AS 2008 4869
Ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi
Correzione
Ordinanza concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi
del 27 agosto 2008 (RU 2008 4173; RS 916.443.13)
Invece di:
Art. 10 Condizioni d’importazione 1 I prodotti animali devono provenire da Stati o regioni specificamente designate e da aziende riconosciute dalla Comunità europea se quest’ultima richiede una proce- dura di riconoscimento secondo le disposizioni del diritto in materia di derrate alimentari o di epizoozie. L’UFV pubblica in Internet l’elenco degli Stati e delle aziende riconosciute1.
2 I prodotti animali destinati al consumo umano devono provenire da Stati che
dispongano, per la categoria di derrate alimentari corrispondente, di un piano nazio- nale approvato dalla Comunità europea per la ricerca di residui nelle derrate alimen- tari. 3 Le aziende di provenienza devono soddisfare i requisiti del diritto svizzero in materia di epizoozie e di derrate alimentari. 4 La provenienza dei prodotti animali e il rispetto dei requisiti devono essere attestati in un certificato conformemente alle disposizioni della Comunità europea. 5 Il DFE pubblica i riferimenti degli atti normativi della Comunità europea concer- nenti: a. gli Stati e le regioni specificamente designate da cui è autorizzata l’importazione di prodotti animali, incluse le misure cautelative da adottare; b. i certificati; e c. i piani nazionali approvati per la ricerca di residui nelle derrate alimentari. 6 La notificazione preventiva delle partite deve essere effettuata secondo l’artico- lo 25 capoversi 1–3.
2008-2614 4869
Importazione e transito per via aerea di prodotti animali RU 2008 provenienti da Paesi terzi. Correzione
Leggasi:
Art. 10 Condizioni d’importazione 1 I prodotti animali devono provenire da Stati o regioni specificamente designate e da aziende riconosciute dalla Comunità europea se quest’ultima richiede una proce- dura di riconoscimento secondo le disposizioni del diritto in materia di derrate alimentari o di epizoozie. L’UFV pubblica in Internet l’elenco degli Stati e delle aziende riconosciute2.
2 I prodotti animali destinati al consumo umano devono provenire da Stati che
dispongano, per la categoria di derrate alimentari corrispondente, di un piano nazio- nale approvato dalla Comunità europea per la ricerca di residui nelle derrate alimen- tari. 3 Le aziende di provenienza devono soddisfare i requisiti del diritto svizzero in materia di epizoozie e di derrate alimentari. 4 La provenienza dei prodotti animali e il rispetto dei requisiti devono essere attestati in un certificato conformemente alle disposizioni della Comunità europea. 5 Il DFE pubblica i riferimenti degli atti normativi della Comunità europea concer- nenti: a. gli Stati e le regioni specificamente designate da cui è autorizzata l’importazione di prodotti animali, incluse le misure cautelative da adottare; b. i certificati; e c. i piani nazionali approvati per la ricerca di residui nelle derrate alimentari. 6 Se i testi legislativi o le modifiche di testi legislativi di cui al capoverso 5 riguar- dano dettagli tecnici d’importanza secondaria, i riferimenti possono essere pubblicati dall’UFV. 7 La notificazione preventiva delle partite deve essere effettuata secondo l’artico- lo 25 capoversi 1–3.
28 ottobre 2008 Cancelleria federale