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AS 2008 241

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)

del 7 dicembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare, ordina:

Sezione 1: Sede

Art. 1 Il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Fondi) hanno sede a Berna.

Sezione 2: Costi

Art. 2 Costi di disattivazione 1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari.

2 I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi:

a. di preparazione tecnica della disattivazione; b. di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell’impianto; c. di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate; d. di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattiva- zione; e. di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di disca- rica dei rifiuti non radioattivi; f. di decontaminazione del territorio; g. di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza;

RS 732.17 1 RS 732.1

2007-0457 241

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h. per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; i. di autorizzazione e vigilanza delle autorità; j. di assicurazione; k. amministrativi.

Art. 3 Costi di smaltimento 1 Per costi di smaltimento si intendono tutti i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive d’esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori servizio di una centrale nucleare.

2 I costi di smaltimento comprendono in particolare i costi:

a. di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive d’esercizio; b. di trasporto, rielaborazione e smaltimento degli elementi combustibili esausti; c. per una fase di osservazione di 50 anni di un deposito in strati geologici pro- fondi; d. di pianificazione, progettazione, direzione, costruzione, esercizio, smantel- lamento e sorveglianza degli impianti di smaltimento; e. per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; f. di autorizzazione e vigilanza delle autorità; g. di assicurazione; h. amministrativi.

Art. 4 Calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento 1 Il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento è calcolato ogni cinque anni, per ogni impianto nucleare, sulla base delle indicazioni del proprietario, la prima volta al momento dell’entrata in servizio.

2 Inoltre, i costi sono calcolati nuovamente quando:

a. un impianto nucleare è messo fuori servizio definitivamente; b. circostanze impreviste fanno prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. 3 I costi sono calcolati in base al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo.

Art. 5 Costi amministrativi dei Fondi

1 Per costi amministrativi si intendono in particolare:

a. le diarie e le indennità per i membri della Commissione; b. le spese per l’Ufficio;

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c. le indennità corrisposte agli specialisti; d. le spese della Confederazione per le attività di vigilanza sul Fondo di disatti- vazione e sul Fondo di smaltimento; e. altre spese decise dalla Commissione e necessarie per l’adempimento dei suoi compiti; f. le spese giudiziarie e le spese ripetibili a carico dei Fondi. g. i costi di assicurazione degli organi e dei membri della Commissione.

2 I costi di gestione del patrimonio non sono considerati costi amministrativi.

Sezione 3: Obbligo di contribuire e importo dei contributi

Art. 6 Obbligo di contribuire 1 I contributi al Fondo di disattivazione sono versati dai proprietari di impianti nucleari: a. che producono essenzialmente energia utile; b. che servono al deposito intermedio di combustibili usati e di scorie radio- attive provenienti da centrali nucleari. 2 I contributi al Fondo di smaltimento sono versati dai proprietari di centrali nucleari.

3 Sono esentati dall’obbligo di contribuire per i loro impianti nucleari:

a. gli istituti del settore dei politecnici federali; b. le università cantonali.

Art. 7 Durata dell’obbligo di contribuire L’obbligo inizia il giorno in cui l’impianto nucleare è messo in servizio e termina al momento in cui l’impianto nucleare è messo fuori servizio.

Art. 8 Importo dei contributi 1 I contributi sono calcolati per ogni singolo impianto e nel modo più equo possibile in base a un modello attuariale. 2 I calcoli sono fondati su una durata d’esercizio presunta di 50 anni per le centrali nucleari. Se una centrale nucleare può essere mantenuta in esercizio più a lungo, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazio- ni (Dipartimento) proroga la durata per la base di calcolo. 3 La durata d’esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel pro- gramma di smaltimento delle scorie.

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4 L’importo dei contributi è determinato in base:

a. ai costi di disattivazione e di smaltimento calcolati, tenuto conto della loro evoluzione e di quella del patrimonio dei Fondi sino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smaltimento; b. ai costi amministrativi dei Fondi; c. al reddito del capitale accumulato nonché al tasso di rincaro. 5 Si suppone un reddito del capitale del 5 per cento (dedotti i costi di gestione del patrimonio, comprese le spese bancarie e le imposte sulla cifra d’affari) e un tasso di rincaro del 3 per cento.

Art. 9 Fissazione dei contributi 1 All’inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri- buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. 2 Se il nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento presenta notevoli differenze rispetto all’ultimo calcolo, la Commissione fissa i contributi per il resto del periodo mediante tassazione intermedia. 3 Se, in seguito all’evoluzione dei mercati finanziari, il capitale accumulato si situa all’esterno di un margine di oscillazione fissato dalla Commissione, la Commissione fissa i contributi per il resto del periodo mediante tassazione intermedia. 4 I contributi sono riscossi annualmente. La Commissione stabilisce le scadenze di pagamento.

5 La Commissione può fissare il pagamento rateale dei contributi.

6 I proprietari tenuti a versare contributi possono corrispondere anticipi.

Art. 10 Forma dei contributi Con l’approvazione della Commissione, i contributi possono essere forniti: a. sotto forma di titoli; b. fino a concorrenza di un quarto della somma dovuta, sotto forma di contratti di assicurazione conclusi con una compagnia di assicurazioni autorizzata a esercitare in Svizzera o sotto forma di garanzie a favore dei Fondi.

Art. 11 Contratti di assicurazione e garanzie 1 I contratti di assicurazione e le garanzie possono essere considerati alla stregua di contributi se: a. garantiscono ai Fondi il diritto incondizionato e irrevocabile di disporne; b. il diritto dei Fondi nei confronti dell’assicuratore o del garante non si estin- gue qualora il proprietario tenuto a versare contributi disattenda i propri obblighi verso l’assicuratore o il garante; c. l’assicuratore o il garante offre garanzia di solvibilità a lungo termine;

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d. l’assicuratore ha rinunciato irrevocabilmente al diritto di recedere dal con- tratto, conferitogli dall’articolo 6 della legge federale del 2 aprile 19082 sul contratto d’assicurazione.

2 Non sono riconosciuti in particolare:

a. i contratti di assicurazione effettivi soltanto in caso di disattivazione conse- guente a un incidente; b. i contratti di assicurazione non effettivi in caso di disattivazione conseguente a un incidente; c. le garanzie dei proprietari tenuti a versare contributi. 3 Se l’assicuratore o il garante diventano insolventi, il proprietario tenuto a versare contributi paga entro un anno sotto forma di deposito l’importo coperto in prece- denza con contratti di assicurazione o garanzie; previa approvazione della Commis- sione, esso può altrimenti concludere entro sei mesi una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia. 4 In caso di disdetta dell’assicurazione o della garanzia, il proprietario tenuto a ver- sare contributi deve corrispondere sotto forma di deposito l’importo coperto in pre- cedenza con contratti di assicurazione o garanzie; previa approvazione della Com- missione ed entro il termine di disdetta, esso può altrimenti concludere una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia.

Art. 12 Quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie La quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie non deve superare, per ogni proprietario tenuto a versare contributi, un quarto del capitale accumulato.

Sezione 4: Pretese

Art. 13 Capitale accumulato 1 Le pretese che i proprietari tenuti a versare contributi possono far valere sul capi- tale accumulato sono pari: a. ai depositi effettuati per il corrispondente impianto; b. alla partecipazione agli utili; c. al valore nominale dei contratti di assicurazione e delle garanzie.

2 Sono dedotti dal capitale accumulato:

a. i pagamenti effettuati dai Fondi a favore dell’impianto in questione; b. la quota di costi amministrativi corrispondente all’impianto in questione.

2 RS 221.229.1

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3 La partecipazione agli utili comprende gli interessi, i dividendi e altri ricavi nonché i profitti e le perdite sul patrimonio dei Fondi. Essa è calcolata per ogni proprietario entro il 31 dicembre dell’anno contabile e versata o addebitata sul suo conto. 4 Se il capitale accumulato è maggiore del presunto ammontare dei costi di disattiva- zione e di smaltimento, la differenza è rimborsata entro un termine adeguato, pren- dendo in considerazione la struttura dell’investimento.

Art. 14 Pagamento dei costi di disattivazione e di smaltimento 1 I proprietari presentano all’Ufficio, per verifica, le fatture emesse a loro nome e quelle emesse per prestazioni da loro fornite per spese connesse alla disattivazione e allo smaltimento. 2 L’Ufficio esamina le fatture sotto il profilo della correttezza formale e provvede a pagarle mediante i Fondi entro i termini fissati. I pagamenti dei Fondi, esclusa l’im- posta sul valore aggiunto, sono effettuati a beneficio dei proprietari. 3 Il proprietario può scegliere se addebitare il pagamento sul suo deposito o sui suoi contratti di assicurazione e sulle sue garanzie.

Sezione 5: Politica d’investimento

Art. 15 Collocamento degli averi e contabilità 1 Le risorse finanziarie dei Fondi devono essere investite in modo che siano garantite la sicurezza, un’equa rimunerazione e una sufficiente liquidità per ogni centrale.

2 Per ogni Fondo è tenuta una contabilità separata.

Art. 16 Restrizioni all’investimento

1 Le risorse finanziarie dei Fondi non possono essere investite in:

a. imprese tenute a versare i contributi; b. imprese con partecipazioni superiori al 20 per cento in un’impresa tenuta a versare i contributi; c. imprese svizzere che, in base a diritti di acquisto di corrente elettrica pro- dotta in centrali nucleari, forniscono oppure acquistano e forniscono succes- sivamente corrente elettrica. 2 Le restrizioni di cui al capoverso 1 non si applicano agli investimenti collettivi come gli investimenti patrimoniali indicizzati e gli investimenti in fondi.

Sezione 6: Valuta e contabilità

Art. 17 Valuta I costi, i contributi e le pretese sono calcolati in franchi svizzeri.

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Art. 18 Contabilità

1 L’esercizio contabile corrisponde all’anno civile.

2 La contabilità dei Fondi è tenuta conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)3 concernenti la contabilità commerciale (art. 957–964 CO). Il bilancio e il conto d’esercizio informano sullo stato patrimoniale e sui risultati annui dei Fondi. 3 I titoli sono esposti a bilancio alla quotazione stabilita dalle banche per la valuta- zione dei depositi.

4 La Commissione allestisce i rapporti annuali entro sei mesi dalla chiusura dei

conti.

Sezione 7: Accantonamenti per i costi di smaltimento prima della messa fuori esercizio di centrali nucleari

Art. 19 1 I proprietari sottopongono alla Commissione, per approvazione, il piano di accan- tonamento per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio di centrali nucleari. 2 Essi presentano inoltre alla Commissione il rapporto del Servizio di revisione che attesta il rispetto del piano di accantonamento e l’utilizzazione a destinazione vinco- lata di accantonamenti.

Sezione 8: Organizzazione

Art. 20 Organi

1 I Fondi dispongono dei seguenti organi:

a. la Commissione; b. l’Ufficio; c. il Servizio di revisione. 2 I membri della Commissione e del Servizio di revisione sono eletti dal Consiglio federale, ogni volta per un quadriennio. 3 Le indennità sono rette dall’ordinanza del 3 giugno 19964 sulle commissioni non- ché dall’ordinanza del 12 dicembre 19965 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

3 RS 220 4 RS 172.31 5 RS 172.311

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Art. 21 Commissione

1 La Commissione si compone di nove membri al massimo.

2 I proprietari hanno diritto a un’adeguata rappresentanza, ma al massimo alla metà dei seggi della Commissione.

3 La Commissione può far capo a specialisti.

Art. 22 Comitati

1 La Commissione può istituire comitati composti da membri della Commissione e

da specialisti.

2 Ciascun comitato è presieduto da un membro della Commissione.

3 I comitati e i gruppi di specialisti preparano la documentazione necessaria per le decisioni della Commissione.

Art. 23 Compiti La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti: a. determina il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smalti- mento; b. stabilisce il modello attuariale per il calcolo dei contributi, il piano finanzia- rio e il preventivo per i costi di smaltimento; c. stabilisce i contributi dei proprietari ai Fondi; d. decide sull’accettazione di titoli, contratti di assicurazione e altre garanzie; e. fissa l’ammontare e la scadenza delle somme da esigere dai proprietari o da restituire ai medesimi; f. consente la concessione di anticipi fra i Fondi; g. sottopone al Dipartimento, a destinazione del Consiglio federale, proposte concernenti gli anticipi della Confederazione; h. constata che i proprietari abbiano adempiuto integralmente i loro obblighi; i. approva il piano di accantonamento per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio delle centrali nucleari; j. esamina i costi di disattivazione, di smaltimento nonché i costi amministra- tivi, e li addebita ai Fondi; k. autorizza il pagamento dei costi di smaltimento che non erano inclusi nella stima dei costi; l. fissa l’ammontare e la scadenza delle somme da restituire ai proprietari tenu- ti a versare contributi conformemente all’articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare; m. investe gli averi dei Fondi;

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n. fissa i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali come pure le relative condizioni e direttive; o. nomina l’Ufficio; p. sceglie gli uffici di deposito e nomina i gestori patrimoniali; q. sceglie i membri dei comitati; r. vigila sull’operato dell’Ufficio e degli specialisti cui esso ha fatto capo; s. allestisce i rapporti e i conti annuali.

Art. 24 Firma 1 Il presidente o il vicepresidente sono autorizzati a firmare a nome dei Fondi, cia- scuno collettivamente con un altro membro della Commissione.

2 La Commissione può autorizzare altre persone a firmare.

Art. 25 Sedute, quorum, voto

1 La Commissione è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal

vicepresidente. Si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma almeno una volta all’anno o qualora almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.

2 La Commissione può deliberare validamente se almeno due terzi dei membri sono

presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Il presidente vota e, in caso di parità, decide.

3 Le decisioni possono essere prese a maggioranza semplice mediante circolazione

degli atti se almeno due terzi dei membri votano entro il termine stabilito e se nessun membro chiede la discussione dell’oggetto. Simili decisioni devono essere iscritte nel verbale della successiva seduta della Commissione. 4 Ogni membro può farsi sostituire a una seduta da un altro membro e abilitarlo a votare in vece sua. Un membro può sostituire al massimo un altro membro.

Art. 26 Ufficio

1 L’Ufficio svolge in particolare i seguenti compiti:

a. tiene la contabilità ed effettua i pagamenti se la Commissione non decide altrimenti; b. prepara le sedute della Commissione e ne esegue le decisioni; c. redige i verbali.

2 La Commissione può affidare altri compiti all’Ufficio.

Art. 27 Servizio di revisione 1 Al mandato di revisione, alla posizione, all’abilitazione, all’indipendenza e all’al- lestimento di rapporti del Servizio di revisione si applicano per analogia le disposi- zioni del diritto della società anonima.

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2 Il Servizio di revisione presenta il risultato degli esami alla Commissione e al Dipartimento, a destinazione del Consiglio federale.

Art. 28 Costi Le diarie e le indennità di viaggio ai membri della Commissione, nonché le spese dell’Ufficio, del Servizio di revisione, degli specialisti e per i mandati impartiti dalla Commissione sono a carico dei Fondi.

Sezione 9: Vigilanza e rimedi giuridici

Art. 29 Vigilanza

1 I Fondi sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale.

2 Se sono constatate anomalie, il Consiglio federale può segnatamente prendere le misure seguenti: a. diniego dell’approvazione dei rapporti annuali; b. diniego dello scarico alla Commissione; c. revoca o sostituzione di membri della Commissione o del Servizio di revi- sione.

Art. 30 Rendiconto La Commissione presenta i rapporti annuali per ogni Fondo al Dipartimento, a desti- nazione del Consiglio federale, e ai proprietari tenuti al versamento dei contributi. Tali rapporti comprendono i conti, i rapporti del Servizio di revisione e forniscono informazioni in merito ai principi e agli obiettivi degli investimenti patrimoniali.

Art. 31 Rimedi giuridici La procedura per l’emanazione e l’impugnazione di decisioni del Fondo è disciplina- ta dalla legislazione in materia di procedura amministrativa e di amministrazione della giustizia federali.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 32 Disposizione transitoria Per le centrali nucleari sprovviste di una licenza d’esercizio indeterminata si presu- me una durata d’esercizio di 40 anni. Se la limitazione della licenza d’esercizio è revocata, la durata di esercizio è stabilita secondo l’articolo 8.

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Art. 33 Diritto previgente: abrogazione I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. ordinanza del 5 dicembre 19836 concernente il Fondo di spegnimento;

2. ordinanza del 6 marzo 20007 sul Fondo di smaltimento.

3. regolamento del DATEC del 21 febbraio 19858 concernente il Fondo per lo

spegnimento di impianti nucleari;

4. regolamento del DATEC del 15 ottobre 20019 concernente il Fondo per lo

smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari.

Art. 34 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2008.

7 dicembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RU 1983 1871, 1996 2782, 2001 78, 2006 4705 7 RU 2000 1027, 2006 4705 8 RU 1985 327, 1994 1757, 1996 3433, 2004 643 9 RU 2002 66, 2004 645

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