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AS 2008 4219

Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Modificato dal protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea

Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. Nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone Modificato dal protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2006

Visto l’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repub- blica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati del 16 aprile 2003 sui quali si fonda l’Unione europea, nella versione del Protocollo all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successiva- mente alla loro adesione all’Unione europea1, il regolamento (CEE) n. 1408/712 è modificato come segue:

a) All’articolo 82 (B), paragrafo 1, «90» è sostituito da «150»; b) L’allegato I, parte I «Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi (art. 1, lett. a), punti ii) e iii) del regolamento)» è modificato come segue: i) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «A. Belgio» si inserisce: «B.Repubblica Ceca Senza oggetto.»; ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modifi- cato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Fin- landia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»;

2008-0605 4219

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

iii) dopo l’ultima voce della rubrica «D. Germania» si inserisce: «E. Estonia Senza oggetto.»; iv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «J. Italia» si inserisce: «K. Cipro Senza oggetto. L. Lettonia Senza oggetto. M. Lituania Senza oggetto.»; v) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce: «O. Ungheria Senza oggetto. P. Malta Sono considerati lavoratori autonomi ai sensi dell’articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento le persone che esercitano un’attività auto- noma ai sensi della legge sulla sicurezza sociale (Cap. 318) del 1987.»; vi) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «R. Austria» si inserisce: «S. Polonia Senza oggetto.»; vii) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «T. Portogallo» si inseri- sce: «U. Slovenia Senza oggetto. V. Slovacchia Senza oggetto.»; c) L’allegato I, Parte II «Familiari (art. 1, lett. f), seconda frase del regola- mento)» è modificato come segue: i) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «A. Belgio» si inserisce: «B. Repubblica Ceca Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine ‹familiare› designa il coniuge e/o un figlio a carico ai sensi della legge n. 117/1995 Coll. rela- tiva al sostegno sociale statale.»; ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modifi- cato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem-

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burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Fin- landia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»; iii) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «D. Germania» si inseri- sce: «E. Estonia Senza oggetto.»; iv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «J. Italia» si inserisce: «K. Cipro Senza oggetto. L. Lettonia Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine ‹familiare› designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni. M. Lituania Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine ‹familiare› designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni.»; v) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce: «O. Ungheria Senza oggetto. P. Malta Senza oggetto.»; vi) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «R. Austria» si inserisce: «S. Polonia Senza oggetto.»; vii) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «T. Portogallo» si inseri- sce: «U. Slovenia Senza oggetto. V. Slovacchia Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine ‹familiare› designa il coniuge e/o un figlio a carico ai sensi della legge relativa agli assegni e alle integrazioni per i figli.»; d) L’allegato II, parte I «Regimi speciali di lavoratori autonomi esclusi dal campo d’applicazione del regolamento in virtù dell’articolo 1, lettera j), quarto comma» è modificato come segue: i) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «A. Belgio» si inserisce: «B. Repubblica Ceca Senza oggetto.»;

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ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modifi- cato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Fin- landia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»; iii) dopo la voce della rubrica «D. Germania» si inserisce: «E. Estonia Senza oggetto.»; iv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «J. Italia» si inserisce: «K. Cipro

1. Regimi pensionistici per i medici liberi professionisti, definiti dai

regolamenti del 1999 (P.I. 295/99) (Pensioni e indennità) emanati in forza della legge 16/67, del 1967, relativa alla professione medica (Albi, disciplina e fondo pensioni), modificata.

2. Regimi pensionistici per gli avvocati, definiti dai regolamenti del

1966 (P.I. 642/66) (Pensioni e indennità), modificati, emanati in forza

della legge sulla professione legale, Cap. 2, modificata. L. Lettonia Senza oggetto. M. Lituania Senza oggetto.»; v) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce: «O. Ungheria Senza oggetto. P. Malta Senza oggetto.»; vi) dopo la voce della rubrica «R. Austria» si inserisce: «S. Polonia Senza oggetto.»; vii) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «T. Portogallo» si inseri- sce: «U. Slovenia Senza oggetto. V. Slovacchia Senza oggetto.»;

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e) L’allegato II, parte II «Assegni speciali di nascita o di adozione esclusi dal campo d’applicazione del regolamento in virtù dell’articolo 1, lettera u), punto i)» è modificato come segue: i) dopo l’ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce: «B. Repubblica Ceca Assegno di nascita.»; ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modifi- cato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Fin- landia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»; iii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «D. Germania» si inserisce: «E. Estonia Assegno di nascita.»; iv) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «J. Italia» si inserisce: «K. Cipro Nulla. L. Lettonia Assegno di nascita. M. Lituania Assegno di nascita.»; v) dopo l’ultima voce della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce: «O. Ungheria Sussidio di maternità. P. Malta Nulla.»; vi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «R. Austria» si inserisce: «S. Polonia Prestazione una tantum di assistenza sociale per la nascita di un figlio (legge del 29 novembre 1990 sull’assistenza sociale).» vii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «T. Portogallo» si inserisce: «U. Slovenia Sussidio di natalità. V. Slovacchia Assegno di nascita.»;

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f) L’allegato II, parte III «Prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2ter che non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento» è modificato come segue: i) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «A. Belgio» si inserisce: «B. Repubblica Ceca Nulla.»; ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modifi- cato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Fin- landia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»; iii) dopo l’ultima voce della rubrica «D. Germania» si inserisce: «E. Estonia Nulla.»; iv) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «J. Italia» si inserisce: «K. Cipro Nulla. L. Lettonia Nulla. M. Lituania Nulla.»; v) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce: «O. Ungheria Nulla. P. Malta Nulla.»; vi) dopo la voce della rubrica «R. Austria» si inserisce: «S. Polonia Nulla.»; vii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «T. Portogallo» si inserisce: «U. Slovenia Nulla. V. Slovacchia Nulla.»;

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g) L’allegato II bis «Prestazioni speciali a carattere non contributivo (art. 10bis del regolamento)» è modificato come segue: i) dopo l’ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce: «B. Repubblica Ceca Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale).»; ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modi- ficato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Fin- landia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»; iii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «D. Germania» si inserisce: «E. Estonia a) Assegno per adulti disabili (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle prestazioni sociali per i disabili) b) Indennità statale di disoccupazione (legge del 1° ottobre 2000 sulla protezione sociale dei disoccupati).»; iv) dopo l’ultima voce della rubrica «J. ITALIA» si inserisce: «K. Cipro a) Pensione sociale (legge sulla pensione sociale 25(I)/95 del 1995, modificata). b) Indennità per disabilità motoria grave (decisioni del Consiglio dei ministri nn. 38.210 del 16 ottobre 1992, 41.370 del 1° agosto 1994 e 46.183 dell’11 giugno 1997 e 53.675 del 16 maggio 2001). c) Assegno speciale per non vedenti (legge 77(I)/96 sugli assegni speciali del 1996, modificata). L. Lettonia a) Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge del 26 ottobre 1995 sull’assistenza sociale). b) Indennità di compensazione delle spese di trasporto per i disabili con ridotta capacità motoria (legge del 26 ottobre 1995 sull’assi- stenza sociale). M. Lituania a) Pensione sociale (legge del 1994 sulle pensioni sociali). b) Compensazione speciale delle spese di trasporto per i disabili con ridotta capacità motoria (legge del 2000 sulle compensazioni per i trasporti, art. 7).»; v) dopo l’ultima voce della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce: «O. Ungheria a) Pensione di invalidità (decreto n. 83/1987 [XII 27] del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità).

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b) Indennità di vecchiaia a carattere non contributivo (legge III del

1993 sull’amministrazione sociale e le prestazioni sociali).

c) Indennità di trasporto (decreto del Governo n. 164/1995 [XII 27] sulle indennità di trasporto per le persone portatrici di handicap fisici gravi). P. Malta a) Assegno supplementare (sezione 73 della legge del 1987 sulla sicurezza sociale). b) Pensione di anzianità (legge del 1987 sulla sicurezza sociale [Cap. 318]).»; vi) dopo l’ultima voce della rubrica «R. Austria» si inserisce: «S. Polonia Pensione sociale (legge del 29 novembre 1990 sull’assistenza sociale).»; vii) dopo l’ultima voce della rubrica «T. Portogallo» si inserisce: «U. Slovenia a) Pensione statale (legge del 23 dicembre 1999 sull’assicurazione pensioni e invalidità). b) Sostegno al reddito dei pensionati (legge del 23 dicembre 1999 sull’assicurazione pensioni e invalidità). c) Assegno di sussistenza (legge del 23 dicembre 1999 sull’assicura- zione pensioni e invalidità). V. Slovacchia Adeguamento delle pensioni come unica fonte di reddito (legge n. 100/1988 Zb.).»; h) L’allegato III, parte A «Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l’articolo 6 del regolamento (art. 7, par. 2, lett. c) del regolamento)» è modificato come segue: i) prima del testo della rubrica «1. Belgio – Danimarca» si inserisce: «1. Belgio – Repubblica Ceca Senza oggetto.»; ii) la numerazione della rubrica «Belgio – Danimarca» passa da «1» a «2» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «3. Belgio – Germania»; iii) dopo l’ultima voce della rubrica «3. Belgio – Germania» si inserisce: «4. Belgio – Estonia Senza oggetto.»; iv) le rubriche da 3 a 7, comprese le rispettive voci, sono rinumerate e rior- dinate come segue: «5. Belgio – Grecia» «6. Belgio – Spagna» «7. Belgio – Francia» «8. Belgio – Irlanda» «9. Belgio – Italia»;

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v) dopo la voce della rubrica «9. Belgio – Italia» si inserisce: «10. Belgio – Cipro Senza oggetto.

11. Belgio – Lettonia

Senza oggetto.

12. Belgio – Lituania

Senza oggetto.»; vi) la numerazione della rubrica «Belgio – Lussemburgo» passa da «8» a «13» e si inserisce quanto segue: «14. Belgio – Ungheria Senza oggetto.

15. Belgio – Malta

Senza oggetto.»; vii) la numerazione della rubrica «Belgio – Paesi Bassi» passa da «9» a «16» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «17. Belgio – Austria»; viii) dopo l’ultima voce della rubrica «17. Belgio – Austria» si inserisce: «18. Belgio – Polonia Nulla.»; ix) la numerazione della rubrica «Belgio – Portogallo» passa da «11» a «19» e si inserisce quanto segue: «20. Belgio – Slovenia Nulla.

21. Belgio – Slovacchia

Senza oggetto.»; x) la numerazione della rubrica «Belgio – Finlandia» passa da «12» a «22» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «23. Belgio – Svezia» «24. Belgio – Regno Unito»; xi) dopo il termine «Nulla.», della rubrica «24. Belgio – Regno Unito» si inserisce: «25. Repubblica Ceca – Danimarca Senza oggetto.

26. Repubblica Ceca – Germania

Senza oggetto.

27. Repubblica Ceca – Estonia

Senza oggetto.

28. Repubblica Ceca – Grecia

Nulla.

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29. Repubblica Ceca – Spagna

Nulla.

30. Repubblica Ceca – Francia

Nulla.

31. Repubblica Ceca – Irlanda

Senza oggetto.

32. Repubblica Ceca – Italia

Senza oggetto.

33. Repubblica Ceca – Cipro

Nulla.

34. Repubblica Ceca – Lettonia

Senza oggetto.

35. Repubblica Ceca – Lituania

Nulla.

36. Repubblica Ceca – Lussemburgo

Nulla.

37. Repubblica Ceca – Ungheria

Nulla.

38. Repubblica Ceca – Malta

Senza oggetto.

39. Repubblica Ceca – Paesi Bassi

Senza oggetto.

40. Repubblica Ceca – Austria

Articolo 32, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999.

41. Repubblica Ceca – Polonia

Nulla.

42. Repubblica Ceca – Portogallo

Senza oggetto.

43. Repubblica Ceca – Slovenia

Nulla.

44. Repubblica Ceca – Slovacchia

Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 ottobre 1992.

45. Repubblica Ceca – Finlandia

Senza oggetto.

46. Repubblica Ceca – Svezia

Senza oggetto.

47. Repubblica Ceca – Regno Unito

Nulla.»;

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xii) la numerazione della rubrica «Danimarca – Germania» passa da «15» a «48» e si inserisce quanto segue: «49. Danimarca – Estonia Senza oggetto.»; xiii) le rubriche da 16 a 20, comprese le rispettive voci, sono rinumerate e riordinate come segue: «50. Danimarca – Grecia» «51. Danimarca – Spagna» «52. Danimarca – Francia» «53. Danimarca – Irlanda» «54. Danimarca – Italia» xiv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «54. Danimarca – Italia» si inserisce: «55. Danimarca – Cipro Senza oggetto.

56. Danimarca – Lettonia

Senza oggetto.

57. Danimarca – Lituania

Senza oggetto.»; xv) la numerazione della rubrica «Danimarca – Lussemburgo» passa da «21» a «58» e si inserisce quanto segue: «59. Danimarca – Ungheria Senza oggetto.

60. Danimarca – Malta

Senza oggetto.»; xvi) la numerazione della rubrica «Danimarca – Paesi Bassi» passa da «22» a «61» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «62. Danimarca – Austria»; xvii) dopo l’ultima voce della rubrica «62. Danimarca – Austria» si inserisce: «63. Danimarca – Polonia Senza oggetto.»; xviii) la numerazione della rubrica «Danimarca – Portogallo» passa da «24» a «64» e si inserisce quanto segue: «65. Danimarca – Slovenia Nulla.

66. Danimarca – Slovacchia

Senza oggetto.»; xix) la numerazione della rubrica «Danimarca – Finlandia» passa da «25» a «67» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «68. Danimarca – Svezia» «69. Danimarca – Regno Unito»;

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xx) dopo il termine «Nulla.», della rubrica «69. Danimarca – Regno Unito» si inserisce: «70. Germania – Estonia Senza oggetto.»; xxi) le rubriche da 28 a 32, comprese le rispettive voci, sono rinumerate e riordinate come segue: «71. Germania – Grecia» «72. Germania – Spagna» «73. Germania – Francia» «74. Germania – Irlanda» «75. Germania – Italia»; xxii) dopo l’ultima voce della rubrica «75. Germania – Italia» si inserisce: «76. Germania – Cipro Senza oggetto.

77. Germania – Lettonia

Senza oggetto.

78. Germania – Lituania

Senza oggetto.»; xxiii) la numerazione della rubrica «Germania – Lussemburgo» passa da «33» a «79» e si inserisce quanto segue: «80. Germania – Ungheria a) Articolo 27, paragrafo 3 e articolo 40, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998. b) Paragrafo 16 del protocollo finale di detta convenzione.

81. Germania – Malta

Senza oggetto.»; xxiv) la numerazione della rubrica «Germania – Paesi Bassi» passa da «34» a «82» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «83. Germania – Austria»; xxv) dopo l’ultima voce della rubrica «83. Germania – Austria» si inserisce: «84. Germania – Polonia a) Accordo del 9 ottobre 1975 sulle disposizioni per la vecchiaia e gli infortuni sul lavoro, alle condizioni e nell’ambito definiti dall’ar- ticolo 27, paragrafi 2, 3 e 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell’8 dicembre 1990. b) Articolo 11, paragrafo 3, articolo 19, paragrafo 4, articolo 27, paragrafo 5 e articolo 28, paragrafo 2 della convenzione sulla sicu- rezza sociale dell’8 dicembre 1990.»;

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xxvi) la numerazione della rubrica «Germania – Portogallo» passa da «36» a «85» e si inserisce quanto segue: «86. Germania – Slovenia a) Articolo 42 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997. b) Paragrafo 15 del protocollo finale di detta convenzione.

87. Germania – Slovacchia

Senza oggetto.»; xxvii) la numerazione della rubrica «Germania – Finlandia» passa da «37» a «88» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «89. Germania – Svezia» «90. Germania – Regno Unito»; xxviii) dopo l’ultima voce della rubrica «90. Germania – Regno Unito» si inserisce: «91. Estonia – Grecia Senza oggetto.

92. Estonia – Spagna

Senza oggetto.

93. Estonia – Francia

Senza oggetto.

94. Estonia – Irlanda

Senza oggetto.

95. Estonia – Italia

Senza oggetto.

96. Estonia – Cipro

Senza oggetto.

97. Estonia – Lettonia

Nulla.

98. Estonia – Lituania

Nulla.

99. Estonia – Lussemburgo

Senza oggetto.

100. Estonia – Ungheria

Senza oggetto.

101. Estonia – Malta

Senza oggetto.

102. Estonia – Paesi Bassi

Senza oggetto.

103. Estonia – Austria

Senza oggetto.

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104. Estonia – Polonia

Senza oggetto.

105. Estonia – Portogallo

Senza oggetto.

106. Estonia – Slovenia

Senza oggetto.

107. Estonia – Slovacchia

Senza oggetto.

108. Estonia – Finlandia

Nulla.

109. Estonia – Svezia

Nulla.

110. Estonia – Regno Unito

Senza oggetto.»; xxix) le rubriche 41, 51, 61 e 62, comprese le rispettive voci, sono rinume- rate e riordinate come segue: «111. Grecia – Spagna» «112. Grecia – Francia» «113. Grecia – Irlanda» «114. Grecia – Italia»; xxx) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «114. Grecia – Italia» si inserisce: «115. Grecia – Cipro Nulla.

116. Grecia – Lettonia

Senza oggetto.

117. Grecia – Lituania

Senza oggetto.»; xxxi) la numerazione della rubrica «Grecia – Lussemburgo» passa da «63» a «118» e si inserisce quanto segue: «119. Grecia – Ungheria Senza oggetto.

120. Grecia – Malta

Senza oggetto.»; xxxii) la numerazione della rubrica «Grecia – Paesi Bassi» passa da «64» a «121» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «122. Grecia – Austria»; xxxiii) dopo l’ultima voce della rubrica «122. Grecia – Austria» si inserisce: «123. Grecia – Polonia Nulla.»;

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

xxxiv) la numerazione della rubrica «Grecia – Portogallo» passa da «66» a «124» e si inserisce quanto segue: «125. Grecia – Slovenia Senza oggetto.

126. Grecia – Slovacchia

Nulla.»; xxxv) la numerazione della rubrica «Grecia – Finlandia» passa da «67» a «127» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «128. Grecia – Svezia» «129. Grecia – Regno Unito»; xxxvi) la numerazione della rubrica «Spagna – Francia» passa da «40» a «130» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «131. Spagna – Irlanda» «132. Spagna – Italia»; xxxvii) dopo la voce della rubrica «132. Spagna – Italia» si inserisce: «133. Spagna – Cipro Senza oggetto.

134. Spagna – Lettonia

Senza oggetto.

135. Spagna – Lituania

Senza oggetto.»; xxxviii) la numerazione della rubrica «Spagna – Lussemburgo» passa da «44» a «136» e si inserisce quanto segue: «137. Spagna – Ungheria Senza oggetto.

138. Spagna – Malta

Senza oggetto.»; xxxix) la numerazione della rubrica «Spagna – Paesi Bassi» passa da «45» a «139» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «140. Spagna – Austria»; xl) dopo l’ultima voce della rubrica «140. Spagna – Austria» si inserisce: «141. Spagna – Polonia Nulla.»; xli) la numerazione della rubrica «Spagna – Portogallo» passa da «47» a «142» e si inserisce quanto segue: «143. Spagna – Slovenia Senza oggetto.

144. Spagna – Slovacchia

Senza oggetto.»;

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

xlii) la numerazione della rubrica «Spagna – Finlandia» passa da «48» a «145» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «146. Spagna – Svezia» «147. Spagna – Regno Unito»; xliii) la numerazione della rubrica «Francia – Irlanda» passa da «52» a «148» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «149. Francia – Italia»; xliv) dopo l’ultima voce della rubrica «149. Francia – Italia» si inserisce: «150. Francia – Cipro Senza oggetto.

151. Francia – Lettonia

Senza oggetto.

152. Francia – Lituania

Senza oggetto.»; xlv) la numerazione della rubrica «Francia – Lussemburgo» passa da «54» a «153» e si inserisce quanto segue: «154. Francia – Ungheria Senza oggetto.

155. Francia – Malta

Senza oggetto.»; xlvi) la numerazione della rubrica «Francia – Paesi Bassi» passa da «55» a «156» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «157. Francia – Austria»; xlvii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «157. Francia – Austria» si inse- risce: «158. Francia – Polonia Nulla.»; xlviii) la numerazione della rubrica «Francia – Portogallo» passa da «57» a «159» e si inserisce quanto segue: «160. Francia – Slovenia Nulla.

161. Francia – Slovacchia

Nulla.»; xlix) la numerazione della rubrica «Francia – Finlandia» passa da «58» a «162» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «163. Francia – Svezia» «164. Francia – Regno Unito»; l) la numerazione della rubrica «Irlanda – Italia» passa da «70» a «165» e si inserisce quanto segue: «166. Irlanda – Cipro Senza oggetto.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

167. Irlanda – Lettonia

Senza oggetto.

168. Irlanda – Lituania

Senza oggetto.»; li) la numerazione della rubrica «Irlanda – Lussemburgo» passa da «71» a «169» e si inserisce quanto segue: «170. Irlanda – Ungheria Senza oggetto.

171. Irlanda – Malta

Senza oggetto.»; lii) la numerazione della rubrica «Irlanda – Paesi Bassi» passa da «72» a «172» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «173. Irlanda – Austria»; liii) dopo la voce della rubrica «173. Irlanda – Austria» si inserisce: «174. Irlanda – Polonia Senza oggetto.»; liv) la numerazione della rubrica «Irlanda – Portogallo» passa da «74» a «175» e si inserisce quanto segue: «176. Irlanda – Slovenia Senza oggetto.

177. Irlanda – Slovacchia

Senza oggetto.»; lv) la numerazione della rubrica «Irlanda – Finlandia» passa da «75» a «178» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «179. Irlanda – Svezia» «180. Irlanda – Regno Unito»; lvi) dopo la voce della rubrica «180. Irlanda – Regno Unito» si inserisce: «181. Italia – Cipro Senza oggetto.

182. Italia – Lettonia

Senza oggetto.

183. Italia – Lituania

Senza oggetto.»; lvii) la numerazione della rubrica «Italia – Lussemburgo» passa da «78» a «184» e si inserisce quanto segue: «185. Italia – Ungheria Senza oggetto.

186. Italia – Malta

Senza oggetto.»;

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

lviii) la numerazione della rubrica «Italia – Paesi Bassi» passa da «79» a «187» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «188. Italia – Austria»; lix) dopo la voce della rubrica «188. Italia – Austria» si inserisce: «189. Italia – Polonia Senza oggetto.»; lx) la numerazione della rubrica «Italia – Portogallo» passa da «81» a «190» e si inserisce quanto segue: «191. Italia – Slovenia a) Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell’allegato XIV del trattato di pace (concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959). b) Articolo 45(3) della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa alla ex zona B del territorio libero di Trieste.

192. Italia – Slovacchia

Senza oggetto.»; lxi) la numerazione della rubrica «Italia – Finlandia» passa da «82» a «193» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «194. Italia – Svezia» «195. Italia – Regno Unito»; lxii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «195. Italia – Regno Unito» si inserisce: «196. Cipro – Lettonia Senza oggetto.

197. Cipro – Lituania

Senza oggetto.

198. Cipro – Lussemburgo

Senza oggetto.

199. Cipro – Ungheria

Senza oggetto.

200. Cipro – Malta

Senza oggetto.

201. Cipro – Paesi Bassi

Senza oggetto.

202. Cipro – Austria

Nulla.

203. Cipro – Polonia

Senza oggetto.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

204. Cipro – Portogallo

Senza oggetto.

205. Cipro – Slovenia

Senza oggetto.

206. Cipro – Slovacchia

Senza oggetto.

207. Cipro – Finlandia

Senza oggetto.

208. Cipro – Svezia

Senza oggetto.

209. Cipro – Regno Unito

Nulla.»; lxiii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «209. Cipro – Regno Unito» si inserisce: «210. Lettonia – Lituania Nulla.

211. Lettonia – Lussemburgo

Senza oggetto.

212. Lettonia – Ungheria

Senza oggetto.

213. Lettonia – Malta

Senza oggetto.

214. Lettonia – Paesi Bassi

Senza oggetto.

215. Lettonia – Austria

Senza oggetto.

216. Lettonia – Polonia

Senza oggetto.

217. Lettonia – Portogallo

Senza oggetto.

218. Lettonia – Slovenia

Senza oggetto.

219. Lettonia – Slovacchia

Senza oggetto.

220. Lettonia – Finlandia

Nulla.

221. Lettonia – Svezia

Nulla.

222. Lettonia – Regno Unito

Senza oggetto.»;

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

lxiv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «222. Lettonia – Regno Unito» si inserisce: «223. Lituania – Lussemburgo Senza oggetto.

224. Lituania – Ungheria

Senza oggetto.

225. Lituania – Malta

Senza oggetto.

226. Lituania – Paesi Bassi

Senza oggetto.

227. Lituania – Austria

Senza oggetto.

228. Lituania – Polonia

Senza oggetto.

229. Lituania – Portogallo

Senza oggetto.

230. Lituania – Slovenia

Senza oggetto.

231. Lituania – Slovacchia

Senza oggetto.

232. Lituania – Finlandia

Nulla.

233. Lituania – Svezia

Nulla.

234. Lituania – Regno Unito

Senza oggetto.»; lxv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «234. Lituania – Regno Unito» si inserisce: «235. Lussemburgo – Ungheria Senza oggetto.

236. Lussemburgo – Malta

Senza oggetto.»; lxvi) la numerazione della rubrica «Lussemburgo – Paesi Bassi» passa da «85» a «237» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «238. Lussemburgo – Austria»; lxvii) dopo l’ultima voce della rubrica «238. Lussemburgo – Austria» si inserisce: «239. Lussemburgo – Polonia Nulla.»;

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

lxviii) la numerazione della rubrica «Lussemburgo – Portogallo» passa da «87» a «240» e si inserisce quanto segue: «241. Lussemburgo – Slovenia Nulla.

242. Lussemburgo – Slovacchia

Senza oggetto.»; lxix) la numerazione della rubrica «Lussemburgo – Finlandia» passa da «88» a «243» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «244. Lussemburgo – Svezia» «245. Lussemburgo – Regno Unito»; lxx) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «245. Lussemburgo – Regno Unito» si inserisce: «246. Ungheria – Malta Senza oggetto.

247. Ungheria – Paesi Bassi

Nulla.

248. Ungheria – Austria

Articolo 23, paragrafo 2 e articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999.

249. Ungheria – Polonia

Nulla.

250. Ungheria – Portogallo

Senza oggetto.

251. Ungheria – Slovenia

Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957.

252. Ungheria – Slovacchia

Nulla.

253. Ungheria – Finlandia

Nulla.

254. Ungheria – Svezia

Nulla.

255. Ungheria – Regno Unito

Nulla.»; lxxi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «255. Ungheria – Regno Unito» si inserisce: «256. Malta – Paesi Bassi Senza oggetto.

257. Malta – Austria

Senza oggetto.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

258. Malta – Polonia

Senza oggetto.

259. Malta – Portogallo

Senza oggetto.

260. Malta – Slovenia

Senza oggetto.

261. Malta – Slovacchia

Senza oggetto.

262. Malta – Finlandia

Senza oggetto.

263. Malta – Svezia

Senza oggetto.

264. Malta – Regno Unito

Nulla.»; lxxii) la numerazione della rubrica «Paesi Bassi – Austria» passa da «91» a «265» e si inserisce quanto segue: «266. Paesi Bassi – Polonia Senza oggetto.»; lxxiii) la numerazione della rubrica «Paesi Bassi – Portogallo» passa da «92» a «267» e si inserisce quanto segue: «268. Paesi Bassi – Slovenia Nulla.

269. Paesi Bassi – Slovacchia

Nulla.»; lxxiv) la numerazione della rubrica « Paesi Bassi – Finlandia» passa da «93» a «270» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «271. Paesi Bassi – Svezia» «272. Paesi Bassi – Regno Unito»; lxxv) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «272. Paesi Bassi – Regno Unito» si inserisce: «273. Austria – Polonia Articolo 33, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998.»; lxxvi) la numerazione della rubrica «Austria – Portogallo» passa da «96» a «274» e si inserisce quanto segue: «275. Austria – Slovenia Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997.

276. Austria – Slovacchia

Senza oggetto.»;

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

lxxvii) la numerazione della rubrica «Austria – Finlandia» passa da «97» a «277» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «278. Austria – Svezia» «279. Austria – Regno Unito»; lxxviii) dopo l’ultima voce della rubrica «279. Austria – Regno Unito» si inserisce: «280. Polonia – Portogallo Senza oggetto.

281. Polonia – Slovenia

Nulla.

282. Polonia – Slovacchia

Nulla.

283. Polonia – Finlandia

Senza oggetto.

284. Polonia – Svezia

Nulla.

285. Polonia – Regno Unito

Nulla.»; lxxix) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «285. Polonia – Regno Unito» si inserisce: «286. Portogallo – Slovenia Senza oggetto.

287. Portogallo – Slovacchia

Senza oggetto.»; lxxx) la numerazione della rubrica «Portogallo – Finlandia» passa da «100» a «288» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «289. Portogallo – Svezia» «290. Portogallo – Regno Unito»; lxxxi) dopo l’ultima voce della rubrica «290. Portogallo – Regno Unito» si inserisce: «291. Slovenia – Slovacchia Nulla.

292. Slovenia – Finlandia

Senza oggetto.

293. Slovenia – Svezia

Nulla.

294. Slovenia – Regno Unito

Nulla.»;

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

lxxxii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «294. Slovenia – Regno Unito» si inserisce: «295. Slovacchia – Finlandia Senza oggetto.

296. Slovacchia – Svezia

Senza oggetto.

297. Slovacchia – Regno Unito

Nulla.»; lxxxiii) la numerazione della rubrica «Finlandia – Svezia» passa da «103» a «298» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «299. Finlandia – Regno Unito»; lxxxiv) la numerazione della rubrica «Svezia – Regno Unito» passa da «105» a «300». Prot. riguardante l’allegato III (Svizzera), parte A, è aggiunto il seguente testo dopo l’ultima entrata «Svezia–Svizzera»: «Repubblica Ceca – Svizzera Nulla Estonia – Svizzera Nessuna convenzione Cipro – Svizzera Nulla Lettonia – Svizzera Nessuna convenzione Lituania – Svizzera Nessuna convenzione Ungheria – Svizzera Nulla Malta – Svizzera Nessuna convenzione Polonia – Svizzera Nessuna convenzione Slovenia – Svizzera Nulla Slovacchia – Svizzera Nulla»

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

i) L’allegato III, parte B «Disposizioni di convenzioni il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento (art. 3, par. 3 del rego- lamento)» è modificato come segue: i) prima del testo della rubrica «1. Belgio – Danimarca» si inserisce: «1. Belgio – Repubblica Ceca Senza oggetto.»; ii) la numerazione della rubrica «Belgio – Danimarca» passa da «1» a «2» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «3. …»; iii) dopo la rubrica «3. …» si inserisce: «4. Belgio – Estonia Senza oggetto.»; iv) le rubriche da 3 a 7, comprese le rispettive voci, sono rinumerate e rior- dinate come segue: «5. Belgio – Grecia» «6. Belgio – Spagna» «7. Belgio – Francia» «8. Belgio – Irlanda» «9. Belgio – Italia»; v) dopo la voce della rubrica «9. Belgio – Italia» si inserisce: «10. Belgio – Cipro Senza oggetto.

11. Belgio – Lettonia

Senza oggetto.

12. Belgio – Lituania

Senza oggetto.»; vi) la numerazione della rubrica « Belgio – Lussemburgo» passa da «8» a «13» e si inserisce quanto segue: «14. Belgio – Ungheria Senza oggetto.

15. Belgio – Malta

Senza oggetto.»; vii) la numerazione della rubrica « Belgio – Paesi Bassi» passa da «9» a «16» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «17. Belgio – Austria»; viii) dopo l’ultima voce della rubrica «17. Belgio – Austria» si inserisce: «18. Belgio – Polonia Nulla.»;

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

ix) la numerazione della rubrica «Belgio – Portogallo» passa da «11» a «19» e si inserisce quanto segue: «20. Belgio – Slovenia Nulla.

21. Belgio – Slovacchia

Senza oggetto.»; x) la numerazione della rubrica « Belgio – Finlandia» passa da «12» a «22» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «23. Belgio – Svezia» «24. Belgio – Regno Unito»; xi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «24. Belgio – Regno Unito» si inserisce: «25. Repubblica Ceca – Danimarca Senza oggetto.

26. Repubblica Ceca – Germania

Senza oggetto.

27. Repubblica Ceca – Estonia

Senza oggetto.

28. Repubblica Ceca – Grecia

Nulla.

29. Repubblica Ceca – Spagna

Nulla.

30. Repubblica Ceca – Francia

Nulla.

31. Repubblica Ceca – Irlanda

Senza oggetto.

32. Repubblica Ceca – Italia

Senza oggetto.

33. Repubblica Ceca – Cipro

Nulla.

34. Repubblica Ceca – Lettonia

Senza oggetto.

35. Repubblica Ceca – Lituania

Nulla.

36. Repubblica Ceca – Lussemburgo

Nulla.

37. Repubblica Ceca – Ungheria

Nulla.

38. Repubblica Ceca – Malta

Senza oggetto.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

39. Repubblica Ceca – Paesi Bassi

Senza oggetto.

40. Repubblica Ceca – Austria

Articolo 32, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999.

41. Repubblica Ceca – Polonia

Nulla.

42. Repubblica Ceca – Portogallo

Senza oggetto.

43. Repubblica Ceca – Slovenia

Nulla.

44. Repubblica Ceca – Slovacchia

Nulla.

45. Repubblica Ceca – Finlandia

Senza oggetto.

46. Repubblica Ceca – Svezia

Senza oggetto.

47. Repubblica Ceca – Regno Unito

Nulla.»; xii) la numerazione della rubrica «Danimarca – Germania» passa da «15» a «48» e si inserisce quanto segue: «49. Danimarca – Estonia Senza oggetto.»; xiii) le rubriche da 16 a 20, comprese le rispettive voci, sono rinumerate e riordinate come segue: «50. Danimarca – Grecia» «51. Danimarca – Spagna» «52. Danimarca – Francia» «53. Danimarca – Irlanda» «54. Danimarca – Italia»; xiv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «54. Danimarca – Italia» si inserisce: «55. Danimarca – Cipro Senza oggetto.

56. Danimarca – Lettonia

Senza oggetto.

57. Danimarca – Lituania

Senza oggetto.»;

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

xv) la numerazione della rubrica « Danimarca – Lussemburgo» passa da «21» a «58» e si inserisce quanto segue: «59. Danimarca – Ungheria Senza oggetto.

60. Danimarca – Malta

Senza oggetto.»; xvi) la numerazione della rubrica « Danimarca – Paesi Bassi» passa da «22» a «61» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «62. Danimarca – Austria»; xvii) dopo l’ultima voce della rubrica «62. Danimarca – Austria» si inseri- sce: «63. Danimarca – Polonia Senza oggetto.»; xviii) la numerazione della rubrica « Danimarca – Portogallo» passa da «24» a «64» e si inserisce quanto segue: «65. Danimarca – Slovenia Nulla.

66. Danimarca – Slovacchia

Senza oggetto.»; xix) la numerazione della rubrica « Danimarca – Finlandia» passa da «25» a «67» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «68. Danimarca – Svezia» «69. Danimarca – Regno Unito»; xx) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «69. Danimarca – Regno Unito» si inserisce: «70. Germania – Estonia Senza oggetto.»; xxi) le rubriche da 28 a 32, comprese le rispettive voci, sono rinumerate e riordinate come segue: «71. Germania – Grecia» «72. Germania – Spagna» «73. Germania – Francia» «74. Germania – Irlanda» «75. Germania – Italia»; xxii) dopo l’ultima voce della rubrica «75. Germania – Italia» si inserisce: «76. Germania – Cipro Senza oggetto.

77. Germania – Lettonia

Senza oggetto.

78. Germania – Lituania

Senza oggetto.»;

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

xxiii) la numerazione della rubrica « Germania – Lussemburgo» passa da «33» a «79» e si inserisce quanto segue: «80. Germania – Ungheria Paragrafo 16 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998.

81. Germania – Malta

Senza oggetto.»; xxiv) la numerazione della rubrica « Germania – Paesi Bassi» passa da «34» a «82» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «83. Germania – Austria»; xxv) dopo l’ultima voce della rubrica «83. Germania – Austria» si inserisce: «84. Germania – Polonia Nulla.»; xxvi) la numerazione della rubrica «Germania – Portogallo» passa da «36» a «85» e si inserisce quanto segue: «86. Germania – Slovenia a) Articolo 42 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997. b) Paragrafo 15 del protocollo finale di detta convenzione.

87. Germania – Slovacchia

Senza oggetto.»; xxvii) la numerazione della rubrica «Germania – Finlandia» passa da «37» a «88» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «89. Germania – Svezia» «90. Germania – Regno Unito»; xxviii) dopo l’ultima voce della rubrica «90. Germania – Regno Unito» si inserisce: «91. Estonia – Grecia Senza oggetto.

92. Estonia – Spagna

Senza oggetto.

93. Estonia – Francia

Senza oggetto.

94. Estonia – Irlanda

Senza oggetto.

95. Estonia – Italia

Senza oggetto.

96. Estonia – Cipro

Senza oggetto.

97. Estonia – Lettonia

Nulla.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

98. Estonia – Lituania

Nulla.

99. Estonia – Lussemburgo

Senza oggetto.

100. Estonia – Ungheria

Senza oggetto.

101. Estonia – Malta

Senza oggetto.

102. Estonia – Paesi Bassi

Senza oggetto.

103. Estonia – Austria

Senza oggetto.

104. Estonia – Polonia

Senza oggetto.

105. Estonia – Portogallo

Senza oggetto.

106. Estonia – Slovenia

Senza oggetto.

107. Estonia – Slovacchia

Senza oggetto.

108. Estonia – Finlandia

Nulla.

109. Estonia – Svezia

Nulla.

110. Estonia – Regno Unito

Senza oggetto.»; xxix) le rubriche 41, 51, 61 e 62, comprese le rispettive voci, sono rinume- rate e riordinate come segue: «111. Grecia – Spagna» «112. Grecia – Francia» «113. Grecia – Irlanda» «114. Grecia – Italia»; xxx) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «114. Grecia – Italia» si inserisce: «115. Grecia – Cipro Nulla.

116. Grecia – Lettonia

Senza oggetto.

117. Grecia – Lituania

Senza oggetto.»;

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

xxxi) la numerazione della rubrica «Grecia – Lussemburgo» passa da «63» a «118» e si inserisce quanto segue: «119. Grecia – Ungheria Senza oggetto.

120. Grecia – Malta

Senza oggetto.»; xxxii) la numerazione della rubrica «Grecia – Paesi Bassi» passa da «64» a «121» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «122. Grecia – Austria»; xxxiii) dopo l’ultima voce della rubrica «122. Grecia – Austria» si inserisce: «123. Grecia – Polonia Nulla.»; xxxiv) la numerazione della rubrica «Grecia – Portogallo» passa da «66» a «124» e si inserisce quanto segue: «125. Grecia – Slovenia Senza oggetto.

126. Grecia – Slovacchia

Nulla.»; xxxv) la numerazione della rubrica «Grecia – Finlandia» passa da «67» a «127» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «128. Grecia – Svezia» «129. Grecia – Regno Unito»; xxxvi) la numerazione della rubrica «Spagna – Francia» passa da «40» a «130» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «131. Spagna – Irlanda» «132. Spagna – Italia»; xxxvii) dopo la voce della rubrica «132. Spagna – Italia» si inserisce: «133. Spagna – Cipro Senza oggetto.

134. Spagna – Lettonia

Senza oggetto.

135. Spagna – Lituania

Senza oggetto.»; xxxviii) la numerazione della rubrica «Spagna – Lussemburgo» passa da «44» a «136» e si inserisce quanto segue: «137. Spagna – Ungheria Senza oggetto.

138. Spagna – Malta

Senza oggetto.»;

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

xxxix) la numerazione della rubrica «Spagna – Paesi Bassi» passa da «45» a «139» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «140. Spagna – Austria»; xl) dopo l’ultima voce della rubrica «140. Spagna – Austria» si inserisce: «141. Spagna – Polonia Nulla.»; xli) la numerazione della rubrica «Spagna – Portogallo» passa da «47» a «142» e si inserisce quanto segue: «143. Spagna – Slovenia Senza oggetto.

144. Spagna – Slovacchia

Senza oggetto.»; xlii) la numerazione della rubrica «Spagna – Finlandia» passa da «48» a «145» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «146. Spagna – Svezia» «147. Spagna – Regno Unito»; xliii) la numerazione della rubrica «Francia – Irlanda» passa da «52» a «148» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «149. Francia – Italia»; xliv) dopo la voce della rubrica «149. Francia – Italia» si inserisce: «150. Francia – Cipro Senza oggetto.

151. Francia – Lettonia

Senza oggetto.

152. Francia – Lituania

Senza oggetto.»; xlv) la numerazione della rubrica «Francia – Lussemburgo» passa da «54» a «153» e si inserisce quanto segue: «154. Francia – Ungheria Senza oggetto.

155. Francia – Malta

Senza oggetto.»; xlvi) la numerazione della rubrica «Francia – Paesi Bassi» passa da «55» a «156» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «157. Francia – Austria»; xlvii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «157. Francia – Austria» si inse- risce: «158. Francia – Polonia Nulla.»;

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

xlviii) la numerazione della rubrica «Francia – Portogallo» passa da «57» a «159» e si inserisce quanto segue: «160. Francia – Slovenia Nulla.

161. Francia – Slovacchia

Nulla.»; xlix) la numerazione della rubrica «Francia – Finlandia» passa da «58» a «162» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «163. Francia – Svezia» «164. Francia – Regno Unito»; l) la numerazione della rubrica «Irlanda – Italia» passa da «70» a «165» e si inserisce quanto segue: «166. Irlanda – Cipro Senza oggetto.

167. Irlanda – Lettonia

Senza oggetto.

168. Irlanda – Lituania

Senza oggetto.»; li) la numerazione della rubrica «Irlanda – Lussemburgo» passa da «71» a «169» e si inserisce quanto segue: «170. Irlanda – Ungheria Senza oggetto.

171. Irlanda – Malta

Senza oggetto.»; lii) la numerazione della rubrica «Irlanda – Paesi Bassi» passa da «72» a «172» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «173. Irlanda – Austria»; liii) dopo la voce della rubrica «173. Irlanda – Austria» si inserisce: «174. Irlanda – Polonia Senza oggetto.»; liv) la numerazione della rubrica «Irlanda – Portogallo» passa da «74» a «175» e si inserisce quanto segue: «176. Irlanda – Slovenia Senza oggetto.

177. Irlanda – Slovacchia

Senza oggetto.»; lv) la numerazione della rubrica «Irlanda – Finlandia» passa da «75» a «178» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «179. Irlanda – Svezia» «180. Irlanda – Regno Unito»;

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE RU 2008

lvi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «180. Irlanda – Regno Unito» si inserisce: «181. Italia – Cipro Senza oggetto.

182. Italia – Lettonia

Senza oggetto.

183. Italia – Lituania

Senza oggetto.»; lvii) la numerazione della rubrica «Italia – Lussemburgo» passa da «78» a «184» e si inserisce quanto segue: «185. Italia – Ungheria Senza oggetto.

186. Italia – Malta

Senza oggetto.»; lviii) la numerazione della rubrica «Italia – Paesi Bassi» passa da «79» a «187» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «188. Italia – Austria»; lix) dopo l’ultima voce della rubrica «188. Italia – Austria» si inserisce: «189. Italia – Polonia Senza oggetto.»; lx) la numerazione della rubrica «Italia – Portogallo» passa da «81» a «190» e si inserisce quanto segue: «191. Italia – Slovenia a) Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell’allegato XIV del trattato di pace (concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959). b) Articolo 45, paragrafo 3 della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa alla zona B dell’ex territorio libero di Trieste.

192. Italia – Slovacchia

Senza oggetto.»; lxi) la numerazione della rubrica «Italia – Finlandia» passa da «82» a «193» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «194. Italia – Svezia» «195. Italia – Regno Unito»; lxii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «195. Italia – Regno Unito» si inserisce: «196. Cipro – Lettonia Senza oggetto.

197. Cipro – Lituania

Senza oggetto.

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198. Cipro – Lussemburgo

Senza oggetto.

199. Cipro – Ungheria

Senza oggetto.

200. Cipro – Malta

Senza oggetto.

201. Cipro – Paesi Bassi

Senza oggetto.

202. Cipro – Austria

Nulla.

203. Cipro – Polonia

Senza oggetto.

204. Cipro – Portogallo

Senza oggetto.

205. Cipro – Slovenia

Senza oggetto.

206. Cipro – Slovacchia

Nulla.

207. Cipro – Finlandia

Senza oggetto.

208. Cipro – Svezia

Senza oggetto.

209. Cipro – Regno Unito

Nulla.»; lxiii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «209. Cipro – Regno Unito» si inserisce: «210. Lettonia – Lituania Nulla.

211. Lettonia – Lussemburgo

Senza oggetto.

212. Lettonia – Ungheria

Senza oggetto.

213. Lettonia – Malta

Senza oggetto.

214. Lettonia – Paesi Bassi

Senza oggetto.

215. Lettonia – Austria

Senza oggetto.

216. Lettonia – Polonia

Senza oggetto.

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217. Lettonia – Portogallo

Senza oggetto.

218. Lettonia – Slovenia

Senza oggetto.

219. Lettonia – Slovacchia

Senza oggetto.

220. Lettonia – Finlandia

Nulla.

221. Lettonia – Svezia

Nulla.

222. Lettonia – Regno unito

Senza oggetto.»; lxiv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «222. Lettonia – Regno Unito» si inserisce: «223. Lituania – Lussemburgo Senza oggetto.

224. Lituania – Ungheria

Senza oggetto.

225. Lituania – Malta

Senza oggetto.

226. Lituania – Paesi Bassi

Senza oggetto.

227. Lituania – Austria

Senza oggetto.

228. Lituania – Polonia

Senza oggetto.

229. Lituania – Portogallo

Senza oggetto.

230. Lituania – Slovenia

Senza oggetto.

231. Lituania – Slovacchia

Senza oggetto.

232. Lituania – Finlandia

Nulla.

233. Lituania – Svezia

Nulla.

234. Lituania – Regno Unito

Senza oggetto.»;

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lxv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «234. Lituania – Regno Unito» si inserisce: «235. Lussemburgo – Ungheria Senza oggetto.

236. Lussemburgo – Malta

Senza oggetto.»; lxvi) la numerazione della rubrica «Lussemburgo – Paesi Bassi» passa da «85» a «237» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «238. Lussemburgo – Austria»; lxvii) dopo l’ultima voce della rubrica «238. Lussemburgo – Austria» si inserisce: «239. Lussemburgo – Polonia Nulla.»; lxviii) la numerazione della rubrica «Lussemburgo – Portogallo» passa da «87» a «240» e si inserisce quanto segue: «241. Lussemburgo – Slovenia Nulla.

242. Lussemburgo – Slovacchia

Senza oggetto.»; lxix) la numerazione della rubrica «Lussemburgo – Finlandia» passa da «88» a «243» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «244. Lussemburgo – Svezia» «245. Lussemburgo – Regno Unito»; lxx) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «245. Lussemburgo – Regno Unito» si inserisce: «246. Ungheria – Malta Senza oggetto.

247. Ungheria – Paesi Bassi

Nulla.

248. Ungheria – Austria

Articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999.

249. Ungheria – Polonia

Nulla.

250. Ungheria – Portogallo

Senza oggetto.

251. Ungheria – Slovenia

Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957.

252. Ungheria – Slovacchia

Nulla.

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253. Ungheria – Finlandia

Nulla.

254. Ungheria – Svezia

Nulla.

255. Ungheria – Regno Unito

Nulla.»; lxxi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «255. Ungheria – Regno Unito» si inserisce: «256. Malta – Paesi Bassi Senza oggetto.

257. Malta – Austria

Senza oggetto.

258. Malta – Polonia

Senza oggetto.

259. Malta – Portogallo

Senza oggetto.

260. Malta – Slovenia

Senza oggetto.

261. Malta – Slovacchia

Senza oggetto.

262. Malta – Finlandia

Senza oggetto.

263. Malta – Svezia

Senza oggetto.

264. Malta – Regno Unito

Nulla.»; lxxii) la numerazione della rubrica «Paesi Bassi – Austria» passa da «91» a «265» e si inserisce quanto segue: «266. Paesi Bassi – Polonia Senza oggetto.»; lxxiii) la numerazione della rubrica «Paesi Bassi – Portogallo» passa da «92» a «267» e si inserisce quanto segue: «268. Paesi Bassi – Slovenia Nulla.

269. Paesi Bassi – Slovacchia

Nulla.»; lxxiv) la numerazione della rubrica «Paesi Bassi – Finlandia» passa da «93» a «270» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «271. Paesi Bassi – Svezia» «272. Paesi Bassi – Regno Unito»;

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lxxv) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «272. Paesi Bassi – Regno Unito» si inserisce: «273. Austria – Polonia Articolo 33, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998.». lxxvi) la numerazione della rubrica «Austria – Portogallo» passa da «96» a «274» e si inserisce quanto segue: «275. Austria – Slovenia Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997.

276. Austria – Slovacchia

Senza oggetto.»; lxxvii) la numerazione della rubrica «Austria – Finlandia» passa da «97» a «277» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «278. Austria – Svezia» «279. Austria – Regno Unito»; lxxviii) dopo l’ultima voce della rubrica «279. Austria – Regno Unito» si inserisce: «280. Polonia – Portogallo Senza oggetto.

281. Polonia – Slovenia

Nulla.

282. Polonia – Slovacchia

Nulla.

283. Polonia – Finlandia

Senza oggetto.

284. Polonia – Svezia

Nulla.

285. Polonia – Regno Unito

Nulla.»; lxxix) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «285. Polonia – Regno Unito» si inserisce: «286. Portogallo – Slovenia Senza oggetto.

287. Portogallo – Slovacchia

Senza oggetto.»; lxxx) la numerazione della rubrica «Portogallo – Finlandia» passa da «100» a «288» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «289. Portogallo – Svezia» «290. Portogallo – Regno Unito»;

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lxxxi) dopo l’ultima voce della rubrica «290. Portogallo – Regno Unito» si inserisce: «291. Slovenia – Slovacchia Nulla.

292. Slovenia – Finlandia

Senza oggetto.

293. Slovenia – Svezia

Nulla.

294. Slovenia – Regno Unito

Nulla.»; lxxxii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «294. Slovenia – Regno Unito» si inserisce: «295. Slovacchia – Finlandia Senza oggetto.

296. Slovacchia – Svezia

Senza oggetto.

297. Slovacchia – Regno Unito

Nulla.»; lxxxiii) la numerazione della rubrica «Finlandia – Svezia» passa da «103» a «298» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «299. Finlandia – Regno Unito»; lxxxiv) la numerazione della rubrica «Svezia – Regno Unito» passa da «105» a «300». Prot. riguardante l’allegato III (Svizzera), parte B, è aggiunto il seguente testo dopo l’ultima entrata «Svezia–Svizzera»: «Repubblica Ceca – Svizzera Nulla Estonia – Svizzera Nessuna convenzione Cipro – Svizzera Nulla Lettonia – Svizzera Nessuna convenzione Lituania – Svizzera Nessuna convenzione Ungheria – Svizzera Nulla Malta – Svizzera Nessuna convenzione

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Polonia – Svizzera Nessuna convenzione Slovenia – Svizzera Nulla Slovacchia – Svizzera Nulla» j) l’allegato IV, parte A «Legislazioni contemplate all’articolo 37, paragrafo 1 del regolamento, secondo le quali l’importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione» è modificato come segue: i) dopo l’ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce: «B. Repubblica Ceca Nulla.»; ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modi- ficato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Fin- landia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»; iii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «D. Germania» si inserisce: «E. Estonia a) Pensioni di invalidità concesse anteriormente al 1° aprile 2000 in base alla legge sugli assegni statali e mantenute dalla legge sull’assicurazione pensionistica statale. b) Pensioni nazionali concesse per invalidità a norma della legge sull’assicurazione pensionistica statale. c) Pensioni di invalidità concesse in base alle leggi sul servizio delle forze di difesa, sul servizio di polizia, sull’Ufficio del pubblico ministero, sullo status dei giudici, sui salari, le pensioni e altre garanzie sociali dei membri del Riigikogu e sulle prestazioni uffi- ciali per il Presidente della Repubblica.»; iv) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «J. Italia» si inserisce: «K. Cipro Nulla. L. Lettonia Articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge sulle pensioni statali del 1° gennaio 1996. M. Lituania Nulla.»;

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v) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce: «O. Ungheria Nulla. P. Malta Nulla.»; vi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «R. Austria» si inserisce: «S. Polonia Nulla.»; vii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «T. Portogallo» si inserisce: «U. Slovenia Nulla. V. Slovacchia Nulla.»; k) l’allegato IV, parte B «Regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 3 e dell’articolo 45, paragrafo 3 del regolamento n. 1408/71» è modificato come segue: i) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «A. Belgio» si inserisce: «B. Repubblica Ceca Nulla.»; ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modifi- cato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Fin- landia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»; iii) dopo la voce della rubrica «D. Germania» si inserisce: «E. Estonia Nulla.»; iv) dopo la voce della rubrica «J. Italia» si inserisce: «K. Cipro Nulla. L. Lettonia Nulla. M. Lituania Nulla.»; v) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce: «O. Ungheria Nulla.

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P. Malta Nulla.»; vi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «R. Austria» si inserisce: «S. Polonia Nulla.»; vii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «T. Portogallo» si inserisce: «U. Slovenia Nulla. V. Slovacchia Nulla.»; l) l’allegato IV, parte C «Casi previsti all’articolo 46, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in cui si può rinunciare al calcolo delle prestazioni conforme- mente all’articolo 46, paragrafo 2 del regolamento» è modificato come segue: i) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «A. Belgio» si inserisce: «B. Repubblica Ceca Pensioni di invalidità (totale o parziale) e di reversibilità (vedova/o e orfani)»; ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modi- ficato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Fin- landia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»; iii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «D. Germania» si inserisce: «E. Estonia Nulla.»; iv) dopo la voce della rubrica «J. Italia» si inserisce: «K. Cipro Tutte le richieste di pensioni di vecchiaia, invalidità e vedovili. L. Lettonia Nulla. M. Lituania Nulla.»; v) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce: «O. Ungheria Richieste di pensioni di vecchiaia e invalidità per le quali il richiedente ha accumulato almeno 20 anni di contributi in Ungheria. Richieste di prestazioni ai superstiti nei casi in cui il deceduto aveva ottenuto una pensione completa esclusivamente in base alla legislazione ungherese.

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P. Malta Nulla.»; vi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «R. Austria» si inserisce: «S. Polonia Tutte le richieste di pensioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità.»; vii) dopo la voce della rubrica «T. PORTOGALLO» si inserisce: «U. Slovenia Nulla. V. Slovacchia Nulla.»; m) l’allegato IV, parte D, è sostituito dal testo seguente:

«Prestazioni e accordi di cui all’articolo 46ter, paragrafo 2 del regolamento 1. Prestazioni e accordi di cui all’articolo 46ter, paragrafo 2, lettera a) del regola- mento, il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti: a) le prestazioni di invalidità previste dalle legislazioni menzionate nella parte A del presente allegato; b) la pensione nazionale danese completa di vecchiaia, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1° ottobre 1989; c) le pensioni nazionali estoni concesse in base alla legge sull’assicurazione pensionistica statale, le pensioni di vecchiaia concesse in base alle leggi sul- l’audit nazionale, sul servizio di polizia e sull’Ufficio del pubblico ministero e le pensioni di vecchiaia e di reversibilità concesse in base alle leggi sul Cancelliere legale, sul servizio delle forze di difesa, sullo status dei giudici, sui salari, le pensioni e altre garanzie sociali dei membri del Riigikogu e sulle prestazioni ufficiali per il Presidente della Repubblica; d) l’assegno in caso di morte e le pensioni di reversibilità erogati in Spagna nell’ambito dei regimi generali e speciali; e) l’assegno vedovile ai sensi dell’assicurazione vedovile del regime generale francese di sicurezza sociale o del regime dei lavoratori agricoli; f) la pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale fran- cese di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calco- lata in base a una pensione di invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i); g) la pensione olandese di reversibilità ai sensi della legge del 21 dicembre

1995 relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico;

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h) le pensioni nazionali finlandesi, determinate in base alla legge nazionale sul- le pensioni dell’8 giugno 1956 e attribuite in base alle norme transitorie della legge nazionale sulle pensioni (547/93), e l’importo integrativo della pensio- ne per i figli a norma della legge sulle pensioni di reversibilità del 17 gennaio 1969; i) la pensione base svedese completa assegnata conformemente alla legisla- zione sulle pensioni base applicata anteriormente al 1° gennaio 1993 e la pensione base completa assegnata conformemente alle norme transitorie della legislazione applicata a decorrere da tale data. 2. Prestazioni di cui all’articolo 46ter, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, il cui importo è determinato in base a un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore: a) le pensioni danesi di collocamento a riposo anticipato il cui importo è fissato conformemente alla legislazione in vigore anteriormente al 1° ottobre 1984; b) le pensioni tedesche di invalidità e di reversibilità per le quali si tiene conto di un periodo complementare e le pensioni tedesche di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito; c) le pensioni italiane di inabilità; d) le pensioni lettoni di invalidità e reversibilità per le quali si tiene conto di un periodo assicurativo fittizio; e) le pensioni lituane di invalidità e reversibilità erogate dalle assicurazioni sociali; f) le pensioni lussemburghesi di invalidità e di reversibilità; g) le pensioni slovacche di invalidità totale o parziale e le pensioni di reversibi- lità da esse derivanti; h) le pensioni da lavoro finlandesi per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale; i) le pensioni di invalidità e di reversibilità svedesi per le quali si tiene conto di un periodo assicurativo fittizio e le pensioni di vecchiaia svedesi per le quali si tiene conto di un periodo fittizio già acquisito. 3. Accordi di cui all’articolo 46ter, paragrafo 2, lettera b), punto i) del regolamento, conclusi per evitare di prendere in considerazione due o più volte il medesimo periodo fittizio: a) Convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale; b) Accordo sulla sicurezza sociale, del 28 aprile 1997, tra la Repubblica federa- le di Germania e la Finlandia.»;

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n) l’allegato VI «Modalità particolari d’applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri» è modificato come segue: i) dopo l’ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce: «B. Repubblica Ceca Nulla.»; ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modifi- cato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Fin- landia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»; iii) dopo l’ultima voce della rubrica «D. Germania» si inserisce: «E. Estonia Nulla.»; iv) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «J. Italia» si inserisce: «K. Cipro Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’articolo 38, dell’articolo 45, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 64, dell’articolo 67, paragrafi 1 e 2 e dell’articolo 72 del regolamento, per ciascun periodo che inizia il 6 ottobre 1980 o dopo tale data, una settimana di assicura- zione a norma della legislazione cipriota è determinata dividendo gli introiti totali assicurabili del periodo in questione per l’importo setti- manale degli introiti di base assicurabili da applicare nel pertinente anno contributivo, a condizione che il numero di settimane così deter- minato non superi il numero di settimane civili nel periodo considerato. L. Lettonia Nulla. M. Lituania Nulla.»; v) dopo l’ultima voce della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce: «O. Ungheria Nulla. P. Malta Nulla.»; vi) dopo l’ultima voce della rubrica «R. Austria» si inserisce: «S. Polonia Ai fini dell’applicazione dell’articolo 88 dello statuto degli insegnanti del 26 gennaio 1982, relativamente al diritto degli insegnanti al pensio- namento anticipato, i periodi di insegnamento completati in base alla legislazione di un altro Stato membro sono considerati periodi di inse- gnamento completati in base alla legislazione polacca e la cessazione di

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un rapporto di lavoro di insegnante posta in essere in base alla legisla- zione di un altro Stato membro è considerata cessazione di un rapporto di lavoro di insegnante in base alla legislazione polacca.»; vii) dopo la voce della rubrica «T. Portogallo» si inserisce: «U. Slovenia Nulla. V. Slovacchia Nulla.»; Prot. l’allegato VI (Svizzera), è modificato come segue: aa. al punto 3 a iv dopo la parola «Spagna» è inserita la parola «Ungheria» bb. al punto 4 dopo la parola «Germania» è inserita la parola «Ungheria». o) L’allegato VII è sostituito dal seguente:

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«Allegato VII

Casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due stati membri (art. 14quater, par. 1, lett. b) del regolamento)

1. Esercizio di un’attività autonoma in Belgio e di un’attività subordinata in un altro Stato membro. 2. Esercizio di un’attività autonoma nella Repubblica ceca e di un’attività subordi- nata in un altro Stato membro. 3. Esercizio di un’attività autonoma in Danimarca e di un’attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Danimarca. 4. Per i regimi di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori: esercizio di un’attività agricola autonoma in Germania e di un’attività subordinata in un altro Stato membro. 5. Esercizio di un’attività autonoma in Estonia e di un’attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Estonia. 6. Per i regimi di assicurazione pensioni per i lavoratori autonomi: esercizio di un’attività autonoma in Grecia e di un’attività subordinata in un altro Stato membro. 7. Esercizio di un’attività autonoma in Spagna e di un’attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Spagna. 8. Esercizio di un’attività autonoma in Francia e di un’attività subordinata in un altro Stato membro, a eccezione del Lussemburgo. 9. Esercizio di un’attività autonoma nel settore agricolo in Francia e di un’attività subordinata in Lussemburgo. 10. Esercizio di un’attività autonoma in Italia e di un’attività subordinata in un altro Stato membro. 11. Esercizio di un’attività autonoma a Cipro e di un’attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente a Cipro. 12. Esercizio di un’attività autonoma a Malta e di un’attività subordinata in un altro Stato membro. 13. Esercizio di un’attività autonoma in Portogallo e di un’attività subordinata in un altro Stato membro. 14. Esercizio di un’attività autonoma in Finlandia e di un’attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Finlandia. 15. Esercizio di un’attività autonoma in Slovacchia e di un’attività subordinata in un altro Stato membro. 16. Esercizio di un’attività autonoma in Svezia e di un’attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Svezia.»;

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p) l’allegato VIII «Regimi che prevedono per gli orfani unicamente assegni familiari o assegni supplementari o speciali (art. 78bis del regolamento)» è modificato come segue: i) dopo l’ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce: «B. Repubblica Ceca Nulla.»; ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modi- ficato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Fin- landia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»; iii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «D. Germania» si inserisce: «E. Estonia Nulla.»; iv) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «J. Italia» si inserisce: «K. Cipro Nulla. L. Lettonia Nulla. M. Lituania Nulla.»; v) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce: «O. Ungheria Nulla. P. Malta Nulla.»; vi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «R. Austria» si inserisce: «S. Polonia Nulla.»; vii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «T. Portogallo» si inserisce: «U. Slovenia Nulla. V. Slovacchia Nulla.».

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4270–4272

Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Modificato dal protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea | Lexipedia | Lexipedia