AS 2008 45
Ordinanza sull'entrata in vigore parziale della legge sull'approvvigionamento elettrico
Correzione
Ordinanza sull’entrata in vigore parziale della legge sull’approvvigionamento elettrico del 28 novembre 2007 (RU 2007 6827; RS 734.7)
Articolo unico
Invece di: 1 La legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione degli articoli 21 e 22, già entrati in vigore il 15 luglio 20071, e fatto salvo il capoverso 2.
2 L’articolo 13 capoversi 1 e 2 e la cifra 2 dell’allegato (L del 26 giu. 1998
sull’energia) entreranno in vigore in un secondo momento.
Leggasi: 1 La legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione degli articoli 21 e 22, già entrati in vigore il 15 luglio 20072, e fatto salvo i capoversi 2 e 3.
2 L’articolo 13 capoversi 1 e 2 e la cifra 2 dell’allegato (L del 26 giu. 1998
sull’energia) entreranno in vigore in un secondo momento.
3 L’articolo 34 capoverso 3 primo periodo della legge del 23 marzo 2007
sull’approvvigionamento elettrico ha il testo seguente: Gli articoli 7 e 13 capoverso 3 lettera b saranno messi in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge mediante un decreto federale sottostante a referendum facoltativo.
8 gennaio 2008 Cancelleria federale
1 RU 2007 3439 2 RU 2007 3439
2007-3077 45
Entrata in vigore parziale della L sull’approvvigionamento elettrico. Correzione RU 2008