AS 2008 3455
Decreto federale concernente l'aggiornamento formale del diritto federale
Decreto federale concernente l’aggiornamento formale del diritto federale
del 3 marzo 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 20071, decreta:
I I seguenti decreti sono abrogati:
1. Decreto dell’Assemblea federale del 16 agosto 18512 intorno alla garanzia
della Confederazione a favore delle Costituzioni cantonali; 2. Risoluzione federale del 23 luglio 18703 sulle differenze per affari di confine nel Cantone di Appenzello;
3. Decreto federale del 15 giugno 19094 che mette a carico della Confedera-
zione le spese di rimpatrio degli stranieri indigenti;
4. Decreto federale del 19 marzo 19705 che approva il paragrafo 19 capo-
verso 3 della legge del Canton Zurigo sulla responsabilità dello Stato e dei Comuni, delle loro autorità e funzionari (Attribuzione di competenza al Tri- bunale federale);
5. Decreto federale del 18 dicembre 19076 concernente il rinvio di cause al
Tribunale federale;
6. Decreto federale del 14 marzo 19727 che approva alcune attribuzioni di
competenza ai Cantoni di Lucerna e di Untervaldo Sottoselva al Tribunale federale;
7. Decreto federale del 16 dicembre 19528 che approva l’articolo 1 capoverso 3
della legge del 18 luglio 1951 sulla giurisdizione amministrativa nel Cantone di Svitto (Delega di competenza al Tribunale federale);
1 FF 2007 5575 2 CS 1 45 3 CS 1 67 4 CS 1 139 5 RU 1970 345 6 CS 3 545 7 RU 1972 582 8 RU 1969 1155
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Aggiornamento formale del diritto federale. DF RU 2008
8. Decreto federale dell’8 giugno 19719 che approva il paragrafo 14 capo-
verso 3 della legge del Cantone di Svitto sulla responsabilità dell’ente pub- blico e dei funzionari (Attribuzione di competenze al Tribunale federale);
9. Decreto federale del 19 marzo 197010 concernente l’approvazione del para-
grafo 81c della legge del Cantone di Basilea Città sull’elezione e l’organiz- zazione dei tribunali e delle funzioni giudiziarie (Attribuzione di competenze al Tribunale federale);
10. Decreto federale del 27 marzo 194511 che approva l’articolo 20 della legge
del Cantone dei Grigioni del 29 ottobre 1944 sulla responsabilità delle auto- rità e dei funzionari (Delega di competenza al Tribunale federale);
11. Decreto federale del 28 settembre 197812 concernente l’aumento dei titoli di
partecipazione della Svizzera al capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d’Europa;
12. Decreto federale del 25 giugno 190813 concernente l’uso della decima
dell’alcole nel 1906;
13. Decreto federale del 27 giugno 197414 concernente la partecipazione della
Svizzera al Fondo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente;
14. Decreto federale del 24 marzo 194715 che istituisce speciali fondi prelevati
dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.
II
1 Il presente decreto non sottostà a referendum.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2007 Consiglio nazionale, 3 marzo 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
9 RU 1971 934 10 RU 1970 347 11 CS 3 545 12 RU 1978 1487 13 CS 6 989 14 RU 1974 1186 15 CS 5 807; RU 1954 460
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Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2008.16
21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
16 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 15 maggio 2008.
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