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AS 2008 2539

Scambio di lettere tra la Svizzera ed il Giappone relativo alla ripartizione di beni confiscati ed alla reciprocità

Scambio di lettere del 22 aprile 2008 tra la Svizzera ed il Giappone relativo alla ripartizione di beni confiscati ed alla reciprocità

Entrato in vigore il 22 aprile 2008

Traduzione1

Confederazione Svizzera Berna, 22 aprile 2008 Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico DDIP

3003 Berna

Sua Eccellenza Signor Nobuyasu Abe Ambasciatore del Giappone in Svizzera Berna

Eccellenza, Ho l’onore di accusare ricevuta della Nota odierna di Sua Eccellenza che ha il seguente tenore: «Ho l’onore di riferirmi alle recenti discussioni che hanno avuto luogo fra i rappre- sentanti del Governo del Giappone e del Governo della Confederazione Svizzera concernenti la ripartizione fra i due Governi dei beni confiscati e detenuti dal Canto- ne di Zurigo, Confederazione Svizzera, nel caso di riciclaggio di denaro commesso da Susumu Kajiyama, e propongo, a nome del Governo del Giappone, il seguente accordo:

1. Entro un mese dall’entrata in vigore del presente accordo, il Governo della

Confederazione Svizzera trasferirà al Governo del Giappone l’importo di

28 979 738.88 franchi, che rappresenta approssimativamente il 50 per cento

dei fondi summenzionati.

2. Ogniqualvolta sarà commesso un reato simile a quello del caso summenzio-

nato, ogni Governo ripartirà con l’altro Governo, sulla base della reciprocità e in conformità alle sue leggi e regolamenti, i beni confiscati nel proprio paese.

RS 0.955.146.31

1 Dal testo originale inglese.

2008-1209 2539

Ripartizione di beni confiscati ed alla reciprocità. RU 2008 Scambio di lettere con il Giappone

Ho inoltre l’onore di proporre che la presente Nota e la risposta di Sua Eccellenza, che conferma a nome del Governo della Confederazione Svizzera il summenzionato accordo, costituiscano un accordo fra i due Governi, che entrerà in forza alla data della risposta di Sua Eccellenza.» Ho inoltre l’onore di confermare, a nome del Governo della Confederazione Svizze- ra, l’accordo summenzionato e di accettare che la Nota di Sua Eccellenza e la pre- sente risposta costituiscano un accordo fra i due Governi, che entrerà in forza alla data della presente risposta.

Mi avvalgo dell’occasione per estendere a Sua Eccellenza l’assicurazione della mia più alta considerazione.

Ambasciatore Paul Seger Direttore

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