AS 2007 7133
Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000
Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000)
RS 0.232.142.2; RU 2007 6485
Decisione del Consiglio d’amministrazione del 28 luglio 2001 in vigore dal 13 dicembre 2007
Art. 1 Conformemente all’articolo 7 capoverso 1 secondo periodo dell’atto di revisione, le seguenti disposizioni transitorie si applicano alle disposizioni modificate e alle nuove disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo citate qui di seguito: 1. Gli articoli 14 (3)–(6), 51, 52, 53, 54 (3) e (4), 61, 67, 68, 69 e il protocollo relativo all’interpretazione dell’articolo 69, nonché gli articoli 70, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 129, 133, 135, 137 e 141 si applicano alle domande di brevetto europeo pendenti e ai brevetti europei già rilasciati al momento della loro entrata in vigore. Tuttavia, l’articolo 54 (4) della versione della convenzione in vigore prima di questa data resta applicabile a tali domande e brevetti. 2. Gli articoli 65, 99, 101, 103, 104, 105, 105a–c e 138 sono applicabili ai bre- vetti europei già rilasciati al momento della loro entrata in vigore e ai brevet- ti europei rilasciati per le domande di brevetto europeo pendenti a tale data.
3. L’articolo 54 (5) si applica alle domande di brevetto europeo pendenti al
momento della sua entrata in vigore, nella misura in cui la decisione di rila- scio del brevetto non è ancora stata presa.
4. L’articolo 112a si applica alle decisioni delle commissioni di ricorso emana-
te a decorrere dal momento della sua entrata in vigore.
5. Gli articoli 121 e 122 si applicano alle domande di brevetto europeo penden-
ti e ai brevetti europei già rilasciati al momento della loro entrata in vigore, nella misura in cui non siano ancora decorsi i termini per presentare la richiesta di proseguimento della procedura o di reintegrazione.
6. Gli articoli 150–153 si applicano alle domande internazionali pendenti al
momento della loro entrata in vigore. Tuttavia, gli articoli 154 (3) e 155 (3) della versione della convenzione in vigore prima di questa data restano applicabili a tali domande.
Art. 2 La presente decisione entra in vigore al momento dell’entrata in vigore del testo riveduto della convenzione conformemente all’articolo 8 dell’atto di revisione.
2007-2990 7133
Conv. sul brevetto europeo RU 2007