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AS 2008 309

Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Modifica del 5 ottobre 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20071, decreta:

I La legge federale dell’8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue:

Art. 2 Trattati internazionali Nell’ambito dei crediti stanziati, il Consiglio federale è autorizzato a concludere di moto proprio trattati internazionali sulla cooperazione in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità.

Art. 5 cpv. 5

5 Dal 1° gennaio 2008 è prorogata per un tempo indeterminato.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007 Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

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