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AS 2008 4619

Ordinanza sulla conservazione delle specie

Ordinanza sulla conservazione delle specie (OCS)

Modifica del 26 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 20071 sulla conservazione delle specie è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 14 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali, …

Art. 18 cpv. 3

3 L’importazione di animali vivi la cui detenzione è consentita soltanto con

un’autorizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali o secondo l’articolo 10 della legge del 20 giugno 1986 sulla caccia è permessa soltanto a chi dispone di una tale autorizzazione.

Introdurre nella sezione 3, prima dell’art. 23

Art. 22a DFE Il DFE decide sulle modifiche degli allegati I e II della Convenzione, nonché sul deposito, sul ritiro e sulla modifica di riserve agli allegati I e II della Convenzione.

Art. 24 cpv. 1 lett. a e b

1 Gli organi di controllo sono:

a. l’UFV; b. abrogata

2008-2201 4619

Ordinanza sulla conservazione delle specie RU 2008

Art. 36 cpv. 1 lett. c

1 L’UFV confisca le partite se:

c. si tratta di un bene senza padrone.

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2008.

26 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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