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AS 2008 2133

Ordinanza del DFE per la designazione di stazioni e aeroporti secondo l'articolo 26<i>a</i> capoverso 2 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

Ordinanza del DFE per la designazione di stazioni e aeroporti secondo l’articolo 26a capoverso 2 dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

Modifica del 7 maggio 2008

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE del 16 giugno 20061 per la designazione di stazioni e aeroporti secondo l’articolo 26a capoverso 2 dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 1 In ragione del forte traffico viaggiatori, sono considerate centri di trasporto pub- blico ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1ter della legge del 13 marzo 19642 sul lavoro le stazioni seguenti: Aarau, Baden, Basilea FFS, Bellinzona, Berna, Bienne, Briga, Coira, Frauenfeld, Friburgo, Ginevra, Ginevra Aeroporto, Losanna, Lucerna, Lugano, Neuchâtel, Olten, San Gallo, Sciaffusa, Soletta, Thun, Uster, Visp, Wil, Winterthur, Zugo, Zurigo Aeroporto, Zurigo Enge, Zurigo Oerlikon, Zurigo Stadelhofen, Zurigo Sta- zione centrale.

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2008.

7 maggio 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

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