AS 2008 1009
Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale
Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale
Modifica del 7 marzo 2008
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari di origine animale è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 lett. b, 2bis e 3 secondo periodo
2 Non sono considerati trattamenti:
b. la riduzione in pezzi (sezionamento, sminuzzamento); 2bis La carne macinata è carne disossata, ridotta in pezzi mediante macinazione e contenente meno dell’1 per cento di sale.
3 … La carne macinata è considerata un preparato di carne se contiene al massimo
l’1 per cento di sale.
Art. 19 cpv. 1 lett. b n. 2 e 3
1 La denominazione specifica per i prodotti della pesca deve comprendere:
b. una delle seguenti denominazioni corrispondenti alle caratteristiche del pro- dotto:
2. «prodotto della pesca (o denominazione usuale nel ramo) da consumare
crudo» per i prodotti della pesca che possono essere mangiati crudi (salmone affumicato, sushi, aringhe arrotolate, filetti di spinello affumi- cati, ecc.),
3. «prodotto della pesca (o denominazione usuale nel ramo) cotto» per tut-
ti i prodotti della pesca cotti (crostacei cotti, molluschi bivalvi cotti, surimi, ecc.).
Art. 20 Ulteriore caratterizzazione e imballaggio
1 L’etichettaturadei prodotti della pesca deve contenere indicazioni relative al
metodo di produzione (cattura in mare o nelle acque interne oppure allevamento). Ciò non si applica a piccoli quantitativi di prodotti consegnati direttamente ai con- sumatori dai pescatori o dai produttori dell’acquacoltura.
1 RS 817.022.108
2007-1217 1009
Derrate alimentari di origine animale RU 2008
2 Per l’immissione sul mercato, i prodotti della pesca trattati ai sensi dell’articolo 42 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sui requisiti igienici devono essere muniti di un certificato del fabbricante, dal quale risulta il genere di trattamento a cui sono stati sottoposti. Fa eccezione la consegna diretta ai consumatori. 3 I prodotti della pesca appartenenti alla famiglia delle Gempylidae, in particolare Ruvettus pretiosus e Lepidocybium flavobrunneum, devono essere immessi sul mercato soltanto sotto forma di prodotti confezionati o imballati. Sull’etichetta di questi prodotti della pesca devono figurare: a. le modalità di preparazione o cottura; b. un’indicazione in merito al rischio connesso alla presenza di sostanze con effetti gastrointestinali avversi; c. oltre alla denominazione specifica, il nome scientifico.
Art. 27 cpv. 1 lett. abis 1 Per quanto riguarda il tenore di grasso nel latte pronto al consumo vale quanto segue: abis. il latte intero standardizzato deve avere un tenore di grasso di almeno 35 g ma inferiore a 50 g per kg;
Art. 30 Denominazioni specifiche per il latte pronto al consumo 1 Come denominazioni specifiche per il latte pronto al consumo si devono impiegare le denominazioni di cui all’articolo 27 capoverso 1. 2 Il latte intero ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 lettera a può inoltre recare una menzione quale «con tenore naturale di grasso».
Art. 31 Ulteriore caratterizzazione per il latte pronto al consumo 1 Nel caso del latte pronto al consumo, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 2 OCDerr3 devono figurare: a. il tipo di trattamento; sono ammesse abbreviazioni quali «past», «altamente pastorizzato», «UHT» o «sterile»; b. il tenore di grasso in «g per kg» o in percentuale («%»); nel caso del latte intero ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 lettera a è ammessa l’indicazione del tenore minimo di grasso; c. indicazioni sulle modifiche del tenore secondo l’articolo 29; d. nel caso del latte da conservare al fresco, l’indicazione della temperatura di conservazione; e. nel caso del latte sottoposto a pastorizzazione o pastorizzazione alta, la men- zione «conservare al riparo dalla luce»;
2 RS 817.024.1 3 RS 817.022.21
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f. se il latte è stato sottoposto a omogeneizzazione, la menzione «omogeneiz- zato». 2 L’indicazione di cui alla lettera b deve figurare in prossimità della denominazione specifica.
Art. 32 cpv. 1 lett. b
1 Se il latte crudo è consegnato preimballato, oltre alle indicazioni secondo
l’articolo 2 OCDerr4 devono figurare: b. l’indicazione che, trattandosi di latte crudo, deve essere riscaldato ad almeno
70 °C prima del consumo;
Art. 39 rubrica, cpv. 1 e 3 Requisiti del formaggio con denominazione di origine o indicazione di provenienza protetta 1 Al formaggio registrato con denominazione di origine o indicazione di provenienza protette ai sensi dell’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19975 si applicano inoltre le prescrizioni specifiche del rispettivo elenco degli obblighi.
3 Abrogato
Art. 40 cpv. 2, 2bis, 4 lett. e, f e 5ter 2 Al formaggio vallesano da raclette si applicano le prescrizioni di cui all’articolo 39 capoverso 2. 2bis All’indicazione di provenienza deve essere aggiunta la denominazione specifica «formaggio».
4 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 OCDerr6 devono figurare:
e. la denominazione «fabbricato con latte crudo» se una parte del latte impiega- to per la fabbricazione è conforme alla definizione di latte crudo secondo l’articolo 26 capoverso 2 e se il processo di fabbricazione non presuppone un trattamento termico o un trattamento fisico o chimico. f. abrogata 5ter In deroga al capoverso 4 lettera e, se tutta la quantità di latte impiegata per la fabbricazione del formaggio è latte crudo ai sensi dell’articolo 26 capoverso 2, si può menzionarlo in modo adeguato.
4 RS 817.022.21 5 RS 910.12 6 RS 817.022.21
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Art. 49 Caratterizzazione 1 Le denominazioni specifiche per la panna devono essere conformi a quelle dell’ar- ticolo 48 capoverso 3.
2 Se la panna cruda è consegnata preimballata, oltre alle indicazioni secondo
l’articolo 2 OCDerr7 devono figurare: a. la temperatura di conservazione; b. l’indicazione che si tratta di panna cruda non pronta al consumo; c. la menzione «conservare al riparo dalla luce». 3 Se la panna cruda è consegnata sfusa, il punto di consegna è tenuto a informare adeguatamente i consumatori che la panna cruda non è considerata pronta al con- sumo. Inoltre, il punto di consegna è tenuto a informare in merito alla conservabilità e alle condizioni di conservazione della panna cruda.
Art. 53 cpv. 6 Abrogato
Art. 63 cpv. 3 lett. b e c
3 Il latte in polvere deve avere i seguenti tenori di grasso:
b. latte in polvere con ridotto tenore di grasso o più di 15 g/kg parzialmente scremato e meno di 260 g/kg c. latte intero in polvere almeno 260 g/kg e meno di 420 g/kg
Art. 66 cpv. 5 5 I prodotti di latte fabbricati impiegando latte intero in polvere non devono essere denominati come prodotti a base di latte intero.
Titolo prima dell’art. 66a Capitolo 8a: Colostro e prodotti a base di colostro
Art. 66a Definizione 1 Il «colostro» è il liquido secreto dalle ghiandole mammarie di vacche da latte nei cinque giorni dopo il parto, ricco di anticorpi e sali minerali e prodotto prima del latte crudo. 2 I «prodotti a base di colostro» sono i prodotti risultanti dalla trasformazione del colostro o dalla trasformazione secondaria di tali prodotti trasformati.
7 RS 817.022.21
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Art. 66b Caratterizzazione
1 La denominazione specifica del colostro è «colostro».
2 I prodotti fabbricati a partire dal colostro devono recare l’indicazione «contiene colostro».
Art. 67 cpv. 1–3 1 Le disposizioni dei capitoli 7, 8 e 8a si applicano per analogia al latte e ai prodotti di latte, al colostro e ai prodotti a base di colostro di altri mammiferi. Sono eccettua- te le disposizioni sul trattamento termico del latte che, per motivi tecnici, non può essere sottoposto ad alcun tipo di trattamento termico (p. es. latte di giumenta). 2 Il latte e il colostro di altri mammiferi nonché i prodotti di latte e i prodotti a base colostro di altri mammiferi devono essere designati come tali. 3 Nel caso di mescolanze di latte o colostro provenienti da diverse specie animali, destinate al consumo e alla fabbricazione di prodotti di latte o di prodotti a base di colostro, occorre menzionare le specie animali e le proporzioni della miscela (p. es. «latte vaccino con X % di latte di capra», «colostro di pecora con Y % di colostro vaccino»).
II
1 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 4 è abrogato.
III
Disposizioni transitorie della modifica del 7 marzo 2008 1 Le derrate alimentari non conformi alle modifiche del 7 marzo 2008 della presente ordinanza possono essere importate e fabbricate sino al 31 marzo 2009 e caratteriz- zate sino al 31 marzo 2010 secondo il diritto anteriore. Possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. 2 Per gli articoli 20 e 40 capoversi 4 lettera e nonché 5ter non sono previsti termini transitori.
IV La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.
7 marzo 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
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Allegato 3 (art. 39 cpv. 2)
Requisiti dei formaggi con denominazione di origine
2. Formaggio da raclette vallesano
a. Denominazione di origine italiano: Formaggio vallesano da raclette francese: Fromage à raclette valaisan tedesco: Walliser Raclettekäse Il formaggio da raclette vallesano deve portare inciso sulla crosta una delle seguenti denominazioni di origine: Anniviers Isérables Arbey L’Alé Arbignon Larzey Arolla Le Coeur Arpalles Le Tronc Arpille Les Planches Ausserberg Lettaz Bagnes Lötschental Bagnes-Chaux Marais B-Nendaz (Basse-Nendaz) Merdechon Bavon Miège Binn Moiry Binneralp Mollens Boveresse Orsières Chamoson Ovronnaz Champéry Spittelmatten Champoussin Sapinhaut Chandonne Savièse Conthey Saxon Corbyre Sembrancher Creux du Mât Serin-Ayent Dixence Simplon Drône Sion Er de Lens Tanay Evolène Tracuit Fey Tsan Forclaz Valais Fouly Verbier Frid Vex Gomser Vissoie Haudères Wallis Heida Wasmer Illiez
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b. Zona di produzione Le regioni menzionate nella lettera a. c. Fabbricazione e trattamento Il Formaggio da raclette vallesano è prodotto da latte di caseificio crudo con colture di batteri acidolattici e sostanze del presame. La cagliata viene riscaldata ad almeno 35 °C e pressata. La grana del formaggio non viene lavata. Per ottenere una crosta untuosa, il formaggio è trattato regolarmente, durante la maturazione, con Brevibacterium linens e acqua salata. d. Additivi Nessuno. e. Maturazione Il Formaggio da raclette vallesano è pronto al consumo dopo almeno
90 giorni.
f. Descrizione Forma e aspetto: forma con crosta untuosa bruno-rossastra Altezza: 6–7 cm Diametro: 30–42 cm Peso: 5–7 kg Occhiatura: in prevalenza 2–3 mm di diametro, rotonda, piuttosto scarsa, ripartita uniformemente Pasta: adatta al taglio e alla fusione, di colorazione da avorio a giallo paglierino Sapore: dolce, col progredire della maturazione più aroma- tico g. Composizione Tenore in grasso: – almeno 50 % in peso di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.) – almeno 29 % in peso di grasso nel formaggio Consistenza: – semidura: tenore di acqua presente nel formaggio sgrassato da 55 a 62 % in peso (tafs) – al massimo 42,5 % in peso di acqua, ossia almeno 57,5 % in peso di sostanza secca nel formaggio
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