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AS 2008 3683

AS 2008 3683

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)

Modifica del 2 luglio 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 dicembre 19831 sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 3 3 Gli abiti di lavoro e i DPI a cui aderiscono materie particolarmente nocive come l’amianto non devono causare una contaminazione al di fuori dell’area di lavoro. Devono essere puliti o direttamente eliminati nel modo appropriato.

Art. 44, rubrica e cpv. 1 Sostanze nocive 1 Se le sostanze nocive sono prodotte, trasformate, utilizzate, conservate, manipolate o depositate oppure se i lavoratori possono essere altrimenti esposti a sostanze in concentrazioni pericolose per la salute, devono essere adottate le misure di prote- zione richieste dalle caratteristiche di queste sostanze.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

2 luglio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 832.30

2007-3047 3683

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni RU 2008

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