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AS 2008 4613

Regolamento interno del Consiglio dei politecnici federali

Regolamento interno del Consiglio dei politecnici federali (Regolamento interno del Consiglio dei PF)

Modifica del 24 settembre 2008

Il Consiglio dei PF ordina:

I Il Regolamento interno del 17 dicembre 20031 del Consiglio dei PF è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 3 a 6

3 Oltre ai membri del Consiglio dei PF, ricevono i documenti menzionati al capo-

verso 1: a. i direttori degli istituti di ricerca; b. i presidenti delle assemblee universitarie; questi ultimi non ricevono tuttavia gli atti concernenti le elezioni dei professori. 4 Il segretario di Stato per l’educazione e la ricerca riceve l’ordine del giorno.

5 Il presidente può trasmettere documenti delle sedute unicamente ai membri del

Consiglio dei PF.

6 I documenti delle sedute sono segreti.

Art. 3 Partecipanti alle sedute Oltre ai membri del Consiglio dei PF, prendono parte alle sedute: a. il direttore amministrativo; b. il verbalista; c. il responsabile della comunicazione; d. all’occorrenza: altri collaboratori dello stato maggiore del Consiglio dei PF o esperti esterni.

Art. 4a Principio di collegialità Il Consiglio dei PF agisce e decide in modo collegiale.

1 RS 414.110.2

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Regolamento interno del Consiglio dei PF RU 2008

Art. 4b Segreto delle deliberazioni

1 Le sedute del Consiglio dei PF sottostanno al segreto delle deliberazioni.

2 Oltre ai membri del Consiglio dei PF, sono tenuti a osservare il segreto delle deli- berazioni i collaboratori dello stato maggiore e gli altri partecipanti alle sedute, nella misura in cui sono stati espressamente invitati a farlo.

Art. 9 cpv. 3 e 4 3 Il verbale è confidenziale; non può essere consegnato a terzi. Il presidente del Consiglio dei PF trasmette agli stati maggiori delle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca un estratto del verbale con le decisioni del Consiglio dei PF (verbale delle decisioni) per uso interno. 4 In casi speciali, in particolare per motivi di protezione della personalità e dei dati, può essere redatto un verbale separato per i membri del Consiglio dei PF.

Art. 10 cpv. 1 1 In casi urgenti il presidente può ordinare che una decisione sia presa mediante circolazione degli atti.

Art. 12 1 Il Consiglio dei PF è tenuto a comunicare in modo veritiero, oggettivo e trasparen- te nell'interesse della collettività. 2 L’attività di comunicazione è finalizzata a spiegare le decisioni del Consiglio dei PF e a consolidare la posizione e la reputazione del settore dei PF.

3 L'intera comunicazione del settore dei PF e del Consiglio dei PF rientra nella

responsabilità del presidente del Consiglio dei PF. Il presidente o il membro da lui designato del Consiglio dei PF informa su questioni strategiche, in linea con i man- dati e le decisioni del Consiglio dei PF. 4 Nell'ambito dell'esame dei singoli affari, il Consiglio dei PF decide in merito alle informazioni da comunicare. 5 Tutte le attività di comunicazione devono avvenire nel rispetto della protezione della personalità e dei dati.

Art. 13 Riunioni settoriali 1 Il presidente del Consiglio dei PF indice di norma da due a quattro volte all’anno una riunione settoriale con: a. i presidenti dei PF; b. i direttori degli istituti di ricerca.

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2 Alle riunioni prendono parte senza diritto di voto:

a. il direttore amministrativo; b. il verbalista; c. all’occorrenza: altri collaboratori dei PF, degli istituti di ricerca, dello stato maggiore del Consiglio dei PF ed esperti esterni. 3 Le riunioni settoriali servono alla collaborazione, allo scambio di informazioni e al coordinamento in seno al settore dei PF.

4 Le riunioni settoriali sono dirette dal presidente del Consiglio dei PF.

5 È tenuto un verbale sintetico delle riunioni.

6 Le date delle riunioni settoriali sono fissate tenendo conto del piano delle sedute del Consiglio dei PF.

Art. 13a Conferenza dei direttori

1 I direttori degli istituti di ricerca istituiscono una conferenza.

2 La conferenza si costituisce da sé.

3 La conferenza serve alla collaborazione, allo scambio di informazioni e al coordi- namento tra gli istituti di ricerca nonché alla discussione preliminare e allo svolgi- mento degli affari del Consiglio dei PF.

Art. 15 cpv. 1 1 Il presidente assicura che il Consiglio dei PF possa esercitare la sua funzione stra- tegica. Egli: a. è responsabile dell’attuazione della politica e delle decisioni del Consiglio dei PF, a meno che quest’ultimo non disponga diversamente; b. invita periodicamente i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca a colloqui personali per discutere dello sviluppo strategico dei rispettivi istituti; c. rappresenta il settore dei PF e il Consiglio dei PF nei confronti di terzi; d. esercita la vigilanza finanziaria sul settore dei PF; e. è responsabile della preparazione e dell’esecuzione delle decisioni in merito all’assegnazione dei fondi agli istituti del settore dei PF; f. evade con una decisione presidenziale o una lettera i ricorsi indirizzati all’autorità di vigilanza, a meno che si imponga una trattazione da parte del Consiglio dei PF; g. è responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza del 15 marzo 20012 sul perso- nale del settore dei PF nei confronti dei collaboratori del Consiglio dei PF, conformemente all’articolo 2 della medesima;

2 RS 172.220.113

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h. decide in merito a tutti gli affari del Consiglio dei PF che, in base alla legge e alle ordinanze, non sono di competenza di un altro organo.

Art. 17 Dialogo con le direzioni dei PF e degli istituti di ricerca 1 Ogni anno i membri del Consiglio dei PF discutono con le direzioni dei PF e degli istituti di ricerca lo stato della situazione (dialogo).

2 Nel quadro del controllo strategico, il dialogo serve in particolare a:

a. permettere ai PF e agli istituti di ricerca di riferire sullo stato di raggiungi- mento degli obiettivi stabiliti nell’accordo sugli obiettivi; b. garantire uno scambio aperto di informazioni e di opinioni su temi e proble- mi d’attualità e sulle strategie di sviluppo.

3 La partecipazione al dialogo è aperta a tutti i membri del Consiglio dei PF.

4 Il presidente del Consiglio dei PF organizza il dialogo e designa i membri dello stato maggiore che vi partecipano.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2008.

24 settembre 2008 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Fritz Schiesser

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