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AS 2008 5167

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)

Modifica del 29 ottobre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:

Art. 75 cpv. 2bis 2bis Per il controllo delle aziende di sezionamento che necessitano di un’autoriz- zazione secondo l’articolo 13 i Cantoni riscuotono emolumenti. Questi ultimi sono calcolati in base al principio di cui al capoverso 2.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

29 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 817.02

2007-2136 5167

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso RU 2008

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