AS 2007 93
AS 2007 93
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del 29 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Art. 72 cpv. 3 3 Se dispongono di un attestato d’assicurazione valido, i Cantoni, ricorrendo a una convocazione, possono permettere che un veicolo sia trasferito per la via più breve al luogo d’esame.
Art. 74 cpv. 1, frase introduttiva 1 L’autorità d’immatricolazione del Cantone di stanza del veicolo rilascia la licenza di circolazione al detentore quando essa dispone del rispettivo attestato di assicura- zione e dei documenti seguenti:
Art. 115 cpv. 7 7 Il capoverso 6 non si applica quando veicoli esteri sono ammessi soltanto tempora- neamente con una licenza e targhe svizzere o se è necessaria una doppia immatrico- lazione poiché: a. il detentore è domiciliato in Svizzera ma lavora all’estero; b. il veicolo estero è utilizzato anche per trasporti all'interno della Svizzera; o c. il luogo di stanza del veicolo si trova alternativamente e per una durata gros- somodo equivalente in Svizzera e all’estero.
Art. 120 cpv. 1 1 Se un veicolo o un rimorchio è immatricolato in un altro Cantone, l’autorità di immatricolazione invia la licenza di circolazione annullata e le targhe all’autorità del precedente Cantone di stanza che le ha rilasciate.
1 RS 741.51
2006-2308 93
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2007
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2007.
29 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz