AS 2008 309
Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Modifica del 5 ottobre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20071, decreta:
I La legge federale dell’8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue:
Art. 2 Trattati internazionali Nell’ambito dei crediti stanziati, il Consiglio federale è autorizzato a concludere di moto proprio trattati internazionali sulla cooperazione in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità.
Art. 5 cpv. 5
5 Dal 1° gennaio 2008 è prorogata per un tempo indeterminato.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007 Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker