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Regolamento della Commissione federale delle case da gioco
Regolamento della Commissione federale delle case da gioco
del 6 dicembre 2007 Approvato dal Consiglio federale il 16 gennaio 2008
La Commissione federale delle case da gioco, visto l’articolo 47 della legge federale del 18 dicembre 19981 sulle case da gioco (LCG), decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali e organizzazione
Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e la competenza della Com- missione federale delle case da gioco (Commissione), del suo presidente e del suo segretariato.
Art. 2 Commissione
1 La Commissione si compone di:
a. un presidente; b. un vicepresidente; c. tre o al massimo cinque altri membri.
2 Può istituire comitati per l’esame preliminare e ricorrere a periti.
3 Ha sede a Berna.
Art. 3 Segretariato Il segretariato si compone di: a. un direttore; b. un vicedirettore; c. collaboratori.
RS 935.524 1 RS 935.52
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Sezione 2: Competenze
Art. 4 Principio e compiti intrasferibili della Commissione
1 La Commissione ha i seguenti compiti intrasferibili:
a. definisce le priorità in materia di sorveglianza e per le proprie attività; b. adotta all’attenzione del Consiglio federale le proposte relative al rilascio delle concessioni; c. adotta decisioni in merito alla revoca o alla sospensione della concessione; d. adotta proposte tendenti alla modifica di normative; e. decide in merito alle modifiche di ordinanze e regolamenti nella propria sfera di competenza; f. decide in procedimenti penali amministrativi; g. adotta il rapporto annuale; h. assume il direttore e il vicedirettore. 2 Essa emana le altre decisioni importanti in rapporto con l’attuazione della legisla- zione sulle case da gioco.
Art. 5 Urgenza
1 Nei casi urgenti, il presidente rappresenta la Commissione.
2 È fatta salva la competenza del segretariato nei casi urgenti previsti dal diritto di rango superiore (art. 50 cpv. 3 LCG).
Art. 6 Delega 1 La Commissione può delegare la propria competenza al presidente, a un comitato o al segretariato anche per compiti non previsti dall’articolo 4 capoverso 1.
2 Per questo essa deve:
a. emanare nell’ambito in questione le decisioni di principio o le regole neces- sarie; oppure b. descrivere chiaramente i singoli casi su cui occorre decidere. 3 Il segretariato decide su questioni particolari di secondaria importanza o di natura tecnica.
4 La Commissione può avocare a sé in qualsiasi momento le competenze che ha
delegato.
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Art. 7 Comitato penale
1 La Commissione può designare nel proprio seno tre membri che formano il comi-
tato penale. 2 Il comitato penale procede a un esame preliminare del progetto del segretariato e presenta una proposta alla Commissione.
Art. 8 Compiti del presidente
1 Il presidente rappresenta la Commissione nei confronti dell’esterno, se non ha
delegato questo compito al direttore del segretariato. 2 Si occupa della sorveglianza del segretariato e informa la Commissione in caso di particolari accadimenti. 3 In caso di impedimento, incarica il vicepresidente o un altro membro della Com- missione di fare le proprie veci.
Art. 9 Compiti del segretariato 1 Il segretariato esercita la sorveglianza diretta sulle case da gioco e istruisce i casi penali. 2 Prepara le pratiche della Commissione, le sottopone proposte e ne esegue le decisi- oni.
3 Emana decisioni nella misura in cui la Commissione ha operato una delega cor-
rispondente. 4 Rappresenta la Commissione davanti ai tribunali della Confederazione e cantonali. Sono fatte salve le decisioni della Commissione relative all’esercizio del diritto di ricorso ai sensi dell’articolo 48 capoverso 3 lettera e LCG.
Art. 10 Compiti del direttore del segretariato 1 Il direttore gestisce gli affari del segretariato ed è responsabile per l’attività dello stesso. 2 Informa regolarmente la Commissione in merito all’attività svolta dal segretariato.
3 Assume i collaboratori del segretariato. È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 1 lettera h.
Sezione 3: Sedute e procedura
Art. 11 Convocazione
1 Il presidente convoca la Commissione secondo l’occorrenza.
2 Convoca inoltre una seduta qualora sia chiesta, con indicazione dei motivi, da un membro della Commissione.
3 Le deliberazioni non sono pubbliche.
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Art. 12 Preparazione 1 Per ogni seduta, il segretariato consegna ai membri un ordine del giorno scritto.
2 In casi urgenti la Commissione può anche adottare decisioni su questioni non
iscritte all’ordine del giorno.
Art. 13 Adozione delle decisioni 1 La Commissione ha facoltà decisionale quando è presente almeno la metà dei suoi membri. 2 Prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti; in casi di parità di voti, decide il presidente.
3 Se nessun membro chiede la convocazione di una seduta, la Commissione può
prendere le sue decisioni mediante circolazione degli atti o per telecomunicazione.
Art. 14 Verbale
1 Il segretariato redige un verbale sulle sedute.
2 Il verbale contiene i nomi di chi ha preso parte alla seduta, il resoconto delle deli- berazioni, le proposte presentate e le decisioni prese. 3 Il verbale, dopo l’approvazione da parte della Commissione, è firmato dal presi- dente e dal suo redattore.
Art. 15 Partecipazione del segretariato Il direttore e il vicedirettore del segretariato partecipano alle sedute della Commis- sione con voto consultivo.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 16 Diritto previgente: abrogazione Il regolamento interno del 31 agosto 20002 della Commissione federale delle case da gioco è abrogato.
2 RU 2000 2931
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Art. 17 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2008.
6 dicembre 2007 Commissione federale delle case da gioco: Benno Schneider
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