Lexipedia

AS 2008 1017

Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche

Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche

Modifica del 7 marzo 2008

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle bevande alcoliche è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 8 8 Lo Schiller è vino ottenuto da uve nere e bianche della categoria «vini a denomina- zione di origine controllata» (DOC) che provengono dalla medesima parcella e sono vinificate assieme.

Art. 7 Classificazione e produzione dei vini svizzeri 1 La classificazione dei vini svizzeri si basa sull’articolo 63 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura. 2 Per produrre vini svizzeri devono essere utilizzati uve o mosti d’uva corrispondenti a questa classificazione.

Art. 9 Denominazione specifica 1 I vini svizzeri devono recare, invece della denominazione specifica «vino», il nome della categoria a cui appartengono.

2 Sui

vini svizzeri della categoria «vini a denominazione d’origine controllata» (DOC) deve inoltre figurare la corrispondente origine geografica. 3 Sui vini svizzeri della categoria «vino con indicazione geografica tipica» deve inoltre figurare l’indicazione della corrispondente provenienza geografica. 4 Sui vini svizzeri della categoria «vino da tavola» deve inoltre figurare l’indicazione «svizzero». È vietata l'aggiunta di altre indicazioni quali origine, provenienza, vitigno o annata. 5 Se a un vino frizzante o a un vino spumante è stata aggiunta anidride carbonica, le denominazioni specifiche sono «vino frizzante con aggiunta di anidride carbonica» e «vino spumante con aggiunta di anidride carbonica».

2007-1218 1017

Bevande alcoliche RU 2008

6 Alla consegna, i vini esteri che recano una denominazione d’origine protetta (DOP, DOC ecc.) oppure un’altra denominazione tutelata dalla rispettiva legislazione estera devono soddisfare i requisiti di tale legislazione estera per quanto concerne la deno- minazione. 7 I vini diversi da quelli elencati nei capoversi precedenti possono recare soltanto la denominazione specifica «vino». Questa menzione può essere completata dall’indi- cazione del colore del vino. È vietata l’aggiunta di altre indicazioni quali origine, provenienza, vitigno o annata. È fatto salvo l’articolo 10 capoverso 1 lettera c.

Art. 10 cpv. 3 e 4 3 È consentito indicare l’annata se il vino è stato prodotto con almeno l’85 per cento di uve dell’annata in questione. Le aggiunte di cui all’allegato 1 capitolo I nume- ro 25 non sono tenute in considerazione. 4 È consentito indicare uno o più vitigni se il vino è prodotto con almeno l’85 per cento di uve dei vitigni in questione. Se sono menzionati più vitigni, l’indicazione deve avvenire in ordine quantitativo decrescente. Le aggiunte di cui all’allegato 1 capitolo I numero 25 non sono tenute in considerazione.

Art. 13 Taglio 1 Per taglio s’intende la miscelazione di uve, mosti d’uve o vini di origine o prove- nienza diverse. 2 I vini svizzeri recanti una DOC, i vini svizzeri con indicazione geografica tipica e i vini svizzeri da tavola non possono essere il risultato di un taglio effettuato con vino estero. 3 Per quanto riguarda il taglio di vini svizzeri con vini svizzeri, vale quanto segue:

a. i vini recanti una DOC possono essere tagliati fino al 10 per cento con vini di uguale colore; b. i vini con indicazione geografica tipica possono essere tagliati fino al 15 per cento con vini di uguale colore. 4 Alla consegna, i vini esteri che recano una denominazione d’origine protetta oppu- re un’altra denominazione tutelata dalla rispettiva legislazione estera devono soddi- sfare i requisiti di tale legislazione estera per quanto concerne il taglio.

5 Gli altri vini possono essere tagliati a piacimento.

Art. 33 cpv. 4 lett. a

4 Dopo la fermentazione è consentito aggiungere:

a. succo di bacche o di frutti;

1018

Bevande alcoliche RU 2008

II L’allegato 1 è modificato come segue:

Cap. II n. 1 cpv. 2 2 Dopo l’arricchimento, il tenore di alcol dei vini svizzeri con indicazione geografica tipica e dei vini svizzeri da tavola non deve superare il 12 per cento in volume per i vini bianchi e il 12,5 per cento in volume per i vini rosé e rossi. Il tenore di alcol può però essere aumentato al massimo del 2,5 per cento in volume.

III

Disposizione transitoria della modifica del 7 marzo 2008 I vini provenienti dalle vendemmie del 2008 o precedenti al 2008 e non conformi alle modifiche del 7 marzo 2008 della presente ordinanza possono essere elaborati ed etichettati secondo il diritto anteriore. Possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.

7 marzo 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

1019

Bevande alcoliche RU 2008

1020