AS 2008 5089
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS)
Modifica del 22 ottobre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 giugno 20011 sugli addetti alla sicurezza è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 1 La presente ordinanza si applica alle imprese che trasportano merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile o che, in questo contesto, effettuano opera- zioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico o scarico.
Art. 14 cpv. 2 lett. e 2 Essa può limitarsi a uno o due mezzi di trasporto e a uno o più dei seguenti settori composti delle classi definite nell’ADR2 e nel RID3, come segue: e. classe 3 numeri ONU 1202, 1203, 1223, 3475 e carburante avio classificato ai numeri ONU 1268 e 1863.
Art. 26a Disposizioni transitorie della modifica del 22 ottobre 2008 Gli attestati di formazione e i documenti comprovanti l’istruzione per la classe 3 numeri ONU 1202, 1203 e 1223 rilasciati prima del 1° gennaio 2009 valgono anche per il numero ONU 3475 e il carburante avio classificato ai numeri ONU 1268 e 1863.
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
Allegato (art. 5 cpv. 1)
Deroghe
Numero 1 Sono esenti dall’obbligo di designare addetti alla sicurezza: 1. le imprese, le cui attività non superano le quantità limitate per unità di tra- sporto o vagone, stabilite dai valori limite di cui al numero 1.7.1.4, ai capi- toli 3.3–3.5 oppure, per i trasporti in colli, al numero 1.1.3.6 ADR4/RID5.
4 RS 0.741.621 5 Il RID (All. I al CIM – RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch.
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza RU 2008