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AS 2008 4847

Convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere

Convenzione internazionale del 21 ottobre 1982 sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere

RS 0.631.122; RU 1986 764

Traduzione1 Nuovo allegato 8 Approvato dal Consiglio federale il 13 febbraio 2008 Entrato in vigore per la Svizzera il 20 maggio 2008

Allegato 8

Agevolazione dell’attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali su strada

Art. 1 Principi A complemento delle disposizioni della Convenzione e segnatamente di quelle previste nell’allegato 1, il presente allegato è inteso a definire le misure da attuare al fine di agevolare le procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti inter- nazionali su strada.

Art. 2 Agevolazione delle procedure di rilascio dei visti ai conducenti professionali 1. Le Parti contraenti si adoperano per agevolare le procedure di rilascio dei visti ai conducenti professionali del trasporto internazionale su strada conformemente alle migliori pratiche nazionali per tutti i richiedenti di visti e alle norme nazionali in materia di immigrazione, nonché agli impegni internazionali. 2. Le Parti contraenti convengono di procedere ad un regolare scambio di informa- zioni sulle migliori pratiche in materia di agevolazione delle procedure di rilascio dei visti ai conducenti professionali.

Art. 3 Operazioni di trasporto internazionale su strada 1. Al fine di agevolare la circolazione internazionale delle merci, le Parti contraenti comunicano regolarmente, in modo armonizzato e coordinato, a tutte le Parti che intervengono in operazioni di trasporto internazionale gli obblighi in vigore o previ- sti in materia di controllo alle frontiere per le operazioni di trasporto internazionale su strada, nonché l’effettiva situazione alle frontiere.

1 Dal testo originale francese (RO 2008 4847).

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2. Le Parti contraenti si adoperano al fine di trasferire, per quanto possibile e non soltanto per il traffico in transito, tutte le necessarie procedure di controllo nei luoghi di origine e di destinazione delle merci trasportate su strada, in modo da ridurre la congestione ai valichi di frontiera. 3. Per quanto riguarda in particolare l’articolo 7 della presente Convenzione, la priorità è data alle spedizioni urgenti, ad esempio animali vivi e merci deperibili. In particolare, i servizi competenti ai valichi di frontiera: (i) prendono i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i tempi di attesa dei veicoli ATP che trasportano derrate deperibili o dei veicoli che traspor- tano animali vivi, tra il momento di arrivo alla frontiera e l’effettuazione dei controlli regolamentari, amministrativi, doganali e sanitari; (ii) fanno sì che i controlli regolamentari necessari menzionati nella lettera (i) siano effettuati il più rapidamente possibile; (iii) consentono, per quanto possibile, il funzionamento, durante il tempo di attraversamento della frontiera, delle necessarie unità di refrigerazione dei veicoli che trasportano derrate deperibili, a meno che la procedura di con- trollo necessaria non lo impedisca; (iv) collaborano, in particolare mediante uno scambio preventivo di informa- zioni, con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti al fine di acce- lerare le procedure di attraversamento delle frontiere per le merci deperibili e gli animali vivi, qualora tali carichi siano soggetti all’ispezione sanitaria.

Art. 4 Controllo tecnico dei veicoli 1. Le Parti contraenti che non siano ancora parti dell’Accordo del 1997 concernente l’adozione di condizioni uniformi applicabili al controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e al riconoscimento reciproco dei controlli si adoperano, in linea con le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali e internazionali, per agevolare il passaggio dei veicoli stradali alle frontiere accettando il Certificato internazionale di controllo tecnico previsto da tale Accordo. Il modello del Certifica- to di controllo tecnico, quale contenuto nell’Accordo il 1° gennaio 2004, figura nell’appendice 1 del presente allegato. 2. Al fine di identificare i veicoli ATP che trasportano derrate deperibili, le Parti contraenti possono utilizzare i segni distintivi apposti sulle relative attrezzature e il certificato o la targa di omologazione ATP previsti nell’Accordo del 1970 relativo ai trasporti internazionali di derrate deperibili e alle attrezzature speciali da usare per tali trasporti.

Art. 5 Certificato internazionale di pesatura dei veicoli 1. Al fine di accelerare l’attraversamento delle frontiere, le Parti contraenti, in linea con le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali e internazionali, si adoperano per evitare le ripetitive procedure di pesatura dei veicoli ai valichi di frontiera accettando e riconoscendo reciprocamente il Certificato internazionale di pesatura del veicolo quale figura nell’appendice 2 del presente allegato. Se le Parti

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contraenti accettano tale Certificato, non vengono effettuate ulteriori pesature tranne verifiche casuali e controlli in caso di presunte irregolarità. Le pesature dei veicoli attestate dal Certificato hanno luogo soltanto nel Paese di origine delle operazioni di trasporto internazionale. I risultati di tali misurazioni sono debitamente riportati e attestati nel Certificato. 2. Le Parti contraenti che accettano il Certificato internazionale di pesatura del veicolo dispongono la pubblicazione di un elenco di tutte le stazioni di pesatura dei loro Paesi autorizzate conformemente ai principi internazionali, nonché delle even- tuali modifiche apportate all’elenco. Quest’ultimo e le relative eventuali modifiche sono trasmessi al Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE), che provvede a distribuirli a ciascuna Parte contra- ente e alle organizzazioni internazionali di cui all’allegato 7, articolo 2, della presen- te Convenzione. 3. I requisiti minimi per le stazioni di pesatura autorizzate, i criteri di autorizzazione e gli elementi di base delle procedure di pesatura applicabili figurano nell’appen- dice 2 del presente allegato.

Art. 6 Valichi di frontiera Al fine di garantire lo snellimento e l’accelerazione delle formalità da espletare ai valichi di frontiera, le Parti contraenti assicurano, per quanto possibile, che i valichi aperti al traffico merci internazionale soddisfino i seguenti requisiti minimi: (i) strutture atte a consentire controlli congiunti tra Stati confinanti (sportello unico), 24 ore su 24, qualora le esigenze commerciali lo richiedano e in linea con le norme del traffico stradale; (ii) separazione dei diversi tipi di traffico da entrambe le parti della frontiera in modo da poter dare la precedenza ai veicoli che sono scortati da documenti doganali di transito internazionali validi o che trasportano animali vivi o der- rate deperibili; (iii) aree laterali di controllo per controlli casuali del carico e dei veicoli; (iv) parcheggi e terminal appropriati; (v) servizi igienici, sociali e di telecomunicazione adeguati per i conducenti; (vi) assistenza per lo stabilimento di spedizionieri ai valichi di frontiera con strutture adeguate, che offrano servizi agli operatori del trasporto su una base competitiva.

Art. 7 Rendicontazione In relazione agli articoli 1–6 del presente allegato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) effettua, ogni due anni, un’indagine tra le Parti contraenti riguardo ai progressi compiuti nel miglioramento delle procedure applicate nei rispettivi Paesi per l’attraversamento delle frontiere.

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Appendice 1 dell’allegato 8 alla Convenzione

Certificato internazionale di controllo tecnico2

In conformità all’Accordo del 1997 concernente l’adozione di condizioni uniformi applicabili al controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e al riconoscimento reciproco dei controlli, entrato in vigore il 27 gennaio 2001: 1. spetta ai centri di controllo tecnico accreditati effettuare le prove di control- lo, rilasciare l’attestato di conformità alle prescrizioni della o delle pertinenti Regole allegate all’Accordo di Vienna del 1997 applicabili al controllo e specificare il termine ultimo per il controllo successivo da indicare al punto

12.5 del Certificato internazionale di controllo tecnico, il cui modello figura

più avanti; 2. il Certificato internazionale di controllo tecnico deve contenere le informa- zioni indicate più avanti. Esso può consistere in un libretto di formato A6 (148 × 105 mm), con copertina verde e pagine interne bianche, oppure in un foglio di carta verde o bianco di formato A4 (210 × 297 mm) piegato in for- mato A6 in modo che la sezione contenente il segno distintivo dello Stato o delle Nazioni Unite costituisca la superficie superiore del certificato piegato; 3. gli elementi del Certificato e le rispettive diciture devono essere stampati nella lingua ufficiale della Parte contraente che emette il Certificato, senza variazioni nella numerazione; 4. in alternativa si possono utilizzare le relazioni di controllo periodico in uso nelle Parti contraenti dell’Accordo. Un modello di tali relazioni deve essere trasmesso al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per informazione delle Parti contraenti; 5. le autorità competenti sono le sole autorizzate ad apporre indicazioni mano- scritte, dattiloscritte o informatizzate, in caratteri latini, sul Certificato inter- nazionale di controllo tecnico.

2 Versione del 1° gen. 2004.

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Contenuto del Certificato internazionale di controllo tecnico

Spazio riservato al segno distintivo dello Stato o delle Nazioni Unite

..................................... (Autorità amministrativa responsabile per il controllo tecnico)

................................... 3

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE4

3 Titolo «CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI CONTROLLO TECNICO»,

nella lingua ufficiale del Paese.

4 Titolo in francese.

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Certificato internazionale di controllo tecnico

1. Numero di targa (immatricolazione)..................................................................

2. Numero di identificazione del veicolo...............................................................

3. Prima immatricolazione dopo la costruzione (Stato, autorità)5 .........................

4. Data di prima immatricolazione dopo la costruzione ........................................

5. Data del controllo tecnico ..................................................................................

Certificato di conformità

6. Il presente Certificato è rilasciato per il veicolo identificato ai punti 1 e 2 che, alla data indicata al punto 5, è conforme alla o alle Regole allegate all’Accordo del 1997 concernente l’adozione di condizioni uniformi appli- cabili al controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e al riconoscimento reciproco dei controlli.

7. Il veicolo deve essere sottoposto al prossimo controllo tecnico secondo la o

le Regole di cui al punto 6 entro e non oltre:

Data (mese/anno) ...............................................................................................

8. Rilasciato da.......................................................................................................

9. A (luogo)............................................................................................................

10. Data ....................................................................................................................

11. Firma6 ................................................................................................................

5 Se possibile, autorità e Stato che ha autorizzato la prima immatricolazione del veicolo dopo la sua costruzione.

6 Timbro dell’autorità che rilascia il Certificato.

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12. Controllo(i) tecnico(i) periodico(i) successivo(i)7

12.1 Eseguito da (Centro di controllo tecnico)8

12.2 (Timbro)

12.3 Data .................................................................................................................

12.4 Firma ...............................................................................................................

12.5 Prossimo controllo entro e non oltre: data (mese/anno)..................................

7 Rispondere nuovamente alle rubriche 12.1 a 12.5 nelle caselle seguenti se il Certificato è riutilizzato per i controlli periodici annuali successivi. 8 Nome, indirizzo e Paese del Centro di controllo tecnico abilitato dall’autorità competente.

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Appendice 2 dell’allegato 8 alla Convenzione

Certificato internazionale di pesatura del veicolo

1. Il Certificato internazionale di pesatura del veicolo (CIPV) ha lo scopo di agevo- lare le procedure di attraversamento delle frontiere e, in particolare, di evitare ripeti- tive pesature dei veicoli stradali merci circolanti nelle Parti contraenti. Se accettato dalle Parti contraenti, il Certificato debitamente compilato è riconosciuto quale valida attestazione delle misurazioni di peso dalle competenti autorità delle Parti contraenti. Le competenti autorità si astengono dal richiedere ulteriori pesature tranne verifiche casuali e controlli in caso di presunte irregolarità. 2. Il Certificato internazionale di pesatura del veicolo, che deve essere conforme al modello riprodotto più avanti nella presente appendice, è rilasciato e usato sotto la supervisione di un’autorità statale appositamente designata in ciascuna Parte contra- ente che accetta il Certificato, in linea con la procedura descritta nel Certificato allegato.

3. L’uso del Certificato da parte degli operatori del trasporto è facoltativo.

4. Le Parti contraenti che accettano il Certificato abilitano stazioni di pesatura autorizzate a compilare, insieme all’operatore/conducente del veicolo stradale merci, il Certificato internazionale di pesatura del veicolo, conformemente ai seguenti requisiti minimi: a) le stazioni di pesatura devono essere dotate di strumenti di pesatura certifica- ti. Per le misurazioni del peso, le Parti contraenti che accettano il Certificato possono scegliere il metodo e gli strumenti che ritengono appropriati. Le Parti contraenti che accettano il Certificato garantiscono la competenza delle stazioni di pesatura, mediante accreditamento o valutazione, l’uso di stru- menti di pesatura appropriati, personale qualificato, sistemi di qualità e pro- cedimenti di prova documentati; b) le stazioni di pesatura e i loro strumenti devono essere oggetto di un’ade- guata manutenzione. Gli strumenti devono essere regolarmente verificati e sigillati dalle pertinenti autorità responsabili in materia di pesi e misure. Gli strumenti di pesatura, il loro margine di errore massimo ammissibile e la loro utilizzazione devono essere conformi alle Raccomandazioni formulate dall’Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML); c) le stazioni di pesatura devono essere dotate di strumenti di pesatura con- formi: – alla Raccomandazione OIML R 76 «Strumenti per pesare a funziona- mento non automatico», classe di precisione III o superiore, oppure – alla Raccomandazione OIML R 134 «Strumenti a funzionamento auto- matico per la pesatura dinamica dei veicoli stradali», classe di precisio- ne II o superiore. In caso di misurazione del peso per asse sono ammes- si valori di errore più elevati.

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5. In casi eccezionali, e in particolare se si sospettano irregolarità, o su richiesta dell’operatore del trasporto/conducente del veicolo stradale in questione, le autorità competenti possono ripesare il veicolo. Se le autorità di controllo di una Parte con- traente che accetta il Certificato rilevano ripetuti errori di misurazione da parte di una stazione di pesatura, le autorità competenti del Paese della stazione di pesatura prendono i provvedimenti necessari per far sì che tali errori non si ripetano. 6. Il modello del Certificato può essere riprodotto in ognuna delle lingue delle Parti contraenti che accettano il Certificato purché la presentazione del Certificato stesso e la collocazione delle voci in esso contenute non subiscano modifiche. 7. Le Parti contraenti che accettano il Certificato provvedono alla pubblicazione di un elenco di tutte le stazioni di pesatura dei loro Paesi autorizzate conformemente ai principi internazionali, nonché delle eventuali modifiche apportate all’elenco. Quest’ultimo e le relative eventuali modifiche sono trasmessi al Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) che provvede a distribuirli a ciascuna Parte contraente e alle organizzazioni internazio- nali di cui all’allegato 7, articolo 2, della presente Convenzione. 8. (Disposizione transitoria) Poiché attualmente le stazioni di pesatura dotate di strumenti che consentono di effettuare misurazioni del peso per asse o per gruppo di assi sono molto poche, le Parti contraenti che accettano il Certificato convengono che, per un periodo transitorio di 12 mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato, siano sufficienti e vengano accettate dalle autorità nazionali com- petenti le misurazioni del peso lordo del veicolo di cui al punto 7.3 del Certificato internazionale di pesatura del veicolo.

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CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI PESATURA DEL VEICOLO (cipv) In conformità alle disposizioni dell'allegato 8 “Agevolazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali su strada” della NAZIONI UNITE convenzione internazionale del 1982 sull'armonizzazione dei controlli delle merci COMMISSIONE alle frontiere ECONOMICA PER L'EUROPA Valido per il trasporto internazionale su strada di merci Compilazione a cura dell'operatore del trasporto/conducente del veicolo stradale merci PRIMA della pesatura del veicolo

1. Operatore/società (nome e indirizzo, compreso il paese) N. di telefono:

N. di fax: E-mail : 1 2

2. Contratto di trasporto n. Carnet TIR n. (se pertinente)

3. Informazioni relative al veicolo stradale merci

3.1 Numero di immatricolazione Trattore stradale/autocarro Semirimorchio/rimorchio

3.2 Sistema di sospensione Trattore stradale/autocarro Semirimorchio/rimorchio

Pneumatico Meccanico Altro Pneumatico Meccanico Altro

Compilazione a cura del responsabile della stazione di pesatura autorizzata o3 4. Stazione di pesatura autorizzata (nome e indirizzo, compreso il paese) 5. N. della pesatura 4 ___ __ _____

4.1 Classe di precisione dello strumento di pesatura

6. Data di rilascio (giorno, mese, anno)

 Classe II Classe III o superiore e/o < 0,5 1 2

4.2 Data dell’ultima taratura

7. Misurazioni di peso dei veicoli stradali merci (il resoconto originale e ufficiale della stazione di pesatura deve essere accluso al presente certificato) 5

7.1 Tipo di veicolo

7.2 Peso per asse, en kg

Asse motore Asse non motore Asse semplice Asse tandem Asse tridem Primo asse Secondo asse Terzo asse Quarto asse Quinto asse 6 Sesto asse 7.3 Peso lordo del veicolo, in kg Trattore Semirimorchio/rimorchio Peso lordo totale del veicolo stradale/autocarro

8. Particolari caratteristiche di peso 8.3 Numero di pneumatici di scorta

8.1 Serbatoio o serbatoi collegati al motore: livello di riempimento ¼ ½ ¾ 1/1 8.4 Numero di persone a bordo durante la pesatura

8.2 Serbatoio o serbatoi supplementari: livello di riempimento ¼ ½ ¾ 1/1

(per dispositivi di raffreddamento) 8.5 Asse sollevabile sì no Il sottoscritto dichiara che le misurazioni di peso di cui sopra sono state Timbro debitamente effettuate presso una stazione di pesatura autorizzata. Nome del responsabile della stazione di pesatura Firma

1 Ad esempio: n. della lettera di vettura CMR.

2 In conformità alla Convenzione TIR, 1975.

3 V. note a pag. 2.

4 In conformità alla Raccomandazione R 76 e/o alla Raccomandazione OIML R 134.

5 Codice del tipo di veicolo secondo le figure accluse, ad esempio: A2 o A2S2.

6 Se gli assi sono più di sei, darne indicazione nella casella «Osservazioni», a pag. 2.

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Compilazione a cura dell'operatore del trasporto/conducente del veicolo stradale merci DOPO la pesatura del veicolo

Il sottoscritto dichiara che: a) le misurazioni di peso indicate a tergo sono state effettuate presso la stazione di pesatura sopra citata b) i punti da 1 a 8 sono stati debitamente compilati c) nessun carico è stato aggiunto al veicolo stradale merci dopo che esso è stato pesato presso la stazione di pesatura sopra citata.

Data Nome del (o dei) conducente(i) del veicolo Firma(e)

Osservazioni

Note

Il numero della pesatura consiste in tre elementi legati da trattini:

(1) Codice del paese (conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sulla circolazione stradale, 1968).

(2) Codice di due cifre che consente di identificare la stazione di pesatura nazionale.

(3) Codice di cinque cifre (almeno) che consente di identificare la singola pesatura effettuata.

Esempi: GR-01-23456 o RO-14-000510.

Questo numero di serie corrisponde a quello usato nei registri della stazione di pesatura.

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Certificato internazionale di pesatura del veicolo (CIPV) Base giuridica Il Certificato internazionale di pesatura del veicolo (CIPV) è stato elaborato conformemente alle disposizioni dell’allegato 8 «Agevolazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali su strada» della Convenzione internazionale del 1982 sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere. Obiettivo Il Certificato internazionale di pesatura del veicolo (CIPV) ha lo scopo di evitare, nei trasporti internazionali, ripetitive pesature dei veicoli stradali merci en route, in particolare ai valichi di frontiera. L’uso di questo Certificato da parte degli operatori del trasporto è facoltativo. Procedura Se le Parti contraenti accettano il Certificato internazionale di pesatura del veicolo (CIPV), il Certificato debitamente compilato (a) dal responsabile di una stazione di pesatura auto- rizzata e (b) dall’operatore del trasporto/conducente del veicolo stradale merci è accettato e riconosciuto dalle autorità competenti delle Parti contraenti quale valida attestazione delle misurazioni effettuate. Di regola, le autorità competenti sono tenute ad accettare come valide le informazioni contenute nel Certificato e ad astenersi dal richiedere ulteriori pesa- ture. Tuttavia, per impedire abusi, esse possono, in casi eccezionali, e in particolare qualora si sospettino irregolarità, effettuare un controllo del peso del veicolo conformemente alle normative nazionali. Le misurazioni del peso effettuate ai fini della compilazione del Certificato sono eseguite, su richiesta dell’operatore del trasporto/conducente del veicolo stradale merci, immatricola- to in una delle Parti contraenti che accettano il Certificato, da stazioni di pesatura autoriz- zate e a costi relativi esclusivamente ai servizi resi. Le stazioni di pesatura devono essere dotate di strumenti di pesatura conformi: – alla Raccomandazione OIML R 76 «Strumenti per pesare a funzionamento non au- tomatico», classe di precisione III o superiore; oppure – alla Raccomandazione OIML R 134 «Strumenti a funzionamento automatico per la pesatura dinamica dei veicoli stradali», classi di precisione 2 o superiori. In caso di misurazione del peso per asse sono ammessi valori di errore più elevati. Sanzioni L’operatore del trasporto/conducente del veicolo stradale merci è soggetto alla legislazione nazionale in caso di false dichiarazioni nel Certificato internazionale di pesatura del veicolo (CIPV). Nel determinare il valore legale delle misurazioni di peso, occorre stimare il possibile errore per ciascun sistema di pesatura. Tale valore di errore, costituito dall’errore intrinseco del dispositivo di pesatura e dall’errore dovuto a fattori esterni, deve essere detratto dal peso misurato, in modo da garantire che non risulti un eventuale eccesso di peso a causa dell’imprecisione del dispositivo e/o del metodo di pesatura utilizzati. Di conseguenza, gli operatori del trasporto che utilizzano il Certificato sono passibili di multa soltanto se il peso figurante nel Certificato diminuito del massimo errore di pesatura possibile (ossia il 2 % o 800 kg nel caso di un veicolo di 40 t) supera il peso massimo autorizzato dalla legislazione nazionale.

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Allegato del Certificato internazionale di pesatura del veicolo (CIPV) Figure dei tipi di veicoli stradali merci di cui al punto 7.1 del CIPV

N. Veicoli stradali merci Tipo di veicolo Distanza tra gli * prima configurazione assi (in m)1 alternativa degli assi 1 Non precisata se ** seconda configurazione non pertinente alternativa degli assi

I. Veicoli rigidi

1 A2 D < 4.0 D

2 A2* D ≥ 4.0 D

3 A3

4 A4

5 A3*

6 A4*

7 A5

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N. Veicoli stradali merci Tipo di veicolo Distanza tra gli * prima configurazione assi (in m)1 alternativa degli assi 1 Non precisata se ** seconda configurazione non pertinente alternativa degli assi

II. Veicoli combinati (veicoli accoppiati ai sensi del capo I, articolo 1, lettera t), della Convenzione del 1968 sulla circolazione stradale)

1 A2T2

2 A2T3

3 A3T2

4 A3T3

5 A3T3*

6 A2C2

7 A2C3

8 A3C2

9 A3C3

10 A2C1

11 A3C1

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N. Veicoli stradali merci Tipo di veicolo Distanza tra gli * prima configurazione assi (in m)1 alternativa degli assi 1 Non precisata se ** seconda configurazione non pertinente alternativa degli assi

III. Veicoli articolati

con

1 3 assi A2S1

A2S2 D ≤ 2.0

con

4 assi

2 (semplici A2S2* D > 2.0

o tandem)

A3S1

A2S3

A2S3*

A2S3**

A3S2 D ≤ 2.0 con 5 o

6 assi

3 (semplici,

tandem, A3S2* D > 2.0 tridem)

A3S3

A3S3*

A3S3**

Senza figura AnSn

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