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AS 2008 429

Legge federale concernente i sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero

Legge federale concernente i sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero

del 5 ottobre 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 61a capoverso 2 e 65 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20072, decreta:

Art. 1 1 Nell’ambito dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare sussidi per i seguenti progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero: a. Server svizzero per l’educazione; b. Monitoraggio dell’educazione; c. Valutazione delle competenze dei giovani (PISA). 2 L’Assemblea federale stanzia il limite di spesa per un periodo pluriennale mediante decreto federale semplice.

Art. 2 I sussidi sono versati soltanto se: a. i Cantoni partecipano per metà al finanziamento dei progetti comuni; b. il mandato e le prestazioni inerenti ai progetti comuni sono disciplinati in modo vincolante da contratti di prestazioni.

Art. 3 1 L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia è incaricato dell’esecuzione della presente legge. 2 Esso collabora con i servizi federali interessati, nonché con i Cantoni e conclude i necessari contratti di prestazioni.

RS 410.1

2006-3360 429

Sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione RU 2008 dello spazio formativo svizzero

Art. 4

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007 Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2008.3

2 La presente legge entra in vigore il 25 febbraio 2008.4

13 febbraio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 FF 2007 6323 4 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 12 febbraio 2008.

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