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AS 2008 4475

Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti

Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE)

Modifica del 19 settembre 2008

L’Ufficio federale della sanità pubblica, visto l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 26 giugno 19951 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti, ordina:

I

Disposizioni transitorie della modifica del 7 marzo 20082 1 Le derrate alimentari che non corrispondono alle disposizioni della lista 4 nella versione del 7 marzo 2008 possono essere prodotte o importate secondo il diritto previgente fino al 31 marzo 2009. 2 Esse possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto previgente fino a esaurimento delle scorte.

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° aprile 2008.

19 settembre 2008 Ufficio federale della sanità pubblica: Thomas Zeltner

1 RS 817.021.23 2 RU 2008 793

2008-2268 4475

Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti RU 2008

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