Lexipedia

AS 2008 4959

Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale

Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers–DFAE)

Modifica del 24 ottobre 2008

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:

I L’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20021 concernente l’ordinanza sul perso- nale federale è modificata come segue:

Art. 3 lett. c, d, f Nella presente ordinanza si intende per: c. luogo d’impiego: luogo in cui si trova una rappresentanza diplomatica o consolare, una missione permanente presso organizzazioni internazionali, un ufficio esterno della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (ufficio esterno della DSC) o un luogo di servizio equivalente; d. persona di accompagnamento: coniuge, partner registrato o convivente dell’impiegato secondo l’articolo 1 se vive in comunione domestica con l’impiegato e lo segue nel trasferimento, in un impiego o in un impiego tem- poraneo; in caso di convivenza, occorre inoltre presentare la dichiarazione di cui all’articolo 116; f. personale soggetto a rotazione: personale della DSC impiegato all’estero che esercita una delle seguenti funzioni:

1. coordinatore,

2. sostituto del coordinatore,

3. assistente coordinatore,

4. capo delle finanze o dell’amministrazione,

5. incaricato di programmi all’estero,

6. segretario all’estero,

7. amministratore all’estero.

1 RS 172.220.111.343.3

2007-1856 4959

Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2008

Titolo prima dell’art. 41 Capitolo 5: Tempo di lavoro degli impiegati in servizio all’estero

Titolo prima dell’art. 41 (Sezione 1) e art. 41–46 Abrogati

Titolo prima dell’art. 47 Abrogato

Art. 48 Presenza obbligatoria, orario di lavoro fisso (art. 64 OPers)

I capi delle rappresentanze all’estero e degli uffici esterni della DSC stabiliscono gli orari di lavoro a scelta e gli orari di lavoro fissi nei loro settori. In casi motivati possono autorizzare deroghe per alcuni impiegati.

Art. 49 Servizio di picchetto (art. 13 O-OPers) 1 In tempi normali, i capi delle rappresentanze all’estero e degli uffici esterni della DSC ordinano il servizio di picchetto nei loro settori d’intesa con la DRE rispetti- vamente con la DSC. 2 In casi di crisi e di emergenza ordinano autonomamente un eventuale servizio di picchetto allargato che risulti necessario nei loro settori e ne informano immediata- mente la DRE rispettivamente la DSC. 3 Durante il servizio di picchetto garantiscono che la loro rappresentanza o il loro ufficio esterno sia sempre raggiungibile.

Art. 50 cpv. 2 e 3 2 Le forme di durata del lavoro flessibile, ossia il modello con diverse varianti di durata del lavoro, la durata del lavoro calcolata sull’arco dell’anno e l’orario del lavoro effettuato in gruppo non sono applicate. 3 I capi delle rappresentanze all’estero e degli uffici esterni della DSC autorizzano gli orari di lavoro flessibili nei loro settori conformemente agli interessi di servizio.

Art. 51 cpv. 1, 3, 5 e 6 1 Se si applica l’orario di lavoro basato sulla fiducia, può essere concordato un congedo sabbatico con: a. gli impiegati della classe di stipendio 24 o superiore; oppure b. gli impiegati fino alla classe di stipendio 23 ai quali sono affidate funzioni di gestione e che hanno diritto a un importo forfettario per attività di pubbliche relazioni conformemente all’articolo 103.

4960

Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2008

3 Gli impiegati in servizio all'estero prendono congedi sabbatici in occasione dei trasferimenti o dopo la fine di un impiego. In casi particolari, la DRE o la DSC può autorizzarli a prendere questi congedi in un altro momento. 5 È fatto salvo l’articolo 34 capoversi 3–5 O-OPers2. Se il termine di cui all’articolo 34 capoverso 4 O-OPers è prolungato, l’accredito di tempo rimane limitato a 500 ore al massimo.

6 Le prestazioni del DFAE durante un congedo sabbatico si basano sul luogo

d’impiego di Berna. Chi non prende il congedo in occasione di un trasferimento può, in casi motivati, chiedere alla DRE rispettivamente alla DSC che siano assunti gli eventuali costi fissi al luogo d’impiego per la durata del congedo.

Art. 52 rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1, 2 e 5

1 e 2 Abrogati

5 Il lavoro straordinario e il lavoro aggiuntivo devono essere compensati nel luogo d’impiego. Non possono essere trasferiti nel nuovo luogo d’impiego.

Art. 53 cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 6 2 Su proposta del capo della rappresentanza all’estero o dell’ufficio esterno della DSC e in considerazione degli usi nel luogo d’impiego e delle esigenze di servizio, la DRE o la DSC può: 6 I capi delle rappresentanze all’estero e degli uffici esterni della DSC decidono nei loro settori sul momento della compensazione. Essa ha luogo di regola entro tre mesi, in ogni caso prima di un trasferimento o della fine di un impiego.

Art. 54 Abrogato

Art. 55 Competenze (art. 67 e 68 OPers)

1 Sono competenti per l’approvazione del piano delle vacanze:

a. la DRE d’intesa con la Direzione politica per i capimissione; b. i capimissione per i capiposto loro subordinati; c. i capisezione per i capi loro subordinati degli uffici esterni della DSC; d. i capi delle rappresentanze all’estero e degli uffici esterni della DSC per gli impiegati loro subordinati. 2 La competenza per la concessione di congedi agli altri impiegati si basa sull’arti- colo 9. Può essere delegata ai capi delle rappresentanze all'estero e degli uffici esterni della DSC.

2 RS 172.220.111.31

4961

Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2008

Art. 57 Per viaggi di servizio e impieghi temporanei all’estero (art. 67 OPers)

Se un viaggio di servizio o un impiego temporaneo fuori dal luogo d’impiego vero e proprio dura più di 30 giorni, il diritto alle vacanze è adeguato di un giorno ogni

30 giorni di viaggio o di impiego in luoghi con altre condizioni di vita.

Art. 61 cpv. 2 lett. a, k

2 Non sono considerati viaggi di servizio:

a. i viaggi per impieghi temporanei; k. i viaggi per recarsi a un colloquio di assunzione in seno al dipartimento.

Art. 62 lett. b Sono competenti di ordinare o autorizzare viaggi di servizio degli impiegati loro subordinati e di autorizzare viaggi per le persone di accompagnamento e i figli di questi impiegati: b. i capi delle rappresentanze all’estero e degli uffici esterni della DSC.

Art. 64 cpv. 2 2 Per i viaggi pagati conformemente all’articolo 61 capoverso 2 lettere f–k è rimbor- sato il prezzo di un biglietto in classe economica. In presenza di motivi validi la DRE o la DSC può eccezionalmente autorizzare un biglietto aereo in classe busi- ness.

Art. 65 Rimborso in caso di utilizzo di veicoli a motore privati all’estero (art. 72 cpv. 2 lett. b OPers)

In caso di utilizzo autorizzato di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio all’estero, l’indennità chilometrica ammonta a 60 centesimi per un’automobile e a

25 centesimi per un motoveicolo o una motoretta. Il capo della rappresentanza

all’estero o dell’ufficio esterno della DSC è competente per il rilascio dell’autorizza- zione agli impiegati a lui subordinati.

Art. 67 cpv. 2

2 Ove non abbia fissato alcun rimborso, sono rimborsate le spese effettive se la

competente rappresentanza all’estero o l’ufficio esterno della DSC ha prenotato il pernottamento.

Art. 68 Rimborso di spese di candidati esterni e di partecipanti esterni a concorsi di ammissione (art. 72 OPers; art. 51 lett. a O-OPers) 1 Ai candidati che partecipano a un concorso di ammissione possono essere rimbor- sate, su richiesta, le spese legate a tale concorso.

4962

Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2008

2 Ai candidati residenti all’estero che postulano per un impiego presso la DSC

possono essere rimborsate le spese legate al colloquio di assunzione. 3 Sono rimborsate le spese per un volo diretto in classe economica e le spese per un viaggio in treno in seconda classe. Il rimborso delle spese di pernottamento è retto dall’articolo 66.

Art. 69 Abrogato

Titolo prima dell’art. 70 Sezione 3: Rimborso di spese particolari dovute a impieghi temporanei all’estero

Art. 70 Impieghi temporanei Sono considerati impieghi temporanei gli impieghi di lavoro provvisori fuori dal luogo d’impiego vero e proprio per sostituire persone in vacanza, rafforzare tempo- raneamente il personale, seguire una formazione di durata limitata, installare o effettuare la manutenzione di impianti tecnici o per scopi analoghi.

Art. 71 rubrica e cpv. 1 Rimborso di spese particolari in casi di impieghi temporanei all’estero (art. 81 e 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 In caso di impieghi temporanei, agli impiegati spettano i diritti di cui agli artico- li 43–48 O-OPers3 e agli articoli 63–67 della presente ordinanza.

Art. 72 cpv. 1 1 Sono considerati viaggi d’ispezione i viaggi degli impiegati dell’ispettorato del DFAE per effettuare ispezioni di rappresentanze all’estero.

Titolo prima dell’art. 73 (Sezione 5) e art. 73 Abrogati

Art. 78 cpv. 2 2 L'ente competente ai sensi dell’articolo 9 può ridurre totalmente o in parte le prestazioni di cui agli articoli 81–88 OPers in caso di assenza dal lavoro superiore a sei mesi o, per gli impiegati della DSC, superiore a tre mesi.

3 RS 172.220.111.31

4963

Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2008

Art. 79 cpv. 2 lett. e 2 Se il tasso di occupazione è inferiore all’80 per cento, nei seguenti casi le indennità sono ridotte della differenza tra l’80 per cento e il tasso di occupazione: e. abrogata

Art. 79a Prestazioni in caso di impiegati che vivono nella stessa economia domestica

1 Se due impiegati vivono nella stessa economia domestica, i due gradi

d’occupazione sono addizionati per calcolare le indennità di cui all’articolo 79 capoverso 2. Per ogni economia domestica può essere chiesta una sola indennità. L'importo dell'indennità non può superare il 100 per cento. La presente disposizione si applica per analogia agli impiegati a tempo pieno.

2 L'indennità è versata all'impiegato con il salario più elevato.

3 È fatto salvo il diritto al risarcimento forfettario delle spese ai sensi dell’arti- colo 87.

Titolo prima dell’art. 84

Sezione 3: Indennità per mobilità in caso di trasferimento

Titolo prima dell’art. 87

Sezione 4: Risarcimento forfettario delle spese

Art. 88 rubrica Concerne soltanto il testo francese

Art. 92 Locazione a vuoto (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

Se, a causa di un trasferimento o di un nuovo impiego, l’impiegato deve lasciare il suo alloggio prima del successivo termine di disdetta possibile o locare un alloggio nel nuovo luogo d’impiego nell’interesse della Confederazione, di regola per al massimo tre mesi dopo la decisione di trasferimento o di impiego e al più tardi fino al successivo termine di disdetta possibile o fino alla data di entrata nell’alloggio gli viene versato un contributo adeguato alle spese effettive di locazione e alle spese accessorie di locazione.

Art. 93 Separazione temporanea delle economie domestiche (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Se l’impiegato è costretto per motivi seri a lasciare temporaneamente le persone di accompagnamento o i figli nel precedente luogo d’impiego o deve predisporne il trasferimento anticipato nel nuovo luogo d’impiego, per al massimo un anno può

4964

Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2008

essergli concesso un contributo per le spese supplementari legate alla separazione delle economie domestiche. 2 Se i motivi persistono, il contributo può essere concesso per un anno ulteriore sulla base di una nuova valutazione delle circostanze complessive.

3 L’impiegato comunica senza indugio la cessazione dei motivi al servizio compe-

tente.

Art. 94 cpv. 1 e 2 1 Agli impiegati sono rimborsate le spese di viaggio proprie e, se del caso, le spese di viaggio delle rispettive persone di accompagnamento e dei figli per la partecipa- zione al funerale: a. della persona di accompagnamento; b. di un figlio o di un figlio della persona di accompagnamento; c. di un genitore o di uno dei suoceri; d. di una sorella o di un fratello; e. di una cognata o di un cognato; f. di una nuora o di un genero. 2 Per la partecipazione al funerale in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio dal luogo d’impiego fino al luogo di servizio a Berna e ritorno. In caso di viaggi in aereo sono rimborsate le spese secondo la tariffa più bassa in classe economica.

Art. 95 cpv. 1, 2 e 5 1 Le spese di viaggio sono rimborsate se il viaggio dell’impiegato, della persona di accompagnamento, dei figli dell’impiegato o dei figli della persona di accompagna- mento è effettuato allo scopo di seguire un trattamento medico raccomandato dal servizio medico dell’Amministrazione federale. 2 Per i viaggi in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio dal luogo d'impiego fino al luogo di servizio a Berna e ritorno. In caso di viaggi in aereo sono rimborsate le spese secondo la tariffa più bassa in classe economica. 5 Se l’impiegato, una persona di accompagnamento, i figli dell’impiegato o i figli della persona di accompagnamento devono essere accompagnati in occasione di un viaggio di cui al capoverso 1, le spese sono assunte con il consenso del servizio medico dell’Amministrazione federale.

Art. 96 cpv. 4 e 5 4 Il viaggio per consultazioni può essere compensato con viaggi di trasferimento, viaggi in seguito all’assunzione o alla fine di un impiego, viaggi di servizio in Sviz- zera e viaggi in Svizzera per seguire un trattamento medico secondo l’articolo 95.

4965

Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2008

5 Il diritto a un viaggio per consultazioni si estingue in caso di fine del rapporto di lavoro, se l’impiegato rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione.

Art. 97 cpv. 2

2 L’importo forfettario dev’essere restituito, se:

a. il viaggio non ha avuto luogo nell’anno civile determinante; b. l’impiegato, in caso di fine del rapporto di lavoro, rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confede- razione e se tra il momento in cui sorge il diritto e la fine del rapporto di lavoro trascorrono meno di sei mesi.

Art. 98 cpv. 1 frase introduttiva 1 Se i figli dell’impiegato e i figli della persona di accompagnamento non risiedono nel luogo d’impiego del genitore, possono essere rimborsate loro le spese per:

Art. 99 cpv. 3

3 L’importo forfettario deve essere restituito se:

a. il viaggio non ha luogo entro un mese dopo la data di partenza notificata; b. l’impiegato, in caso di fine del rapporto di lavoro, rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confede- razione e se tra il momento in cui sorge il diritto e la fine del rapporto di lavoro trascorrono meno di sei mesi.

Art. 100 cpv. 2 e 3 2 Il capo della rappresentanza all’estero o dell’ufficio esterno della DSC stabilisce nel singolo caso per gli impiegati a lui subordinati fino a quale importo massimo la Confederazione partecipa alle spese di locazione e alle spese accessorie di locazione e si orienta al riguardo in base ai valori di riferimento fissati dalla DRE. 3 In caso di divergenze di opinione tra gli impiegati e i capi delle rappresentanze all’estero o degli uffici esterni della DSC, la DRE o la DSC funge da mediatore e decide. Le vie di servizio devono essere rispettate.

Art. 106 cpv. 4 4 Per i capi degli uffici esterni della DSC l’importo forfettario per attività di pubbli- che relazioni corrisponde all’importo forfettario globale della classe di funzione 10 secondo l’allegato 4. Per i sostituti dei coordinatori e gli assistenti coordinatori l’importo forfettario per attività di pubbliche relazioni corrisponde all’importo forfettario globale della classe di funzione 13 secondo l’allegato 4.

4966

Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2008

Art. 114 cpv. 1 frase introduttiva 1 In occasione di un trasferimento, sia esso dalla Svizzera o dall’estero o di un impiego all’estero, all’impiegato, su richiesta motivata, possono essere concessi prestiti fino a sei mesi dopo l’arrivo nel luogo d’impiego per:

Art. 115 cpv. 4 4 In caso di decesso la DRE o la DSC può, eccezionalmente, rinunciare alla restitu- zione del debito residuo e degli interessi maturati.

Art. 117 cpv. 2 e 4

2 Il diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento per un nuovo

partner sorge al più presto 24 mesi dopo l’estinzione di un precedente diritto e a partire dal trasferimento successivo o dall’impiego successivo. È determinante il momento in cui viene comunicato alla DRE o alla DSC lo scioglimento di una convivenza notificata.

4 Il supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario

delle spese di cui all’articolo 120 è versato anche agli impiegati che crescono da soli uno o più figli e che hanno diritto all’assegno di custodia per i figli che vivono nella loro economia domestica.

Art. 119 rubrica Concerne soltanto il testo francese

Art. 120 rubrica Supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese

Art. 121 rubrica Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell’art. 127 Capitolo 10: Figli Sezione 1: Risarcimento forfettario delle spese

Art. 127 cpv. 2

2 Il risarcimento delle spese è versato soltanto una volta per ciascuna economia

domestica.

4967

Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2008

Art. 130 Diritto ai contributi alle spese di formazione in caso di trasferimento in Svizzera (art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers)

Gli impiegati che sono trasferiti in Svizzera possono continuare a ricevere contributi alle spese di formazione se il livello di formazione e i bisogni scolastici dei figli lo esigono.

Art. 135 cpv. 1 1 La DRE o la DSC, può obbligare gli impiegati a prendere le vacanze in occasione:

a. di viaggi di servizio; b. di viaggi di trasferimento o di impiego che implicano un passaggio in Sviz- zera; c. di viaggi in Svizzera intrapresi a scopo di trattamento medico secondo l’articolo 95.

Art. 137 cpv. 2 2 I capi delle rappresentanze all’estero o degli uffici esterni della DSC possono, in casi motivati, limitare la scelta dell’alloggio oppure rifiutare un alloggio se esso non soddisfa i requisiti di sicurezza o la funzione degli impiegati loro subordinati.

Art. 138 cpv. 1

1 La DRE o la DSC può emanare prescrizioni particolari per le rappresentanze

all’estero o per gli uffici esterni della DSC concernenti il versamento dello stipendio nella valuta corrente nel luogo d’impiego.

Art. 142 frase introduttiva Gli impiegati notificano al servizio competente:

Art. 150 cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 4 2 Gli impiegati valutati dal capomissione nelle rappresentanze all’estero e nelle missioni multilaterali a Ginevra e gli impiegati valutati dal capo negli uffici esterni della DSC inviano la loro domanda di riesame della valutazione del personale:

4 I capi degli uffici esterni della DSC inviano la loro domanda di riesame della

valutazione del personale per il tramite del competente caposezione al competente caposettore.

4968

Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2008

Art. 156 lett. l La DRE emana istruzioni nei seguenti settori: a.–k. concerne soltanto il testo francese l. rimborso in caso di impieghi temporanei all’estero e di viaggi d’ispezione (art. 70–72); m.–x. concerne soltanto il testo francese

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

24 ottobre 2008 Dipartimento federale degli affari esteri: Micheline Calmy-Rey

4969

Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2008

4970