AS 2008 4619
Ordinanza sulla conservazione delle specie
Ordinanza sulla conservazione delle specie (OCS)
Modifica del 26 settembre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 20071 sulla conservazione delle specie è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 14 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali, …
Art. 18 cpv. 3
3 L’importazione di animali vivi la cui detenzione è consentita soltanto con
un’autorizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali o secondo l’articolo 10 della legge del 20 giugno 1986 sulla caccia è permessa soltanto a chi dispone di una tale autorizzazione.
Introdurre nella sezione 3, prima dell’art. 23
Art. 22a DFE Il DFE decide sulle modifiche degli allegati I e II della Convenzione, nonché sul deposito, sul ritiro e sulla modifica di riserve agli allegati I e II della Convenzione.
Art. 24 cpv. 1 lett. a e b
1 Gli organi di controllo sono:
a. l’UFV; b. abrogata
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Ordinanza sulla conservazione delle specie RU 2008
Art. 36 cpv. 1 lett. c
1 L’UFV confisca le partite se:
c. si tratta di un bene senza padrone.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2008.
26 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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