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AS 2008 4613

legislation:jurisdiction:ch:AS 2008 4613

Regolamento interno del Consiglio dei politecnici federali (Regolamento interno del Consiglio dei PF)

Modifica del 24 settembre 2008

Il Consiglio dei PF ordina:

I Il Regolamento interno del 17 dicembre 20031 del Consiglio dei PF è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 3 a 6

3 Oltre ai membri del Consiglio dei PF, ricevono i documenti menzionati al capo-

verso 1: a. i direttori degli istituti di ricerca; b. i presidenti delle assemblee universitarie; questi ultimi non ricevono tuttavia gli atti concernenti le elezioni dei professori. 4 Il segretario di Stato per l’educazione e la ricerca riceve l’ordine del giorno.

5 Il presidente può trasmettere documenti delle sedute unicamente ai membri del

Consiglio dei PF.

6 I documenti delle sedute sono segreti.

Art. 3 Partecipanti alle sedute Oltre ai membri del Consiglio dei PF, prendono parte alle sedute: a. il direttore amministrativo; b. il verbalista; c. il responsabile della comunicazione; d. all’occorrenza: altri collaboratori dello stato maggiore del Consiglio dei PF o esperti esterni.

Art. 4a Principio di collegialità Il Consiglio dei PF agisce e decide in modo collegiale.

1 RS 414.110.2

2008-1730 4613

Regolamento interno del Consiglio dei PF RU 2008

Art. 4b Segreto delle deliberazioni

1 Le sedute del Consiglio dei PF sottostanno al segreto delle deliberazioni.

2 Oltre ai membri del Consiglio dei PF, sono tenuti a osservare il segreto delle deli- berazioni i collaboratori dello stato maggiore e gli altri partecipanti alle sedute, nella misura in cui sono stati espressamente invitati a farlo.

Art. 9 cpv. 3 e 4 3 Il verbale è confidenziale; non può essere consegnato a terzi. Il presidente del Consiglio dei PF trasmette agli stati maggiori delle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca un estratto del verbale con le decisioni del Consiglio dei PF (verbale delle decisioni) per uso interno. 4 In casi speciali, in particolare per motivi di protezione della personalità e dei dati, può essere redatto un verbale separato per i membri del Consiglio dei PF.

Art. 10 cpv. 1 1 In casi urgenti il presidente può ordinare che una decisione sia presa mediante circolazione degli atti.

Art. 12 1 Il Consiglio dei PF è tenuto a comunicare in modo veritiero, oggettivo e trasparen- te nell'interesse della collettività. 2 L’attività di comunicazione è finalizzata a spiegare le decisioni del Consiglio dei PF e a consolidare la posizione e la reputazione del settore dei PF.

3 L'intera comunicazione del settore dei PF e del Consiglio dei PF rientra nella

responsabilità del presidente del Consiglio dei PF. Il presidente o il membro da lui designato del Consiglio dei PF informa su questioni strategiche, in linea con i man- dati e le decisioni del Consiglio dei PF. 4 Nell'ambito dell'esame dei singoli affari, il Consiglio dei PF decide in merito alle informazioni da comunicare. 5 Tutte le attività di comunicazione devono avvenire nel rispetto della protezione della personalità e dei dati.

Art. 13 Riunioni settoriali 1 Il presidente del Consiglio dei PF indice di norma da due a quattro volte all’anno una riunione settoriale con: a. i presidenti dei PF; b. i direttori degli istituti di ricerca.

Regolamento interno del Consiglio dei PF RU 2008

2 Alle riunioni prendono parte senza diritto di voto:

a. il direttore amministrativo; b. il verbalista; c. all’occorrenza: altri collaboratori dei PF, degli istituti di ricerca, dello stato maggiore del Consiglio dei PF ed esperti esterni. 3 Le riunioni settoriali servono alla collaborazione, allo scambio di informazioni e al coordinamento in seno al settore dei PF.

4 Le riunioni settoriali sono dirette dal presidente del Consiglio dei PF.

5 È tenuto un verbale sintetico delle riunioni.

6 Le date delle riunioni settoriali sono fissate tenendo conto del piano delle sedute del Consiglio dei PF.

Art. 13a Conferenza dei direttori

1 I direttori degli istituti di ricerca istituiscono una conferenza.

2 La conferenza si costituisce da sé.

3 La conferenza serve alla collaborazione, allo scambio di informazioni e al coordi- namento tra gli istituti di ricerca nonché alla discussione preliminare e allo svolgi- mento degli affari del Consiglio dei PF.

Art. 15 cpv. 1 1 Il presidente assicura che il Consiglio dei PF possa esercitare la sua funzione stra- tegica. Egli: a. è responsabile dell’attuazione della politica e delle decisioni del Consiglio dei PF, a meno che quest’ultimo non disponga diversamente; b. invita periodicamente i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca a colloqui personali per discutere dello sviluppo strategico dei rispettivi istituti; c. rappresenta il settore dei PF e il Consiglio dei PF nei confronti di terzi; d. esercita la vigilanza finanziaria sul settore dei PF; e. è responsabile della preparazione e dell’esecuzione delle decisioni in merito all’assegnazione dei fondi agli istituti del settore dei PF; f. evade con una decisione presidenziale o una lettera i ricorsi indirizzati all’autorità di vigilanza, a meno che si imponga una trattazione da parte del Consiglio dei PF; g. è responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza del 15 marzo 20012 sul perso- nale del settore dei PF nei confronti dei collaboratori del Consiglio dei PF, conformemente all’articolo 2 della medesima;

2 RS 172.220.113

Regolamento interno del Consiglio dei PF RU 2008

h. decide in merito a tutti gli affari del Consiglio dei PF che, in base alla legge e alle ordinanze, non sono di competenza di un altro organo.

Art. 17 Dialogo con le direzioni dei PF e degli istituti di ricerca 1 Ogni anno i membri del Consiglio dei PF discutono con le direzioni dei PF e degli istituti di ricerca lo stato della situazione (dialogo).

2 Nel quadro del controllo strategico, il dialogo serve in particolare a:

a. permettere ai PF e agli istituti di ricerca di riferire sullo stato di raggiungi- mento degli obiettivi stabiliti nell’accordo sugli obiettivi; b. garantire uno scambio aperto di informazioni e di opinioni su temi e proble- mi d’attualità e sulle strategie di sviluppo.

3 La partecipazione al dialogo è aperta a tutti i membri del Consiglio dei PF.

4 Il presidente del Consiglio dei PF organizza il dialogo e designa i membri dello stato maggiore che vi partecipano.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2008.

24 settembre 2008 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Fritz Schiesser