispone di un

organo di gestione presso l’UFFP. 2 La Commissione può impiegare singoli specialisti o gruppi di lavoro per compiti permanenti o temporanei.

3 Definisce l’organizzazione in un regolamento.

Art. 8 Indennità e mezzi finanziari 1 Le indennità giornaliere e le altre indennità versate ai membri della Commissione telematica sono disciplinate nell’articolo 17 dell’ordinanza del 3 giugno 19965 sulle commissioni 2 I mezzi finanziari necessari per le attività della Commissione telematica devono essere iscritti nel preventivo dell’UFPP.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 7 settembre 19776 sul coordinamento delle trasmissioni nell’ambito della difesa integrata è abrogata.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

14 dicembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 172.31 6 RU 1977 1595

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