AS 2008 4715
Ordinanza 09 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG
Ordinanza 09 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari
del 26 settembre 2008
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9bis, 10 capoverso 1 e 33ter della legge federale del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); visto l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI); visti gli articoli 16a capoverso 2, 16f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), ordina:
Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
Art. 1 Tavola scalare dei contributi I limiti della tavola scalare dei contributi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi e delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipen- dente sono stabiliti come segue: Franchi
a. limite superiore secondo gli articoli 6 capoverso 1 e
8 capoverso 1 LAVS 54 800.–
b. limite inferiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS 9 200.–
Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa 1 Il limite del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9100 franchi. 2 Il contributo minimo per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 10 capoverso 1 LAVS, è fissato a 382 franchi all’anno. Nell’assi- curazione facoltativa, il contributo minimo secondo l’articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 764 franchi all’anno.
RS 831.108
2008-1888 4715
Ordinanza 09 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari RU 2008
Art. 3 Rendite ordinarie 1 L’importo minimo della rendita completa di vecchiaia, secondo l’articolo 34 capo- verso 5 LAVS, è fissato a 1140 franchi. 2 Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l’attuale reddito
annuo medio determinante del 1140 − 1105 = 3,2 per cento. Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2009. 3 Le nuove rendite complete e parziali non devono essere inferiori a quelle prece- denti.
Art. 4 Livello dell’indice Le rendite adeguate in virtù dell’articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 207,3 punti dell’indice delle rendite. Questo indice rappresenta, secondo l’articolo 33ter capover- so 2 LAVS, il valore risultante dalla media aritmetica dei due valori seguenti: a. 193,9 punti per l’evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 104,7 punti (dicembre 2005 = 100) dell’indice nazionale dei prezzi al con- sumo; b. 220,7 punti per l’evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di
2216 punti (giugno 1939 = 100) dell’indice dei salari nominali.
Art. 5 Altre prestazioni Oltre alle rendite ordinarie, anche le altre prestazioni dell’AVS e dell’AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della LAVS o dell’O del 31 ottobre 19474 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sono aumentate in misura corrispondente.
Sezione 2: Assicurazione per l’invalidità
Art. 6 Il contributo minimo secondo l’articolo 3 capoverso 1bis LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è di 64 franchi all’anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è di 128 franchi.
4 RS 831.101
Ordinanza 09 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari RU 2008
Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
Art. 7 Indennità totale massima 1 L’indennità totale massima secondo l’articolo 16a LIPG è aumentata a 245 franchi al giorno.
2 L’importo massimo dell’indennità secondo l’articolo 16f capoverso 1 LIPG è
aumentato a 196 franchi al giorno
Art. 8 Livello dell’indice Il nuovo importo dell’indennità totale massima corrisponde a un livello di 2218 punti dell’indice dei salari dell’Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100).
Art. 9 Contributo minimo Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 LIPG è di 14 franchi all’anno.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 10 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza 07 del 22 settembre 20065 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG è abrogata.
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
26 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 RU 2006 4145
Ordinanza 09 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari RU 2008