AS 2008 3153
Ordinanza sulla Commissione federale per la protezione NBC
Ordinanza sulla Commissione federale per la protezione NBC (OCNBC)
del 18 giugno 2008
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 7 della legge federale del 22 marzo 19911 sulla radioprotezione, ordina:
Art. 1 Posizione
1 La Commissione federale per la protezione NBC (Commissione NBC) è una com-
missione amministrativa permanente ai sensi degli articoli 4 lettera b e 5 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 giugno 19962 sulle commissioni.
2 Sulpiano amministrativo è annessa all’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP).
Art. 2 Compiti
1 La Commissione NBC svolge i compiti seguenti:
a. fornisce consulenza al Consiglio federale, ai Dipartimenti e agli uffici fede- rali ad essi subordinati nel campo della preparazione e del coordinamento della protezione NBC di persone, di animali e dell’ambiente; b. prende posizione in occasione di procedure di consultazione o indagini conoscitive su atti normativi concernenti il settore NBC o che hanno conse- guenze per il settore NBC; c. aggiorna periodicamente la strategia per la protezione NBC della Svizzera e propone misure per migliorare la protezione NBC a livello nazionale; d. fornisce consulenza agli organi federali e cantonali incaricati della prote- zione NBC nell’ambito di organizzazioni d’intervento e di soccorso; e. in materia di radioprotezione collabora con la Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività e con la Commissione federale per la sicurezza degli impianti nucleari; f. in materia di protezione biologica collabora con la Commissione federale per la sicurezza biologica. 2 In caso di necessità, il presidente della Commissione informa l’opinione pubblica in merito alle attività della Commissione NBC.
RS 528.11
2008-0106 3153
Commissione federale per la protezione NBC RU 2008
Art. 3 Rendiconto La Commissione NBC fornisce al Consiglio federale un rendiconto annuale della sua attività.
Art. 4 Composizione
1 La Commissione NBC consta di al massimo 15 membri.
2 Essa si compone di:
a. un presidente; b. un vicepresidente; c. altri membri. 3 La scelta dei membri è retta dagli articoli 7–10 dell’ordinanza del 3 giugno 19963 sulle commissioni.
Art. 5 Ufficio
1 La Commissione NBC dispone di un Ufficio. Questo assiste la Commissione in
campo scientifico e amministrativo.
2 Dal punto di vista amministrativo, l’Ufficio è subordinato all’UFPP.
3 Esso sottostà alla vigilanza tecnica del presidente della Commissione NBC.
Art. 6 Periti La Commissione NBC può fare capo a periti per consulenza o per la redazione di rapporti o pareri.
Art. 7 Mezzi finanziari I mezzi finanziari necessari per l’adempimento dei compiti della Commissione NBC devono essere iscritti nel preventivo dell’UFPP.
Art. 8 Segreto d’ufficio I membri della Commissione NBC e i periti di cui si avvale sottostanno al segreto d’ufficio secondo le disposizioni del Codice penale4.
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 24 gennaio 19905 sulla protezione atomica e chimica coordinata è abrogata.
3 RS 172.31 4 RS 311.0 5 RU 1990 278
3154
Commissione federale per la protezione NBC RU 2008
Art. 10 Diritto vigente: modifica Le seguenti ordinanze vengono modificate come segue:
1. Ordinanza del 28 novembre 19836 sulla protezione d’emergenza in prossimità
degli impianti nucleari Art. 18 cpv. 3
3 Coordina, d’intesa con l’OIR, la preparazione dei provvedimenti di protezione.
Essa fruisce dell’appoggio e della consulenza della Commissione federale per la pro- tezione NBC.
2. Ordinanza del 22 giugno 19947 sulla radioprotezione
Art. 17 cpv. 2
2 L’Ufficio federale della protezione della popolazione coordina la formazione.
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2008.
18 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6 RS 732.33 7 RS 814.501
3155
Commissione federale per la protezione NBC RU 2008
3156