AS 2007 73
Ordinanza sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (OCPPMI)
Ordinanza sul coordinamento della politica della Confederazione (OCPPMI)
dell’8 dicembre 2006
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 55 e 57 della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo La presente ordinanza ha lo scopo: a. di migliorare il coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (PMI); e b. di facilitare l’adozione e l’attuazione di misure destinate a ridurre l’onere amministrativo delle imprese.
Art. 2 Informazione I Dipartimenti, gli uffici e i servizi dell’Amministrazione federale (unità amministra- tive) informano i servizi competenti della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) quando un progetto o un compito nel loro ambito di competenza possono avere un impatto importante sulle PMI e sull’onere amministrativo delle imprese in generale.
Sezione 2: Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle PMI
Art. 3 Istituzione Il Consiglio federale istituisce un Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (OCPMI).
RS 172.091 1 RS 172.010
2006-1729 73
Coordinamento della politica della Confederazione RU 2007
Art. 4 Compiti L’OCPMI svolge i compiti seguenti: a. coordina in una fase precoce le attività svolte dalla Confederazione in tutti gli ambiti concernenti le PMI; b. sorveglia l’attuazione delle misure adottate dal Consiglio federale per ridurre l’onere amministrativo delle imprese; c. rivolge raccomandazioni alle unità amministrative competenti.
Art. 5 Composizione L’OCPMI è composto del direttore o di un membro della direzione: a. dell’Ufficio federale di statistica (UST); b. dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS); c. dell’Ufficio federale di giustizia (UFG); d. dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI); e. dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC); f. dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD); g. della SECO; h. dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG); i. dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT); e j. dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
Art. 6 Sedute e presidenza
1 L’OCPMI si riunisce almeno due volte l’anno.
2 È presieduto dal rappresentante della SECO.
3A seconda dei temi trattati possono essere chiamati a partecipare alle sedute dell’OCPMI anche rappresentanti di unità amministrative diverse da quelle enume- rate nell’articolo 5.
Art. 7 Procedura decisionale
1 Le unità amministrative rappresentate nell’OCPMI adottano e attuano di comune
accordo e all’unanimità le misure necessarie a una cooperazione e un coordinamento efficaci. Se non giungono a un accordo, sottopongono senza indugio al Consiglio federale i dossier controversi. 2 Le raccomandazioni non vincolanti rivolte alle unità amministrative sono adottate alla maggioranza dei voti dei membri permanenti dell’OCPMI. È permessa l’asten- sione dal voto. A parità di voti, il voto del presidente conta doppio.
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Art. 8 Segreteria
1 La SECO funge da segreteria dell’OCPMI.
2 La segreteria stabilisce l’ordine del giorno delle sedute sulla base delle consulta- zioni preliminari e delle proposte formulate dalle unità amministrative rappresentate nell’OCPMI.
Sezione 3: Forum PMI
Art. 9 Compiti Il Forum PMI svolge i compiti seguenti: a. si pronuncia nell’ambito delle procedure di consultazione esprimendo il pun- to di vista delle PMI; b. analizza le regolamentazioni vigenti che causano un considerevole onere amministrativo alle imprese; c. propone alle unità amministrative competenti semplificazioni e regolamen- tazioni alternative.
Art. 10 Composizione
1 Il Forum PMI si compone di:
a. un membro della direzione della SECO; b. almeno sette imprenditori attivi in settori diversi dell’economia; c. un rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica; d. un rappresentante dei centri di creazione di imprese.
2 I membri e la presidenza del Forum PMI sono nominati dal Dipartimento federale
dell’economia.
Art. 11 Sedute e copresidenza
1 Il Forum PMI si riunisce di regola sei volte l’anno.
2 È presieduto congiuntamente da un membro della cerchia degli imprenditori e dal membro della direzione della SECO. 3 A seconda dei temi trattati possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Forum PMI anche rappresentanti di altre unità amministrative e di organizzazioni economiche.
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Art. 12 Compiti della SECO
1 La SECO funge da segreteria del Forum PMI.
2 La SECO svolge i test di compatibilità PMI e le analisi concernenti le regolamen- tazioni che il Forum PMI è incaricato di esaminare. Di regola coordina i test di compatibilità PMI con le analisi dell’impatto della regolamentazione.
Art. 13 Informazione delle commissioni parlamentari
1 Il Forum PMI trasmette una copia dei suoi pareri alle commissioni parlamentari
interessate.
2 I membri del Forum PMI sono a disposizione delle commissioni parlamentari per
presentare i risultati dei loro lavori.
Sezione 4: Valutazione e rapporto
Art. 14
1 L’OCPMI e il Forum PMI valutano periodicamente le loro attività.
2 Una volta per legislatura presentano un rapporto al Consiglio federale e al Parla- mento.
Sezione 5: Modifica del diritto vigente
Art. 15 L’ordinanza del 14 giugno 19992 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia è modificata come segue: Art. 5 cpv. 2, frase introduttiva e lett. l
2 La SECO persegue in particolare i seguenti obiettivi:
1. facilitare l’adozione e l’attuazione di misure finalizzate a ridurre l’onere amministrativo delle piccole e medie imprese (PMI) come pure ad assicurare la coerenza della politica della Confederazione in favore delle PMI.
2 RS 172.216.1
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Sezione 6: Entrata in vigore
Art. 16 La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2007.
8 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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