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AS 2008 45

Ordinanza sull'entrata in vigore parziale della legge sull'approvvigionamento elettrico

Correzione

Ordinanza sull’entrata in vigore parziale della legge sull’approvvigionamento elettrico del 28 novembre 2007 (RU 2007 6827; RS 734.7)

Articolo unico

Invece di: 1 La legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione degli articoli 21 e 22, già entrati in vigore il 15 luglio 20071, e fatto salvo il capoverso 2.

2 L’articolo 13 capoversi 1 e 2 e la cifra 2 dell’allegato (L del 26 giu. 1998

sull’energia) entreranno in vigore in un secondo momento.

Leggasi: 1 La legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione degli articoli 21 e 22, già entrati in vigore il 15 luglio 20072, e fatto salvo i capoversi 2 e 3.

2 L’articolo 13 capoversi 1 e 2 e la cifra 2 dell’allegato (L del 26 giu. 1998

sull’energia) entreranno in vigore in un secondo momento.

3 L’articolo 34 capoverso 3 primo periodo della legge del 23 marzo 2007

sull’approvvigionamento elettrico ha il testo seguente: Gli articoli 7 e 13 capoverso 3 lettera b saranno messi in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge mediante un decreto federale sottostante a referendum facoltativo.

8 gennaio 2008 Cancelleria federale

1 RU 2007 3439 2 RU 2007 3439

2007-3077 45

Entrata in vigore parziale della L sull’approvvigionamento elettrico. Correzione RU 2008