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AS 2008 3559

AS 2008 3559

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 25 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:

Art. 5b Aliquote di dazio per i cereali destinati all’alimentazione umana

1 Le aliquote di dazio delle voci di tariffa 1001.9032, 1002.0032, 1007.0021,

1008.1021, 2021, 9022 e 9051 sono stabilite dal DFE. 2 Il DFE fissa le aliquote di dazio per il 1° aprile e il 1° ottobre in modo che la differenza fra il prezzo per il frumento importato e il prezzo di riferimento pari a

56 franchi ogni 100 kg sia compensata al 60 per cento. Complessivamente, le ali-

quote di dazio e i contributi al fondo di garanzia ammontano al massimo a 23 franchi ogni 100 kg. 3 I prezzi per il frumento importato, compresi l’aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia pari a 23 franchi ogni 100 kg, possono differire dal prezzo di riferimento entro una fascia di oscillazione di più/meno 5 franchi ogni 100 kg, senza che sia necessario adeguare le aliquote di dazio. 4 Le aliquote di dazio sono calcolate a partire dal prezzo sul mercato mondiale. Tale prezzo è definito soprattutto sulla base delle informazioni di borsa, dei prezzi franco dogana svizzera, non tassati e dalle informazioni rappresentative fornite da diversi partner commerciali. 5 Per le voci di tariffa 1101, 1102, 1103, 1104 e 1107 il DFE può fissare le aliquote di dazio sulla base delle aliquote di dazio e dei contributi al fondo di garanzia sulle materie prime. Per i cereali trasformati, può aumentare le aliquote di dazio calcolate sulla base dei valori di resa di al massimo 20 franchi ogni 100 kg.

Art. 8 Prezzo franco dogana svizzera, non tassato 1 Il prezzo franco dogana svizzera, non tassato, si compone dei seguenti elementi:

a. il prezzo del prodotto importato; e b. i costi assicurativi e di trasporto dei prodotti agricoli franco vagone dogana svizzera.

1 RS 916.01

2008-0205 3559

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2008

2 L’Ufficio federale stabilisce il prezzo franco dogana svizzera, non tassato, dei prodotti agricoli. I calcoli si basano in particolare sulle quotazioni in borsa e sulle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commer- ciali.

Art. 18 cpv. 1 1 L’attribuzione avviene partendo dal prezzo più alto offerto, in ordine decrescente dei prezzi offerti. Le eccezioni fondate sulle attribuzioni massime di quote di contin- gente doganale sono disciplinate dalle ordinanze concernenti l’importazione di prodotti specifici.

3 Per i prodotti agricoli e i prodotti trasformati il DFE può stabilire valori di resa sulla base della loro composizione.

Titolo prima dell’art. 22h

Sezione 3: Importazione di latte e latticini, oli e grassi commestibili, nonché caseine e caseinati

Art. 22h Campo d’applicazione Le disposizioni della presente sezione si applicano: a. al latte e ai latticini delle voci di tariffa elencate nell’allegato 4 numero 4; b. agli oli e ai grassi commestibili elencati nei capitoli 11, 12 e 15 della tariffa generale e alle materie prime e ai prodotti semilavorati destinati alla loro fabbricazione; c. alla caseina, ai caseinati e agli altri derivati della caseina nonché alle colle a base di caseina delle voci di tariffa 3501.1010, 1090, 9010 e 9090.

Art. 22i Permesso generale d’importazione Il permesso generale d’importazione (PGI) per l’importazione di oli e grassi comme- stibili nonché materie prime e prodotti semilavorati destinati alla loro fabbricazione è rilasciato da réservesuisse.

Art. 22j Attribuzione delle quote del contingente doganale parziale 1 Le quote del contingente doganale parziale 7.1 sono attribuite agli aventi diritto alle quote di contingente doganale conformemente al regolamento del 22 dicembre

19332 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche.

2 RS 0.631.256.934.953

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2008

2 Il contingente doganale parziale 7.2 viene messo all’asta in due parti; la prima parte pari a 100 tonnellate da importare durante l’intero periodo di contingentamento e la seconda parte pari a 200 tonnellate da importare durante il secondo semestre del periodo di contingentamento. 3 Le quote del contingente doganale parziale 7.3 sono attribuite secondo l’ordine di arrivo delle domande all’Ufficio federale. I prodotti importati nell’ambito del con- tingente doganale parziale 7.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l’alimentazione umana. 4 Il contingente doganale parziale 7.4 pari a 100 tonnellate viene messo all’asta. Nell’ambito del contingente doganale parziale 7.4 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 kg. 5 Le quote del contingente doganale parziale 7.5 sono attribuite secondo l’ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

6 La ripartizione del contingente doganale parziale 7.6 non è disciplinata.

7 La ripartizione del contingente doganale n. 8 non è disciplinata.

Art. 22k Aumento dei contingenti doganali parziali In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l’Ufficio federale può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali 7.2 e 7.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.

Titolo prima dell’art. 22l

Sezione 4: Importazione di patate

Art. 22l Categorie di merce 1 Il contingente doganale parziale 14.1 (patate) è suddiviso nelle seguenti categorie di merce: a. patate da semina; b. patate da tavola; c. patate destinate alla valorizzazione. 2 Il contingente doganale parziale 14.2 (prodotti a base di patate) è suddiviso nelle seguenti categorie di merce: a. prodotti semilavorati per la fabbricazione di prodotti delle voci di tariffa

2103.9000 e 2104.1000;

b. prodotti semilavorati, altri; c. prodotti finiti. 3 L’assegnazione delle voci di tariffa alle singole categorie di merce è disciplinata nell’allegato 4 numero 7.

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2008

Art. 22m Suddivisione dei contingenti doganali parziali fra le singole categorie di merce; liberazione delle importazioni 1 Dopo aver sentito le cerchie interessate e sulla base della situazione del mercato, l’Ufficio federale suddivide i quantitativi totali del contingente doganale fra le singole categorie di merce; può prevedere di scaglionare nel tempo l’importazione. 2 L’Ufficio federale stabilisce la durata del periodo nel quale le patate e i prodotti a base di patate assegnati possono essere importati.

Art. 22n Aumento dei contingenti doganali parziali In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l’Ufficio federale può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali 14.1 (patate) e 14.2 (prodotti a base di patate) dopo aver sentito le cerchie interessate.

Art. 22o Quote del contingente doganale parziale patate per patate da semina, patate da tavola e patate destinate alla valorizzazione 1 Le quote del contingente doganale parziale 14.1 (patate da semina, patate da tavola e patate destinate alla valorizzazione) sono attribuite in percentuale secondo la prestazione all’interno del Paese delle singole organizzazioni o aziende rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto.

2 Le quote del contingente doganale sono attribuite soltanto se la prestazione

all’interno del Paese ammonta a oltre 100 tonnellate.

Art. 22p Prestazione all’interno del Paese

1 Per prestazione all’interno del Paese si intende:

a. per le patate da semina: il quantitativo di patate da semina indigene che l’organizzazione di moltiplicazione ha comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo; b. per le patate da tavola: il quantitativo di patate da tavola indigene imballate e pronte al consumo, che le aziende d’imballaggio hanno fornito al commercio al dettaglio durante il periodo di calcolo; c. per le patate destinate alla valorizzazione: il quantitativo di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo ai fini della valorizzazione. 2 Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo mese (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento.

3 I documenti che accompagnano la domanda devono comprovare in modo inecce-

pibile la prestazione all’interno del Paese che si è fatta valere.

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2008

Art. 22q Domande Le domande di quote del contingente doganale parziale 14.1 (patate) vanno inoltrate all’Ufficio federale entro il 30 settembre precedente il periodo di contingentamento mediante gli appositi moduli.

Art. 22r Quote di contingente doganale per i prodotti a base di patate 1 Le quote del contingente doganale parziale 14.2 (prodotti a base di patate) sono messe all’asta. 2 Per i prodotti semilavorati di cui all’articolo 22l capoverso 2 lettera a, hanno diritto a quote del contingente doganale soltanto le persone che sottopongono questi pro- dotti a ulteriore lavorazione nella loro azienda.

Art. 35 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 25 giugno 2008 1 Sino al 30 giugno 2009, il DFE fissa le aliquote di dazio per i cereali destinati all’alimentazione umana in modo che la differenza fra il prezzo per il frumento importato e il prezzo di riferimento pari a 60 franchi ogni 100 kg sia compensata al 60 per cento. Complessivamente, le aliquote di dazio e i contributi al fondo di ga- ranzia ammontano al massimo a 27 franchi ogni 100 kg. 2 Sino al 30 giugno 2009 i prezzi per il frumento importato, compresi l’aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia pari a 27 franchi ogni 100 kg, possono differire dal prezzo di riferimento entro una fascia di oscillazione di più/meno

5 franchi ogni 100 kg, senza che sia necessario adeguare le aliquote di dazio.

II

Diritto previgente: abrogazione Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. Ordinanza del 7 dicembre 19983 sull’importazione di latte e oli commesti-

bili;

2. Ordinanza del 7 dicembre 19984 sulle patate.

III

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 26 novembre 20035 sul bestiame da macello è modificata come segue:

3 RU 1998 3266, 2002 902, 2003 2167, 2004 569, 2005 503, 2007 2379 4 RU 1999 77, 2002 4062, 2003 5419, 2004 4907, 2006 2995 5 RS 916.341

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2008

Art. 18 cpv. 4 e 5

4 Per ogni asta, a ciascun titolare di quote del contingente doganale può essere

assegnato al massimo il 40 per cento del quantitativo del contingente doganale parziale messo all’asta, se: a. partecipano all’asta più di un avente diritto a quote del contingente doganale; e b. il quantitativo totale offerto che può essere tenuto in considerazione è mag- giore del quantitativo del contingente doganale parziale messo all’asta.

5 Se, per effetto del capoverso 4, il quantitativo di contingente doganale messo

all’asta non viene completamente assegnato, il quantitativo rimanente è immediata- mente oggetto di un nuovo bando generale senza che siano previste quote massime di assegnazione.

4 Per ogni asta, a ciascun titolare di quote del contingente doganale può essere

assegnato al massimo il 40 per cento del quantitativo del contingente doganale parziale messo all’asta, se: a. partecipano all’asta più di un avente diritto a quote del contingente doganale; e b. il quantitativo totale offerto che può essere tenuto in considerazione è mag- giore del quantitativo del contingente doganale parziale messo all’asta.

5 Se, per effetto del capoverso 4, il quantitativo di contingente doganale messo

all’asta non viene completamente assegnato, il quantitativo rimanente è immediata- mente oggetto di un nuovo bando generale senza che siano previste quote massime di assegnazione.

Art. 19 cpv. 4 Abrogato

Art. 20 cpv. 2 2 La garanzia corrisponde a un sesto delle fatture complessive per le quote di contin- gente doganale carne messe all’asta nel secondo anno civile precedente il rispettivo periodo di contingentamento.

IV

1 Gli allegati 1 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 2 e 8 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2008

V 1 Fatti salvi i capoversi 2–5 la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

2 L’allegato 1 numeri 1 e 14 entra in vigore il 1° agosto 2008.

3 Gli articoli 5b capoversi 1–4, 18 capoverso 1, 35 e la cifra III entrano in vigore il 1° ottobre 2008. 4 Gli articoli 5b capoverso 5, 22b capoverso 3 e l’allegato 2 entrano in vigore il 1° luglio 2009. 5 Gli articoli 22l–22r, l’allegato 4 numero 7 e la cifra II/2 entrano in vigore il 1° gennaio 2010.

6 Gli articoli 5b, 22k e 22m si applicano sino al 30 giugno 2013.

25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2008

Allegato 1

N. 1, 4, 14 e 20

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso

1. Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina

Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per capo [1]

(Fr.)

0101. 1011 120.00 PGI non necessario

1019 3834.00 PGI non necessario

1021 3.00 PGI non necessario

1029 1281.00 PGI non necessario

9021 3.00 PGI non necessario

9029 1281.00 PGI non necessario

9095 120.00 PGI non necessario

9096 3834.00 PGI non necessario

9097 2250.00 PGI non necessario

9098 900.00 PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

4. Disciplinamento del mercato: latticini

Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per

100 kg.

lordi [1] (Fr.)

0401. 1010 18.00 PGI non necessario per importazioni da zone

franche

2010 18.00 PGI non necessario per importazioni da zone

franche 3020 1340.00 0402. 2120 1340.00 2920 1340.00 9110 223.00

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2008

Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per

100 kg.

lordi [1] (Fr.)

9120 1340.00 9910 223.00

0403. 1010 [2] PGI non necessario

1020 [2] PGI non necessario

9091 18.00 0404. 1000 170.00

0406. 1010 25.50 PGI non necessario

1020 264.00 PGI non necessario

1090 289.00 PGI non necessario

2010 408.00 PGI non necessario

2090 315.00 PGI non necessario

3010 230.00 PGI non necessario

3090 442.00 PGI non necessario

4010 21.30 PGI non necessario

4021 85.00 PGI non necessario

4029 289.00 PGI non necessario

4081 408.00 PGI non necessario

4089 315.00 PGI non necessario

9011 25.50 PGI non necessario

9019 289.00 PGI non necessario

9021 34.00 PGI non necessario

9031 115.00 PGI non necessario

9039 21.00 PGI non necessario

0406. 9051 50.00 importati nell’ambito del contingente speciale

PGI non necessario per ADFC e ADC

9059 50.00 importati nell’ambito del contingente speciale

PGI non necessario per ADFC e ADC

9060 51.00 PGI non necessario

9091 408.00 PGI non necessario

9099 315.00 PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale [2] L’aliquota di dazio è fissata nell’ordinanza del DFF concernente gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).

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14. Disciplinamento del mercato: cereali per l’alimentazione umana

Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per

100 kg

lordi [1] (Fr.)

1001. 1032 1.00 9032 23.30 1002. 0032 23.30 1007. 0021 23.30 1008. 1021 23.30 2021 23.30 9022 23.30 9051 23.30

1101. 0043 85.00 PGI non necessario

0048 65.00 PGI non necessario

1102. 1049 65.00 PGI non necessario

2010 65.00 PGI non necessario

9011 65.00 PGI non necessario

9051 65.00 PGI non necessario

9061 65.00 PGI non necessario

1103. 1119 65.00 PGI non necessario

1199 65.00 PGI non necessario

1390 65.00 PGI non necessario

1919 65.00 PGI non necessario

1929 65.00 PGI non necessario

1939 65.00 PGI non necessario

1992 65.00 PGI non necessario

1999 65.00 PGI non necessario

2019 65.00 PGI non necessario

2029 65.00 PGI non necessario

2099 65.00 PGI non necessario

1104. 1290 65.00 PGI non necessario

1919 65.00 PGI non necessario

1929 65.00 PGI non necessario

1992 65.00 PGI non necessario

1999 65.00 PGI non necessario

2220 65.00 PGI non necessario

2390 65.00 PGI non necessario

2913 73.00 PGI non necessario

2918 65.00 PGI non necessario

2922 65.00 PGI non necessario

2932 65.00 PGI non necessario

2992 65.00 PGI non necessario

2999 65.00 PGI non necessario

3089 65.00 PGI non necessario

1107. 1012 65.00

1092 65.00 PGI non necessario

1093 65.00 PGI non necessario

2012 65.00

2092 65.00 PGI non necessario

2093 65.00 PGI non necessario

2099 65.00 PGI non necessario

1201. 0099 –.10 PGI necessario solo per sementi

1202. 1099 –.10 PGI non necessario

1202. 2099 –.10 PGI non necessario

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2008

Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per

100 kg

lordi [1] (Fr.)

1203. 0090 –.10 PGI non necessario

1204. 0099 –.10 PGI non necessario

1205. 1031, –.10 PGI non necessario

1039, –.10 PGI necessario solo per sementi 1061, –.10 PGI non necessario 1069, –.10 PGI necessario solo per sementi

1206. 0031 –.10 PGI non necessario

0039 –.10 PGI non necessario

0061 –.10 PGI non necessario

0069 –.10 PGI non necessario

1207. 2091 –.10 PGI non necessario

2099 –.10 PGI non necessario

4091 –.10 PGI non necessario

4099 –.10 PGI non necessario

5091 –.10 PGI non necessario

5099 –.10 PGI non necessario

9118 –.10 PGI non necessario

9119 –.10 PGI non necessario

9927 –.10 PGI non necessario

9929 –.10 PGI non necessario

9937 –.10 PGI non necessario

9939 –.10 PGI non necessario

9947 –.10 PGI non necessario

9949 –.10 PGI non necessario

9957 –.10 PGI non necessario

9959 –.10 PGI non necessario

9998 –.10 PGI non necessario

9999 –.10 PGI non necessario

1212. 9190 esente PGI non necessario

9919 esente PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

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20. Disciplinamento del mercato: caseina

Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per

100 kg

lordi (Fr.)

3501. 1010 [1] PGI non necessario per

prodotti diversi dalla caseina acida

1090 [1] PGI non necessario per

prodotti diversi dalla caseina acida

9011 4.– PGI non necessario

9019 [1] PGI non necessario

9091 909.– PGI non necessario

9099 [1] PGI non necessario

[1] L’aliquota di dazio è fissata nell’ordinanza del DFF concernente gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).

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Allegato 2 (art. 6)

Prezzi soglia per gruppo di prodotti

Voce di tariffa Designazione della merce Prezzo soglia Valido per le linee di tariffa fr. per 100 kg seguenti

0713.1011 Piselli in grani interi, non lavorati, per 39.00 0708.9010 – 0813.5092

l’alimentazione di animali. senza 0709.9091 e 0712.9070

1003.0010 Orzo, da semina 78.00 1001.1011, 9011,

1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013

1003.0070 Orzo, per l’alimentazione di animali 36.00 0709.9091 e

0712.9070 nonché

1001.1021 – 1008.9071

1201.0010 Fave di soia, per l’alimentazione 50.00 1201.0010 – 1208.9010

animale e 2103.3011

1214.1010 Farina e agglomerati sottoforma di 32.00 0901.9011 e

pellets, di erba medica, per 1209.1010 – 1404.9010 l’alimentazione di animali nonché 1802.0010 e 2308.0020 – 0060

1501.0012 Grassi di maiale (compreso lo strutto), 60.00 1501.0012 – 1518.0093,

grezzi, per l’alimentazione di animali 3823.1110 – 1910

1702.3021 Glucosio chimicamente puro, allo stato 40.00 1702.3021 – 9011 e

solido, per l’alimentazione di animali 1703.9091

2102.2011 Lieviti morti, per l’alimentazione di 49.00 2102.1091 – 2021

animali

2303.1011 Proteine di patate, per l’alimentazione 59.00 0505.9011 – 0511.9919,

di animali 2301.1011 – 2010,

2303.1011 – 3010 e

2309.9041

2304.0010 Panelli di soia, per l’alimentazione di 45.00 2304.0010 – 2306.9010

animali

3505.1010 Destrina e altri amidi modificati, per 41.00 1101.0051 – 1108.2020,

l’alimentazione di animali 1905.9021, 2302.1010 – 5010, 3505.1010 – 3809.1010

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2008

Allegato 4 (art. 10)

N. 4 e 7

Elenco dei contingenti doganali e dei contingenti doganali parziali applicabili all’importazione di prodotti agricoli

4. Disciplinamento del mercato: latticini

Numero del Prodotto Voce di tariffa Contingente dogana- contingente le doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1]

07.2 Polvere di latte 0402.2111 300

07.3 Latticini diversi 0403.1091 200

0404.9081 0405.2011

07.4 Burro e altre materie grasse del latte 0405.1011 100

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2008

7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina

e prodotti a base di patate Numero del contin- Prodotto Voce/i di tariffa Contingente dogana- gente doganale le (tonnellate) [1] [1] [1] [1]

14 Patate, comprese patate da semina e

prodotti a base di patate, di cui:

14.1 Patate, comprese patate da semina 18 250

Patate da semina 0701..1010 Patate da tavola /patate destinate alla valorizzazione 9010

14.2 Prodotti a base di patate 4 000

Prodotti semilavorati 0710..1010 0712..9021 1105..1011 Prodotti finiti 2001..9031 2004..1012 2005..2021

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2008

Allegato 8 (art. 1 cpv. 1)

Altri prodotti agricoli che soggiacciono all’obbligo del PGI

Voce di tariffa Designazione delle merci

– di peso non eccedente 185 g:

0105. 1100 – – galli e galline

0105. 1200 – – tacchini e tacchine

– altri

0105. 9400 – – galli e galline con peso non eccedente 2000 g

– margarina, esclusa la margarina liquida: – – altra, avente, tenore, in peso, di materie grasse: – – – eccedente 65 %: – – – – in cisterne o fusti metallici: 1517. 1062 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente

10 % ma non eccedente 15 %

– – – – altra: 1517. 1067 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente

10 % ma non eccedente 15 %

– – – eccedente 41 % ma non eccedente 65 %: – – – – in cisterne o fusti metallici: 1517. 1072 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente

10 % ma non eccedente 15 %

– – – – altra: 1517. 1077 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte ecedente

10 % ma non eccedente 15 %

– – – eccedente 25 % ma non eccedente 41 %: – – – – in cisterne o fusti metallici: 1517. 1082 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente

10 % ma non eccedente 15 %

– – – – altra: 1517. 1087 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente

10 % ma non eccedente 15 %

– – – non eccedente 25 %: – – – – in cisterne o fusti metallici: 1517. 1092 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente

10 % ma non eccedente 15 %

– – – – altra: 1517. 1097 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente

10 % ma non eccedente 15 %

– altri: – – altri: – – – contenenti materie grasse del latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte: – – – – eccedente 10 %: – – – – – in cisterne o fusti metallici: 1517. 9062 – – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente

10 % ma non eccedente 15 %

– – – – – altri: 1517. 9067 – – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente

10 % ma non eccedente 15 %

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