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AS 2008 1659

Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)

Modifica del 14 marzo 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 ottobre 19771 sui brevetti è modificata come segue:

Art. 116 Abrogato

Art. 117 cpv. 1, frase introduttiva, e 2

1 Concerne soltanto il testo francese.

2 L’Istituto registra le indicazioni nella lingua della procedura dell’Istituto europeo dei brevetti; se questa è l’inglese, registra le indicazioni in tedesco, fermo restando che il titolare del brevetto può esigere la registrazione in francese in ogni momento.

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2008.

14 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 232.141

2007-3039 1659

Ordinanza sui brevetti RU 2008

1660

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