AS 2008 3785
Ordinanza del DEFR concernente i programmi etologici
Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici)
del 25 giugno 2008
Il Dipartimento federale dell'economia, visti gli articoli 59 capoverso 4, 60 capoversi 2 e 3 e 61 capoversi 3–6 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti (OPD), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina gli aspetti tecnici dei seguenti programmi etologici: a. sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) secondo l’articolo 60 OPD; e b. uscita regolare all’aperto (URA) secondo l’articolo 61 OPD.
Art. 2 Categorie di animali Per i programmi etologici si considerano le seguenti categorie di animali: a. animali della specie bovina e bufali:
1. vacche da latte,
2. altre vacche,
3. animali di sesso femminile, di oltre 365 giorni, fino al primo parto,
4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 120 e 365 giorni,
5. animali di sesso femminile, fino a 120 giorni,
6. animali di sesso maschile, di oltre 730 giorni,
7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni,
8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 120 e 365 giorni,
9. animali di sesso maschile, fino a 120 giorni;
b. animali della specie equina:
1. animali di sesso femminile e animali castrati di sesso maschile, di oltre
30 mesi,
2. stalloni di oltre 30 mesi,
3. animali fino a 30 mesi;
c. caprini, di almeno un anno; d. ovini, di oltre un anno, e agnelli magri;
RS 910.132.4 1 RS 910.13
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e. animali della specie suina:
1. verri da allevamento, di oltre 6 mesi,
2. scrofe da allevamento non in lattazione, di oltre 6 mesi,
3. scrofe da allevamento in lattazione,
4. suinetti svezzati,
5. suini da rimonta fino a 6 mesi e suini da ingrasso;
f. conigli; g. pollame da reddito:
1. galli e galline da allevamento (produzione di uova da cova per razze
ovaiole e da allevamento),
2. galline ovaiole,
3. pollastre, pollastri e pulcini (esclusi i polli da ingrasso),
4. polli da ingrasso,
5. tacchini.
Art. 3 Programma SSRA
1 Gli animali devono avere accesso giornalmente a un ricovero conforme alle pre-
scrizioni SSRA giusta i capoversi 3–6. 2 Tra il 1° aprile e il 30 novembre, l’accesso giornaliero a un ricovero conforme alle prescrizioni SSRA per gli animali di cui all’articolo 2 lettere a–c non è imperativa- mente indispensabile se essi sono tenuti permanentemente al pascolo. In caso di condizioni atmosferiche estreme gli animali devono disporre di un ricovero accessi- bile. Se il percorso per raggiungere un ricovero conforme alle prescrizioni SSRA è troppo rischioso, gli animali possono essere detenuti per alcuni giorni in un ricovero non conforme alle prescrizioni SSRA. 3 Le stalle in cui gli animali sono tenuti per la maggior parte del tempo devono avere durante il giorno un’intensità luminosa di almeno 15 lux. Nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è consentita un’illuminazione minore. 4 Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuoccia- no alla salute degli animali né all'ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato idoneo ad adempiere il suo scopo.
5 Le esigenze specifiche relative alle singole categorie di animali come pure le
esigenze in materia di documentazione e di controllo sono stabilite nell’allegato 1. Nel caso del pollame da reddito occorre inoltre rispettare le esigenze di cui all’alle- gato 2. 6 Se per gli animali della specie bovina si utilizzano stuoie deformabili, occorre inoltre rispettare le esigenze di cui all’allegato 3.
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Art. 4 Programma URA 1 Per uscita si intende la permanenza su un pascolo, in una corte o in un’area con clima esterno. 2 Le esigenze specifiche inerenti alle singole categorie di animali sono stabilite nell’allegato 4. Nel caso del pollame da reddito occorre inoltre rispettare le esigenze di cui all’allegato 2. 3 Sono consentite eventuali deroghe alle prescrizioni concernenti l’uscita in caso di animali malati o feriti se ciò è s'impone a causa della malattia o della ferita in que- stione. 4 L’uscita deve essere annotata in un apposito registro al più tardi entro tre giorni. Conformemente all’organizzazione dell’uscita, essa deve essere documentata secon- do il gruppo di animali a cui è stata concessa l’uscita comune o secondo il singolo animale. Le semplificazioni nella tenuta del registro e le esigenze inerenti al control- lo sono stabilite nell’allegato 4. Se il sistema di detenzione degli animali garantisce in permanenza l'accesso a una corte o a un pascolo, l’uscita non deve essere docu- mentata. 5 Le esigenze relative alla corte e al pascolo come pure alla documentazione e al controllo sono stabilite nell’allegato 5. 6 Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuoccia- no alla salute degli animali né all’ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato idoneo ad adempiere il suo scopo.
Art. 5 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate le ordinanze seguenti:
1. ordinanza del DFE del 7 dicembre 19982 concernente i sistemi di stabula-
zione particolarmente rispettosi degli animali;
2. ordinanza del DFE del 7 dicembre 19983 concernente l’uscita regolare
all’aperto degli animali da reddito.
Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2008.
25 giugno 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
2 RU 1999 266, 2001 237, 2004 5445, 2005 5523 3 RU 1999 273, 2001 242, 2004 5457
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Allegato 1 (art. 3 cpv. 5)
Esigenze specifiche del programma SSRA concernenti le singole categorie di animali ed esigenze relative in materia di documentazione e di controllo
1 Animali della specie bovina e bufali (art. 2 lett. a)
1.1 Gli animali devono:
a. essere tenuti in gruppi; b. avere permanentemente accesso a un’area di riposo secondo il nume- ro 1.2 e a un’area priva di lettiera. 1.2 Area di riposo: pagliericcio o strato equivalente per l’animale, senza perfo- razioni. Le stuoie deformabili installate nei box di riposo sono considerate strati equivalenti, se: a. è disponibile un giustificativo secondo l’allegato 3 numero 2; b. è disponibile, nel caso degli animali di sesso femminile, un rapporto di prova secondo l’allegato 3, numero 1.1 o 1.3 e, nel caso degli animali di sesso maschile, un rapporto di prova secondo l’allegato 3, numero 1.2 o 1.3; e c. tutte le stuoie sono ricoperte esclusivamente di paglia trinciata.
1.3 Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito, perforato o
non perforato.
1.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 1.1 è ammessa nelle situazioni
seguenti: a. durante il foraggiamento; b. durante il pascolo; c. durante la mungitura; d. nel caso di un intervento praticato sull’animale, per esempio l’in- seminazione; e. nel caso di animali in gestazione avanzata, che al massimo dieci giorni prima del parto possono essere ricoverati in un box ad area unica con lettiera; essi possono restarvi assieme ai loro piccoli fino a dieci giorni al massimo dopo il parto; gli animali non possono essere fissati. f. nel caso di animali malati o feriti, se necessario, occorre ricoverarli separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono dotati di una lettiera sufficiente; gli animali possono essere fissati soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente;
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g. durante due giorni al massimo prima di un trasporto, a condizione che il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto siano stati annotati in un registro prima dell’inizio della deroga alle disposi- zioni di cui al numero 1.1; h. nel caso delle manze in gestazione avanzata che dopo il parto sono tenute in stabulazione a posta fissa, esse possono esservi trasferite al più presto dieci giorni prima della data del parto.
2 Animali della specie equina (art. 2 lett. b)
2.1 Gli animali devono:
a. essere tenuti in gruppi; b. avere permanentemente accesso a un’area di riposo secondo il nume- ro 2.2 e a un’area priva di lettiera.
2.2 Area di riposo: strato di segatura o strato equivalente per l’animale, senza
perforazioni. Il giaciglio corrisponde al minimo al numero di animali moltiplicato per 2,5 e per l’altezza media al garrese al quadrato. 2.3 L’intera superficie accessibile ai cavalli nella scuderia e nell’area della corte non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.
2.4 Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito.
2.5 Il foraggiamento deve essere organizzato in modo da permettere a ogni
animale di alimentarsi senza essere disturbato dai suoi conspecifici. Se gli animali sono foraggiati in stand di foraggiamento, occorre rispettare le disposizioni seguenti: a. ogni animale del gruppo dispone di uno stand di foraggiamento sepa- rato; b. la lunghezza dello stand di foraggiamento corrisponde almeno a 1,5 volte l’altezza media al garrese; c. gli animali devono disporre, nella parte posteriore dello stand di forag- giamento, di un corridoio di circolazione di larghezza almeno uguale a 1,5 volte l’altezza media al garrese.
2.6 L’altezza del soffitto corrisponde almeno a 1,5 volte l’altezza al garrese
dell’animale più grande del gruppo.
2.7 Una deroga alle disposizioni secondo il numero 2.1 è ammessa nelle situa-
zioni seguenti: a. durante il foraggiamento; b. durante l’uscita in gruppi; c. durante l’utilizzazione come animale da reddito; d. nel caso di un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli zoccoli;
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e. nel caso di animali in gestazione avanzata, che al massimo dieci giorni prima del parto possono essere ricoverati in un box ad area unica con lettiera; essi possono restarvi assieme ai loro piccoli fino a dieci giorni al massimo dopo il parto; gli animali non possono essere fissati; f. nel caso di animali malati o feriti; se necessario, occorre ricoverarli separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono dotati di una lettiera sufficiente; gli animali possono essere fissati soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; g. durante una fase di integrazione di sei mesi al massimo dopo l’arrivo nell’azienda; in questo caso un animale può essere ricoverato separata- mente in un box ad area unica con lettiera, se tale box è distante al mas- simo 3 m dal gruppo nel quale l’animale deve essere integrato e se il contatto visivo è possibile. Nessun animale può essere fissato.
3 Animali della specie caprina (art. 2 lett. c)
3.1 I caprini devono:
a. essere tenuti in gruppi; b. avere permanentemente accesso a un’area di riposo secondo il nume- ro 3.2 e a un’area coperta, senza lettiera, secondo il numero 3.3.
3.2 Area di riposo:
per ogni animale un pagliericcio di almeno 1,2 m2 o uno strato equivalente per l’animale, senza perforazioni; al massimo la metà della superficie minima può essere sostituita da una superficie corrispondente dotata di nicchie di riposo sopraelevate e non per- forate, senza lettiera.
3.3 Area coperta, senza lettiera:
per ogni animale almeno 0,8 m2; l’area coperta di una corte permanente- mente accessibile è computabile al 100 per cento.
3.4 Area di abbeveraggio: pavimento rivestito, perforato o non perforato.
3.5 Una deroga alle disposizioni secondo il numero 3.1 è ammessa nelle situa-
zioni seguenti: a. durante il foraggiamento; b. durante il pascolo; c. durante la mungitura; d. nel caso di un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli unghioni; e. nel caso di animali in gestazione avanzata, che al massimo dieci giorni prima del parto possono essere ricoverati in un box ad area unica con lettiera; essi possono restarvi assieme ai loro piccoli fino a dieci giorni al massimo dopo il parto; gli animali non possono essere fissati;
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f. nel caso di animali malati o feriti; se necessario, occorre ricoverarli separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono dotati di una lettiera sufficiente; gli animali possono essere fissati soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente.
4 Animali della specie suina (art. 2 lett. e)
4.1 Gli animali devono:
a. essere tenuti in gruppi; b. avere permanentemente accesso a un’area di riposo secondo il nume- ro 4.2 o 4.3 e a un’area priva di lettiera.
4.2 L’area di riposo:
a. non può presentare perforazioni; b. deve essere sufficientemente coperta di paglia o di canne; inoltre la segatura è ammessa come lettiera se la temperatura nel porcile supera
15 °C nel caso in cui gli animali pesano tra 25 e 60 kg o 9 °C nel caso
in cui gli animali pesano più di 60 kg; c. in caso di alimentazione a discrezione, deve essere separata dall’area di foraggiamento e di abbeveraggio.
4.3 Nei sistemi di composta gli animali devono disporre di un’area di riposo di
cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 23 aprile 20084 sulla protezione degli animali, situata al di fuori dell’area di composta. Tale esigenza non deve essere soddisfatta se, nelle poste in cui sono tenuti suinetti svezzati, la super- ficie della posta all’interno del porcile è di almeno 0,6 m2 per animale.
4.4 Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito, perforato o
non perforato.
4.5 Una deroga alle disposizioni secondo il numero 4.1 è ammessa nelle situa-
zioni seguenti: a. durante il foraggiamento in stand di foraggiamento; b. di giorno, durante la permanenza su un pascolo; c. nel caso di un intervento praticato sull’animale, per esempio l’in- seminazione; d. in caso di comportamento aggressivo verso i suinetti o di problemi agli arti; in tali casi la scrofa in questione può essere fissata a partire dall’inizio del comportamento di costruzione del nido fino al massimo alla fine del giorno successivo al parto; e. durante l’allattamento; in questo periodo le scrofe da allevamento non devono essere tenute in gruppi, ma devono avere permanentemente accesso a un’area di riposo secondo il numero 4.2 o 4.3 e a un’area priva di lettiera;
4 RS 455.1; RU 2008 2985
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f. durante la monta; in questo periodo le scrofe da allevamento possono essere tenute per al massimo dieci giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano le esigenze secondo il numero 4.2 lettere a e b. Il primo e l’ultimo giorno della stabulazione individuale occorre regi- strare in un apposito registro la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali; g. nel caso di animali malati o feriti; se necessario, occorre ricoverarli separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono dotati di una lettiera sufficiente.
5 Conigli (art. 2 lett. f)
5.1 Le coniglie madri devono essere tenute in gruppi.
5.2 Ogni coniglia madre deve disporre di un nido separato.
5.3 Gli animali giovani devono essere tenuti in gruppi.
5.4 Ogni box che ospita un gruppo di animali giovani deve avere una superficie
di almeno 2 m2.
5.5 Ogni animale deve disporre delle superfici seguenti:
Superfici minime Superfici minime per animale giovane per coniglia madre
dallo svezzamento dal 36° fino a partire fino al 35° giorno all’84° giorno dall’85° giorno di vita di vita di vita
Superficie totale 1,60 m2 0,10 m2 0,15 m2 0,25 m2 minima per (nido animale, di cui compreso) – superficie 0,40–0,60 m2 0,02–0,04 m2 0,04–0,06m2 0,06–0,08 m2 sopraelevata per animale – superficie 0,50 m2 0,03 m2 0,05 m2 0,08 m2 minima ricoperta da lettiera per animale
5.6 La distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate deve essere di almeno
20 cm. Le superfici sopraelevate possono essere perforate se la larghezza
delle traverse o il diametro delle barre e le dimensioni delle fessure o dei fori sono adeguate al peso e alla taglia degli animali. 5.7 La quantità di lettiera deve essere calcolata in modo che gli animali possano raspare. 5.8 Gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere ricoverati separata- mente. I box ad area unica sono ammessi se sono dotati di una lettiera suffi- ciente.
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6 Pollame da reddito (art. 2 lett. g)
Disposizioni specifiche concernenti le galline e i galli da allevamento, le galline ovaiole, le pollastre e i pollastri nonché i pulcini (ad eccezione dei polli da ingrasso)
6.1 Nei pollai occorre mettere a disposizione degli animali posatoi collocati a
diverse altezze che soddisfino le esigenze della legislazione sulla protezione degli animali. La lunghezza minima dei posatoi è di: a. 14 cm per animale adulto; b. 11 cm per pollastra o pollastro (a partire dalla 10a settimana di vita); c. 8 cm per pulcino (fino alla 10a settimana di vita).
6.2 Nelle aree del pollaio in cui l’intensità della luce diurna è notevolmente
ridotta a causa delle attrezzature interne o della distanza dal fronte delle finestre, l’intensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta utilizzando una luce artificiale. Disposizioni specifiche concernenti i polli da ingrasso
6.3 La superficie totale del suolo (esclusi i posatoi sopraelevati) deve essere
ricoperta da una lettiera sufficiente. 6.4 Al più tardi entro il 10° giorno di vita, gli animali devono avere a disposi- zione nel pollaio posatoi sopraelevati il cui uso è stato autorizzato dall’Uf- ficio federale di veterinaria per il tipo di polli da ingrasso corrispondente. Le indicazioni che figurano nell’autorizzazione in merito al numero minimo di posatoi, alla loro superficie o lunghezza devono essere rispettate.
6.5 I contributi SSRA sono versati per i polli da ingrasso soltanto se tutti gli
animali vengono ingrassati almeno durante 30 giorni. Disposizioni specifiche concernenti i tacchini
6.6 La superficie totale del suolo (esclusi i posatoi sopraelevati) deve essere
ricoperta da una lettiera sufficiente.
6.7 Nel pollaio occorre mettere a disposizione degli animali posatoi collocati a
diverse altezze, adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli anima- li. 6.8 All’interno del pollaio gli animali devono poter disporre di sufficienti possi- bilità di ritirarsi (p. es. ottenute utilizzando balle di paglia). Esigenze in materia di documentazione e di controllo per tutte le categorie di pollame da reddito
6.9 Durante il controllo il gestore deve poter esibire uno schizzo attuale del
pollaio con le seguenti indicazioni: a. nel caso dei pollai per animali da allevamento e ovaiole, pollastre e pol- lastri nonché pulcini (esclusi i polli da ingrasso): la superficie calpesta- bile per gli animali, le misure dei posatoi e il numero massimo di ani- mali consentito;
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b. nel caso dei pollai per polli da ingrasso e tacchini: i dati rilevanti ine- renti ai posatoi e alla superficie del suolo all’interno della stalla.
6.10 In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare
le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le corrispondenti prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. 6.11 Durante i controlli successivi la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è ancora attuale. Occorre inoltre verificare: a. per gli animali da allevamento e le ovaiole, le pollastre e i pollastri non- ché i pulcini (esclusi i polli da ingrasso): che l’ultimo effettivo di ani- mali registrato non superi il numero massimo di animali consentito secondo lo schizzo; b. per i polli da ingrasso e i tacchini: se gli animali hanno a disposizione il numero di posatoi indicato sullo schizzo.
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Allegato 2 (art. 3 cpv. 5 e 4 cpv. 2)
Esigenze concernenti l’area con clima esterno per il pollame da reddito che partecipa ai programmi SSRA e URA nonché in materia di documentazione e di controllo
1 Area con clima esterno (ACE)
1.1 L’ACE deve essere:
a. completamente aperta verso l’esterno in misura equivalente almeno a quella della parete più lunga oppure essere delimitata da una rete metal- lica o in materiale sintetico; b. completamente coperta; c. provvista di una lettiera sufficiente; d. dotata, se necessario, di reti di protezione dal vento.
1.2 Dimensioni minime
Animali Superficie del suolo dell’ACE Per effettivi di oltre 100 animali: larghezza delle (intera superficie ricoperta da aperture che dal pollaio danno sull’ACE e (per quanto lettiera) concerne l’URA) delle aperture verso l’esterno
Galline e galli – Almeno 43 m2 per – Complessivamente almeno 1,5 metri da allevamento, 1000 animali lineari per 1000 animali; galline ovaiole – ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.
Pollastre e – Almeno 32 m2 per – Complessivamente almeno 1,5 metri pollastri, pulcini 1000 animali lineari per 1000 animali; (dal 43° giorno – ogni apertura deve essere larga di vita) almeno 0,7 m.
Polli da – Almeno il 20 per cento – Complessivamente almeno 2 metri ingrasso della superficie del lineari per 100 m2 della superficie del suolo all’interno del suolo all’interno del pollaio; pollaio – ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m; – solo SSRA: le aperture del pollaio che danno sull’ACE devono essere disposte in modo che, per gli animali, la distanza più lunga da percorrere fino alla prossima apertura non superi
20 m.
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Animali Superficie del suolo dell’ACE Per effettivi di oltre 100 animali: larghezza delle (intera superficie ricoperta da aperture che dal pollaio danno sull’ACE e (per quanto lettiera) concerne l’URA) delle aperture verso l’esterno
Tacchini – Almeno il 20 per cento – Complessivamente almeno 2 metri della superficie del lineari per 100 m2 della superficie del suolo all’interno del suolo all’interno del pollaio; pollaio – ogni apertura deve essere larga alme- no 0,7 m.
1.3 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze previste al numero 1.2 se l’osservanza delle stesse: a. comporta investimenti sproporzionatamente elevati; oppure b. è impossibile per mancanza di spazio.
1.4 L’ACE di un pollaio mobile non deve essere ricoperta da una lettiera, se il
pollaio rimane nel medesimo luogo per tre mesi consecutivi al massimo e se in seguito non viene installato nello stesso luogo alcun pollaio per almeno tre mesi.
2 Accesso all’ACE
Gli animali devono poter accedere ogni giorno a un’ACE durante la gior- nata.
3 Deroghe alle disposizioni di cui al numero 2
3.1 In caso di tempo molto ventoso, di manto nevoso nelle vicinanze o di tempe-
rature troppo basse rispetto all’età degli animali è possibile limitare l’accesso all’ACE. 3.2 I pollai destinati alle galline e ai galli da allevamento o alle galline ovaiole possono restare chiusi fino alle ore 10 per evitare la dispersione delle uova deposte. 3.3 Dall’entrata nel pollaio fino alla fine della 23a settimana è possibile limitare l’accesso all’ACE delle galline e dei galli da allevamento nonché delle gal- line ovaiole.
3.4 L’accesso all’ACE è facoltativo per i polli da ingrasso durante i primi
21 giorni di vita e per le altre categorie di pollame da reddito durante i primi
42 giorni di vita.
4 Documentazione e controllo
4.1 L’accesso all’ACE deve essere annotato in un registro delle uscite al più
tardi entro tre giorni.
4.2 Se l’accesso degli animali all’ACE è stato limitato, occorre indicarne il
motivo preciso nel registro delle uscite (p. es. forte vento, neve, temperatura esterna a mezzogiorno).
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4.3 Durante il controllo il gestore deve poter esibire uno schizzo attuale
dell’ACE. Sullo schizzo occorre indicare le dimensioni rilevanti (comprese quelle delle aperture), le superfici e il numero massimo di animali ammessi.
4.4 In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare
le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. 4.5 Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è ancora attuale e che l’ultimo effettivo di animali registrato non superi il numero massimo di animali consentito secondo lo schizzo.
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Allegato 3 (art. 3 cpv. 6)
Esigenze concernenti le stuoie deformabili per gli animali della specie bovina che partecipano al programma SSRA nonché in materia di documentazione e di controllo
1 Equivalenza rispetto ai pagliericci
1.1 Per gli animali di sesso femminile è considerato equivalente a un paglieric-
cio un modello di stuoia per il quale un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma DIN EN ISO/IEC 170255 dimostra mediante un rapporto di controllo: a. di avere esaminato complessivamente almeno 100 animali di sesso fem- minile, detenuti in almeno tre aziende, rispettando le disposizioni di cui ai numeri 1.4–1.6; b. che le esigenze di cui al numero 1.7 sono soddisfatte, tenuto conto di tutti i risultati dei controlli; c. di avere testato il modello di stuoia rispettando le disposizioni di cui al numero 1.8; d. che le esigenze di cui al numero 1.9 sono soddisfatte. 1.2 Per gli animali di sesso maschile è considerato equivalente a un pagliericcio un modello di stuoia per il quale un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma DIN EN ISO/IEC
17025 dimostra mediante un rapporto di controllo:
a. di avere esaminato complessivamente almeno 100 animali di sesso maschile, detenuti in almeno tre aziende, rispettando le disposizioni di cui ai numeri 1.4–1.6; b. che le esigenze di cui al numero 1.7 sono soddisfatte, tenuto conto di tutti i risultati dei controlli; c. di avere testato il modello di stuoia rispettando le disposizioni di cui al numero 1.8; d. che le esigenze di cui al numero 1.9 sono soddisfatte. 1.3 Soltanto in una determinata stalla è considerato equivalente a un pagliericcio un modello di stuoia per il quale un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma DIN EN ISO/IEC
17025 dimostra mediante un rapporto di controllo:
a. di avere esaminato tutti gli animali tenuti nella stalla in questione, rispettando le disposizioni di cui ai numeri 1.4–1.6; b. che le esigenze di cui al numero 1.7 sono soddisfatte, tenuto conto di tutti i risultati dei controlli.
5 Fonte di riferimento:
Associazione Svizzera di Normalizzazione (ASN), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur oppure www.snv.ch
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1.4 Le stuoie del modello da testare sono state installate almeno tre mesi prima
dei controlli.
1.5 Gli animali sono esaminati al più presto tre mesi dopo l’ultima uscita al
pascolo.
1.6 Nelle stalle in questione sono esaminati tutti gli animali, ad eccezione:
a. delle vacche durante il primo terzo della lattazione; b. delle vacche in asciutta; c. degli animali che sono spesso sdraiati nella corsia; d. degli animali malati o che lo sono stati di recente; e. degli animali feriti in un incidente; f. degli animali che si trovano da meno di tre mesi nella stalla in que– stione.
1.7 Esigenze concernenti la salute degli animali:
a. al massimo il 25 per cento dei garretti (tarsi) presenta croste o ferite aperte; b. al massimo l’8 per cento dei tarsi presenta croste o ferite aperte di dia- metro superiore a 2 cm; c. al massimo l’1 per cento dei tarsi presenta altre anomalie importanti quali ingrossamenti; d. non sono constatabili altri gravi danni fisici che potrebbero essere pro- vocati dalla stuoia; e. non sono constatabili comportamenti anomali che potrebbero essere provocati dalla stuoia.
1.8 La deformabilità e l’elasticità di un modello di stuoia sono misurate com-
primendo una calotta di acciaio (r = 120 mm), con una forza di 2000 newton, contro la stuoia: a. allo stato nuovo; b. dopo 100 000 sollecitazioni effettuate premendola mediante uno zocco- lo artificiale di vacca con una forza di 10 000 newton.
1.9 Esigenze concernenti la deformabilità e l’elasticità:
La calotta di acciaio deve poter penetrare: a. allo stato nuovo, 10 mm o più profondamente nella stuoia; b. dopo le sollecitazioni effettuate di cui al numero 1.8 lettera b, 8 mm o più profondamente nella stuoia.
2 Prova dell’equivalenza durante il controllo
Affinché la persona addetta al controllo possa verificare quale modello di stuoia viene utilizzato, il gestore deve poter esibire un giustificativo della ditta che fornisce le stuoie in cui è indicato il nome e il numero di autorizza- zione dell’UFV del modello utilizzato nonché la data di installazione.
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Ordinanza sui programmi etologici RU 2008
Allegato 4 (art. 4 cpv. 2 e 4)
Esigenze specifiche del programma URA concernenti le singole categorie di animali ed esigenze in materia di documentazione e di controllo
1 Animali della specie bovina e bufali nonché equini, caprini e ovini
(art. 2 lett. a–d)
1.1 Uscite e documentazione semplificata
a. Variante standard delle uscite – Dal 1° maggio al 31 ottobre occorre concedere agli animali almeno
26 uscite mensili al pascolo.
Documentazione semplificata: per gli animali che, durante un cer- to periodo, hanno permanentemente accesso al pascolo occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo. – Dal 1° novembre al 30 aprile occorre concedere agli animali alme- no 13 uscite mensili al pascolo. Documentazione semplificata: per gli animali che, durante un cer- to periodo, possono uscire permanentemente all’aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo. b. Variante alternativa delle uscite per animali della specie bovina che vengono ingrassati nonché per animali da allevamento di sesso maschi- le e per animali da allevamento di sesso femminile la cui età non supera
120 giorni:
gli animali hanno permanentemente accesso a una corte durante tutto l’anno.
1.2 Deroghe al numero 1.1
a. Durante i dieci giorni precedenti e successivi a un parto l’uscita è facol- tativa. b. Nel caso della variante standard, tra il 1° maggio e il 31 ottobre sono ammesse le deroghe seguenti: – In caso di cattive condizioni atmosferiche e se l’erba in maggio non è ancora matura, l’uscita al pascolo può essere sostituita dall’uscita in una corte. – Nei due casi seguenti il Cantone può stabilire il numero massimo di uscite al pascolo che può essere sostituito, in via suppletiva, da un’uscita nella corte: – l’azienda non dispone, a una distanza ragionevole, di terreno a sufficienza da adibire convenientemente a pascolo; – le 26 uscite al pascolo regolamentari non sono possibili in quanto il percorso che conduce a determinate particelle è troppo rischioso (p. es. strada molto trafficata).
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– In relazione alla riduzione del foraggio per la messa in asciut- ta delle vacche, l’uscita al pascolo durante i primi dieci giorni del periodo dell’asciutta può essere sostituita da un’uscita nella corte.
1.3 Stalla
a. L’area di riposo: – non deve presentare perforazioni; – deve essere provvista di una lettiera adeguata, in quantità suffi- ciente; le nicchie di riposo sopraelevate per le capre non devono essere provviste di lettiera. b. L’intera superficie della stalla, che è accessibile agli animali della spe- cie equina, non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.
2 Animali della specie suina (art. 2 lett. e)
2.1 Uscita
Agli animali occorre concedere ogni giorno un’uscita di diverse ore.
2.2 Deroghe al numero 2.1
a. Per le scrofe da allevamento l’uscita è facoltativa durante i dieci giorni successivi al parto. b. Durante il periodo della monta non deve essere consentita l’uscita alle scrofe da allevamento, che in questo periodo vengono tenute da sole per dieci giorni al massimo; per ogni gruppo di animali occorre annotare in un apposito registro la data del primo e dell’ultimo giorno della stabu- lazione individuale senza uscita nonché il numero di animali.
2.3 Area di riposo nel porcile
L’area di riposo non deve presentare perforazioni.
3 Conigli (art. 2 lett. f)
3.1 Uscita
Agli animali occorre concedere ogni giorno un’uscita di diverse ore.
3.2 Documentazione semplificata
Per gli animali che, durante un certo periodo, possono uscire permanente- mente all’aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.
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4 Pollame da reddito (art. 2 lett. g)
Galline e galli da allevamento, galline ovaiole, pollastre, pollastri e pulcini (esclusi i polli da ingrasso)
4.1 Uscita
Oltre all’uscita all’aperto di cui all’allegato 2, gli animali devono poter accedere al pascolo ogni giorno dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo durante cinque ore.
4.2 Deroghe al numero 4.1
a. In caso di cattive condizioni atmosferiche, quali forte vento, forte piog- gia o temperature eccessivamente basse rispetto all’età degli animali, è possibile limitare l’accesso al pascolo. b. Se il terreno del pascolo è inzuppato e durante il riposo vegetativo, si può concedere agli animali di uscire in una corte scoperta invece di dare loro accesso al pascolo. La corte deve essere abbastanza grande e la let- tiera deve essere ricoperta a sufficienza di materiale adeguato. c. Durante i primi 42 giorni di vita l’accesso al pascolo è facoltativo. d. Dall’entrata nel pollaio fino alla fine della 23a settimana di vita è possi- bile limitare l’accesso al pascolo alle galline e ai galli da allevamento o alle galline ovaiole. e. In relazione alla riduzione di foraggio per provocare la muta è possibile impedire l’accesso degli animali al pascolo durante 21 giorni al mas- simo. f. Se, in applicazione delle lettere a–e, l’accesso degli animali al pascolo è stato limitato, occorre indicarne il motivo preciso nel registro delle uscite (p. es. forte vento, abbondanti piogge, neve, temperatura esterna a mezzogiorno). Polli da ingrasso
4.3 Uscita
Oltre all’uscita all’aperto di cui all’allegato 2, gli animali devono poter accedere al pascolo ogni giorno dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo durante cinque ore.
4.4 Deroghe al numero 4.3
a. In caso di cattive condizioni atmosferiche, quali forte vento, forte piog- gia o temperature eccessivamente basse rispetto all’età degli animali, è possibile limitare l’accesso al pascolo. b. Durante i primi 21 giorni di vita l’accesso al pascolo è facoltativo. c. Se, in applicazione della lettera a o b, l’accesso degli animali al pascolo è stato limitato, occorre indicarne il motivo preciso nel registro delle uscite (p. es. forte vento, abbondanti piogge, neve, temperatura esterna a mezzogiorno).
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4.5 Superficie del suolo nel pollaio
L’intera superficie del suolo nel pollaio deve essere provvista di una lettiera sufficiente.
4.6 Durata di ingrasso
I contributi URA sono versati per i polli da ingrasso soltanto se tutti gli animali sono ingrassati almeno durante 56 giorni. Tacchini
4.7 Uscita
Oltre all’uscita all’aperto di cui all’allegato 2, gli animali devono poter accedere al pascolo ogni giorno dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo durante cinque ore.
4.8 Deroghe al numero 4.7
a. In caso di cattive condizioni atmosferiche, quali forte vento, forte piog- gia o temperature eccessivamente basse rispetto all’età degli animali, è possibile limitare l’accesso al pascolo. b. Durante i primi 42 giorni di vita l’accesso al pascolo è facoltativo. c. Se, in applicazione della lettera a o b, l’accesso degli animali al pascolo è stato limitato, occorre indicarne il motivo preciso nel registro delle uscite (p. es. forte vento, abbondanti piogge, neve, temperatura esterna a mezzogiorno).
4.9 Superficie del suolo nel pollaio
L’intera superficie del suolo nel pollaio deve essere provvista di una lettiera sufficiente.
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Allegato 5 (art. 4 cpv. 5)
Esigenze concernenti la corte e il pascolo nel programma URA nonché in materia di documentazione e di controllo
1 Esigenze generali concernenti la corte
1.1 La corte deve essere ubicata all’aperto.
1.2 Dal 1° marzo al 30 settembre le parti della corte esposte al sole possono
essere ombreggiate da una rete. 1.3 Nelle aree di uscita non pavimentate i punti fangosi devono essere recintati.
1.4 Nelle aree di uscita non pavimentate, destinate agli animali della specie
suina, le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere rivestite. 1.5 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze previste nel presente allegato, se l’osservanza delle stesse: a. comporta investimenti sproporzionatamente elevati; oppure b. è impossibile per mancanza di spazio.
2 Esigenze in materia di documentazione e di controllo
2.1 Durante il controllo il gestore deve poter esibire uno schizzo attuale della
corte. Sullo schizzo occorre indicare le dimensioni rilevanti e le rispettive superfici.
2.2 Sullo schizzo deve inoltre figurare il numero massimo di animali ammessi
che possono utilizzare contemporaneamente la corte; la presente prescri- zione non è applicabile alle corti destinate agli animali delle specie ovina e caprina nonché ai conigli.
2.3 Per quanto riguarda le corti destinate agli animali della specie bovina e ai
bufali permanentemente accessibili, lo schizzo deve comprendere non sol- tanto la corte, ma anche la stalla.
2.4 In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare
le indicazioni annotate sullo schizzo di cui ai numeri 2.1 e 2.2. Se le rispet- tive prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve con- fermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. 2.5 Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è ancora attuale e se l’effettivo di animali annotati sullo schizzo non supera il numero massimo di animali consentito secondo lo schizzo; nel caso delle corti destinate agli animali delle specie ovina e caprina nonché ai conigli, il numero di animali non deve essere verificato.
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3 Corte per gli animali della specie bovina e i bufali (art. 2 lett. a)
3.1 Corte permanentemente accessibile agli animali
Animali Superficie minima Di cui superficie minima totale1 non coperta m2/animale m2/animale
Animali di oltre 500 kg 10 2,5 Animali da 400 a 500 kg 6,5 1,8 Animali da 300 a 400 kg 5,5 1,5 Animali di oltre 120 giorni, 4,5 1,3 fino a 300 kg Animali fino a 120 giorni 3,5 1 1 La superficie totale comprende l’area di riposo, l’area di foraggiamento e l’area per il movimento degli animali (compresa la corte permanentemente accessibile agli animali).
3.2 Corte non permanentemente accessibile agli animali adiacente a una stalla a
stabulazione libera a. Superfici minime
Animali Superficie minima della corte, m2/animale
con corna senza corna
Animali di oltre 500 kg 8,4 5,6 Animali da 400 a 500 kg 7 4,9 Animali da 300 a 400 kg 5,6 4,2 Animali di oltre 120 giorni, 4,2 4 fino a 300 kg Animali fino a 120 giorni 4 4
b. Superficie non coperta Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperto.
3.3 Corte adiacente a una stalla a stabulazione fissa
a. Superfici minime
Animali Superficie minima della corte, m2/animale
con corna Senza corna
Animali di oltre 500 kg 12 8 Animali da 400 a 500kg 10 7 Animali da 300 a 400 kg 8 6 Animali di oltre 120 giorni, 6 5 fino a 300 kg
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b. Superficie non coperta Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperto.
4 Corte per gli animali della specie equina (art. 2 lett. b)
a. Superfici minime
Accessibilità Superficie minima della corte m2/animale
– Corte permanentemente 2 x (la doppia altezza al garrese) al quadrato accessibile – Corte non permanente- 3 x (la doppia altezza al garrese) al quadrato mente accessibile
Se diversi animali si trovano in una corte, la superficie minima corrisponde alla somma delle superfici minime dei singoli animali. Se un gruppo com- prende almeno cinque animali, la superficie può essere ridotta al massimo del 20 per cento. b. Superficie non coperta Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperto. c. Caratteristiche del suolo L’intera superficie della corte accessibile agli animali non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.
5 Corte per gli animali delle specie ovina e caprina nonché per i conigli
(art. 2 lett. c, d e f) Superficie non coperta Nelle corti per i caprini almeno il 25 per cento della superficie minima non deve essere coperto. Nelle corti per gli ovini e i conigli almeno il 50 per cento della superficie minima non deve essere coperto.
6 Corte per gli animali della specie suina (art. 2 lett. e)
a. Superfici minime
Animali Superficie minima della corte m2/animale
Verri da allevamento di oltre 6 mesi 4,0 Scrofe da allevamento non in lattazione, di oltre 1,3
6 mesi
Scrofe da allevamento in lattazione 5,0 Suinetti svezzati 0,3 Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg 0,65 Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg 0,45
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b. Superficie non coperta Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperto.
7 Esigenze concernenti il pascolo
7.1 Per pascolo si intende una superficie inerbita, coperta di graminacee ed
erbacee, messa a disposizione degli animali.
7.2 I punti fangosi devono essere recintati.
7.3 La superficie del pascolo destinata agli animali della specie bovina e ai bufali nonché agli animali delle specie caprina e ovina deve essere calcolata in modo che gli animali possano coprire una parte sostanziale del loro fabbiso- gno giornaliero di foraggio grezzo.
7.4 La superficie del pascolo destinata agli animali della specie equina deve
essere di almeno 8 are per animale. Se più di cinque animali sono al pascolo assieme, la superficie può essere ridotta al massimo del 20 per cento. 7.5 Se gli animali della specie suina sono foraggiati e abbeverati al pascolo, le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rive- stimento solido.
7.6 Sui pascoli destinati al pollame da reddito gli animali devono disporre di
rifugi come alberi, arbusti o ripari.
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