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AS 2008 4711

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 26 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. g

2 Non sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa:

g. le prestazioni per la formazione e il perfezionamento; se versate dal datore di lavoro, sono tuttavia escluse dal reddito da attività lucrativa soltanto se la formazione o il perfezionamento sono strettamente legati all’attività profes- sionale del beneficiario;

Art. 7 frase introduttiva Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare:

Art. 9 cpv. 1 secondo periodo e 3

1 … Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante.

3 Abrogato

Art. 16 cpv. 1 primo periodo 1 Se il salario determinante di un lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi è inferiore a 54 800 franchi all’anno, i contributi del lavoratore sono calcolati conformemente all’articolo 21. …

1 RS 831.101

2008-2062 4711

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2008

Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente 1 Se il reddito conseguito con un’attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9200 franchi annui, ma è inferiore a 54 800 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuale dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito

di almeno fr. ma inferiore a fr.

9 200 16 000 4,2 16 000 20 300 4,3 20 300 22 600 4,4 22 600 24 900 4,5 24 900 27 200 4,6 27 200 29 500 4,7 29 500 31 800 4,9 31 800 34 100 5,1 34 100 36 400 5,3 36 400 38 700 5,5 38 700 41 000 5,7 41 000 43 300 5,9 43 300 45 600 6,2 45 600 47 900 6,5 47 900 50 200 6,8 50 200 52 500 7,1 52 500 54 800 7,4

2 Se il reddito computabile ai sensi dell’articolo 6quater è inferiore a 9200 franchi, l’assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento.

Art. 22 cpv. 2, 3 e 5 2 Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale. 3 Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4.

5 Il reddito non è convertito in reddito annuo.

Art. 28 cpv. 1 1 Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 382 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le prestazioni versate dall’assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

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Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi di rendita moltiplicato per 20 sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 fr. fr. fr.

meno di 300 000 382 – 300 000 420 84 1 750 000 2856 126

4 000 000 e oltre 8400 –

Art. 29 cpv. 2, 6 e 7 2 I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6. 6 Se l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione. Su richiesta dell’assicu- rato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali. 7 Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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