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AS 2008 5313

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo negli altri settori finanziari (Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 3)

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo negli altri settori finanziari (Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 3)

del 6 novembre 2008

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visti l’articolo 17 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla vigilanza della FINMA secondo l’articolo 12 lettera c numero 2 LRD. 2 Essa definisce gli obblighi di detti intermediari finanziari in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, in particolare quelli previsti nel capitolo 2 LRD.

Art. 2 Definizioni generali Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. operazione di cassa: ogni operazione in contanti, segnatamente il cambio, la vendita di assegni di viaggio, la sottoscrizione di titoli al portatore, nonché la compera e la vendita di metalli preziosi, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d’affari continua; b. trasferimento di denaro e di valori: il trasferimento di valori patrimoniali, escluso il trasporto fisico, attraverso l’accettazione di contante, assegni o altri mezzi di pagamento e il pagamento della somma corrispondente in con- tanti o in altra forma attraverso il trasferimento scritturale, la comunicazione, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio; c. gruppo: società che, attraverso la maggioranza dei voti o in altro modo, riu- nisce sotto una direzione unica due o più società e allestisce un conto di gruppo;

RS 955.033.0 1 RS 955.0

2007-2330 5313

Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro RU 2008

d. persone politicamente esposte:

1. le persone che occupano una funzione pubblica preminente all’estero,

quali: i capi di Stato e di Governo, i politici di alto rango a livello nazionale, gli alti funzionari dell’Amministrazione, della giustizia, dell’esercito e dei partiti a livello nazionale, gli organi superiori delle imprese pubbliche di importanza nazionale,

2. le imprese e le persone che sono riconoscibilmente vicine alle suddette

persone per motivi familiari, personali o d’affari. e. relazione d’affari continua: relazione d’affari che non si limita a eseguire attività assoggettate uniche.

Art. 3 Definizione di società di sede Per società di sede si intendono le unioni di persone e unità patrimoniali organizzate che: a. non esercitano un’attività commerciale, di fabbricazione o un’altra attività gestita in forma commerciale; oppure b. non dispongono di locali propri o non impiegano personale proprio oppure il cui personale si occupa esclusivamente di attività amministrative.

Art. 4 Relazioni d’affari proibite 1 L’intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d’affari con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organiz- zate (banche fittizie), ad eccezione delle banche che fanno parte di un gruppo finan- ziario che è oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata. 2 L’intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d’affari con imprese o persone di cui sa o deve presumere che finanziano il terrorismo o costituiscono un’organizzazione criminale, oppure che sono membri o sostengono una siffatta organizzazione.

Art. 5 Avvio della relazione d’affari ed esecuzione delle transazioni 1 La relazione d’affari è considerata avviata al momento della conclusione del con- tratto. 2 Prima di effettuare transazioni nell’ambito di una relazione d’affari, occorre essere in possesso di tutti i documenti e di tutte le indicazioni necessarie per l’identifica- zione della controparte e l’accertamento dell’avente economicamente diritto.

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Capitolo 2: Obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (art. 3–8 LRD) Sezione 1: Identificazione della controparte (art. 3 LRD)

Art. 6 Informazioni necessarie 1 Al momento dell’avvio di una relazione d’affari, l’intermediario finanziario chiede alla controparte le seguenti informazioni: a. per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: il cognome, il nome, la data di nascita, l’indirizzo del domicilio e la cittadinanza; b. per le persone giuridiche e le società di persone: la ragione sociale e l’indi- rizzo della sede. 2 Se la controparte proviene da un Paese nel quale non si richiedono la data di nas- cita o l’indirizzo del domicilio, l’esigenza di queste informazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota. 3 L’intermediario finanziario deve inoltre verificare l’identità della persona che avvia la relazione d’affari in nome della controparte. 4 Egli deve verificare i poteri di rappresentanza della controparte in relazione a questa persona e documentarli.

Art. 7 Persone fisiche e titolari di imprese individuali 1 Al momento dell’avvio di una relazione d’affari, l’intermediario finanziario identi- fica la controparte esaminandone un documento d’identificazione. 2 Se la relazione d’affari è iniziata senza che i due contraenti si siano incontrati, l’intermediario finanziario verifica inoltre l’indirizzo del domicilio attraverso uno scambio di corrispondenza o con qualsiasi altro mezzo pertinente. 3 Sono ammessi tutti i documenti d’identità rilasciati da un’autorità svizzera o stra- niera e provvisti di fotografia.

Art. 8 Persone giuridiche e società di persone

1 Al momento dell’avvio di una relazione d’affari con una persona giuridica o

società di persone iscritta nel registro di commercio, l’intermediario finanziario identifica la controparte sulla base di uno dei seguenti documenti: a. estratto del registro di commercio rilasciato dall’ufficiale del registro di commercio; b. estratto scritto di una banca dati gestita dall’autorità preposta al registro di commercio; c. estratto scritto di liste e banche dati affidabili e amministrate privatamente.

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2 L’identità delle persone giuridiche e società di persone non iscritte nel registro di commercio deve essere accertata sulla base di uno dei seguenti documenti: a. statuto, atto costitutivo o contratto di costituzione, attestato dell’ufficio di revisione, autorizzazione ufficiale a esercitare l’attività oppure documento equivalente; b. estratto scritto di liste e banche dati affidabili e amministrate privatamente. 3 Al momento dell’identificazione, l’estratto del registro di commercio, l’attestato dell’ufficio di revisione e l’estratto di liste o banche dati non devono risalire a più di dodici mesi e devono riflettere la situazione del momento. 4 L’intermediario finanziario si procura personalmente l’estratto di cui al capo- verso 1 lettere b e c, nonché al capoverso 2 lettera b.

Art. 9 Forma e trattamento dei documenti 1 L’intermediario finanziario chiede i documenti d’identificazione in originale o in copia autentificata. 2 L’intermediario finanziario conserva la copia autentificata nell’incarto o fa una copia del documento presentatogli; sulla stessa attesta di avere esaminato l’originale o la copia autentificata e vi appone la firma e la data.

Art. 10 Attestazione di autenticità L’attestazione di autenticità della copia del documento d’identificazione può essere rilasciata da: a. un notaio o un ente pubblico normalmente preposto al rilascio di tali attesta- zioni; b. un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD con domicilio o sede in Svizzera; c. un intermediario finanziario che esercita un’attività secondo l’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD e il cui domicilio o la cui sede è all’estero, a condi- zione che egli sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equi- valenti, in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanzia- mento del terrorismo.

Art. 11 Rinuncia all’attestazione di autenticità e mancanza di documenti d’identità 1 L’intermediario finanziario può rinunciare all’attestazione di autenticità se prov- vede ad altre misure che gli consentano di verificare l’identità e l’indirizzo della controparte. I provvedimenti adottati devono essere annotati nell’incarto. 2 Se la controparte non dispone di documenti d’identità ai sensi della presente ordi- nanza, la sua identità può essere eccezionalmente accertata sulla base di altri docu- menti probanti. Questa situazione eccezionale deve essere giustificata in una nota.

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Art. 12 Operazioni di cassa e trasferimento di denaro e di valori 1 L’intermediario finanziario deve verificare l’identità della controparte se una o più transazioni che sembrano legate tra loro raggiungono o superano i seguenti importi: a. 5000 franchi per le operazioni di cambio; b. 25 000 franchi per tutte le altre operazioni di cassa. 2 In caso di trasferimento di denaro e di valori la controparte ordinante deve sempre essere identificata. 3 Se con la stessa controparte sono effettuate altre operazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2, l’intermediario finanziario può rinunciare a verificare l’identità della medesima dopo essersi assicurato che la controparte sia la persona la cui identità è stata verifi- cata durante la prima operazione. 4 In presenza di indizi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, occorre procedere all’identificazione della controparte anche se gli importi determinanti non sono raggiunti.

Art. 13 Indicazione dell’ordinante negli ordini di bonifico 1 Per tutti gli ordini di bonifico superiori a 1500 franchi, l’intermediario finanziario indica il nome, il numero di conto e l’indirizzo della controparte ordinante (ordi- nante). In mancanza di un numero di conto, l’intermediario finanziario deve indicare un numero d’identificazione unico. L’indirizzo può essere sostituito dal luogo e dalla data di nascita dell’ordinante, dal suo numero di cliente o da un numero d’identità nazionale. 2 Per i bonifici nazionali, l’intermediario finanziario può limitarsi all’indicazione del numero di conto o a un numero d’identificazione, a condizione che sia in grado, nell’arco di tre giorni lavorativi e su richiesta dell’intermediario finanziario del beneficiario, di fornire le informazioni rimanenti. 3 L’intermediario finanziario regola la procedura da rispettare in caso di ordini di bonifico contenenti informazioni incomplete sull’ordinante ai sensi del capoverso 1. In tal caso, egli procede secondo un approccio basato sui rischi.

Art. 14 Persone giuridiche quotate in borsa 1 L’intermediario finanziario può rinunciare a identificare una persona giuridica quotata in borsa.

2 Se l’intermediario rinuncia a identificare la controparte, ne indica i motivi

nell’incarto.

Art. 15 Insuccesso dell’identificazione della controparte Se la controparte non può essere identificata, l’intermediario finanziario rifiuta di entrare in relazione d’affari o interrompe la relazione d’affari in virtù delle disposi- zioni del capitolo 3.

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Sezione 2: Accertamento relativo all’avente economicamente diritto (art. 4 LRD)

Art. 16 Principio 1 Se la controparte non è l’avente economicamente diritto o vi sono dubbi in merito, l’intermediario finanziario deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi è l’avente economicamente diritto, segnatamente se: a. una persona che, in modo manifesto, non ha legami sufficientemente stretti con la controparte è in possesso di una procura che autorizza il prelevamento di valori patrimoniali; b. i valori patrimoniali apportati dalla controparte superano in modo manifesto la sua disponibilità finanziaria; c. dalle sue relazioni con la controparte emergono altre constatazioni insolite; d. la relazione d’affari è avviata senza contatti personali con la controparte. 2 Se esistono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l’intermediario finanziario deve chiedere alla controparte una dichiara- zione scritta che indichi l’identità dell’avente economicamente diritto. 3 Per le persone giuridiche quotate in borsa, si può rinunciare a chiedere una dichia- razione che indichi chi è l’avente economicamente diritto.

Art. 17 Società di sede 1 Se la controparte è una società di sede, l’intermediario finanziario deve sempre chiedere alla stessa una dichiarazione scritta che indichi chi è l’avente economica- mente diritto. Una società di sede non può essere l’avente economicamente diritto. 2 Se l’intermediario finanziario constata che una persona giuridica o una società che si prefigge di salvaguardare gli interessi dei propri membri mediante un’azione comune oppure che si propone fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili, non persegue unicamente detti obiettivi statutari, deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l’identità dell’avente economicamente diritto.

Art. 18 Operazioni di cassa e trasferimento di denaro e di valori 1 L’intermediario finanziario deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l’identità dell’avente economicamente diritto se una o più transazioni che sembrano legate tra loro raggiungono o superano i seguenti importi: a. 5000 franchi per un’operazione di cambio; b. 25 000 franchi per tutte le altre operazioni di cassa. 2 Se esiste il dubbio che la controparte sia l’avente economicamente diritto o emer- gono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l’intermediario finanziario deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta

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che indichi l’identità dell’avente economicamente diritto, anche se gli importi determinanti non sono raggiunti. 3 In caso di trasferimento di denaro e di valori, l’intermediario finanziario deve sempre chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l’identità dell’avente economicamente diritto.

Art. 19 Informazioni richieste 1 La dichiarazione scritta della controparte relativa all’avente economicamente diritto deve recare le informazioni seguenti: a. per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: il cognome, il nome, la data di nascita, l’indirizzo del domicilio e la cittadinanza; b. per le persone giuridiche e le società di persone: la ragione sociale e l’indirizzo della sede. 2 La dichiarazione può essere firmata dalla controparte o da una persona in possesso di procura. Nel caso delle persone giuridiche la dichiarazione deve essere firmata da una persona autorizzata a firmare, designata nella documentazione della società. 3 Se l’avente economicamente diritto proviene da un Paese in cui non sono richiesti la data di nascita o l’indirizzo del domicilio, l’esigenza di queste indicazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.

Art. 20 Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali 1 Nel caso di unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali organizzate che non hanno un avente economicamente diritto determinato, si deve esigere dalla contro- parte una dichiarazione scritta che attesti questo fatto e contenga le informazioni di cui all’articolo 19 per le seguenti persone: a. il fondatore effettivo; b. le persone abilitate a impartire istruzioni alla controparte o ai suoi organi; c. la cerchia di persone, suddivisa in categorie, che entra in linea di conto come beneficiaria; d. i curatori, i protettori e le persone incaricate di funzioni analoghe. 2 Nel caso di strutture revocabili, le persone abilitate a effettuare la revoca devono essere indicate come aventi economicamente diritto.

Art. 21 Intermediario finanziario sottoposto a un’autorità di vigilanza in virtù di una legge speciale o istituto di previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale come controparte

1 Non è necessario chiedere una dichiarazione relativa all’avente economicamente

diritto se la controparte è: a. un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 LRD con domicilio o sede in Svizzera;

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b. un intermediario finanziario che esercita un’attività secondo l’articolo 2 capoverso 2 LRD il cui domicilio o la cui sede è all’estero, a condizione che sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti; c. un istituto di previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettera b LRD. 2 Una dichiarazione relativa all’avente economicamente diritto deve tuttavia essere richiesta alla controparte quando: a. esistono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; b. la FINMA ha messo in guardia dalla controparte; c. la FINMA ha messo in guardia in generale contro gli istituti finanziari del Paese in cui la controparte ha la sede o il domicilio.

Art. 22 Forma d’investimento collettivo o società di partecipazione come controparte 1 Se la controparte è una forma d’investimento collettivo o una società di partecipa- zione con più di 20 aventi economicamente diritto, l’intermediario finanziario deve chiedere una dichiarazione unicamente a coloro che, da soli o di comune intesa, detengono almeno il cinque per cento dei valori patrimoniali depositati.

2 Non è necessario chiedere una dichiarazione relativa all’avente economicamente

diritto per le forme d’investimento collettive e le società di partecipazione quotate in borsa.

Art. 23 Insuccesso dell’accertamento relativo all’avente economicamente diritto Se in merito all’esattezza della dichiarazione della controparte sussistono dubbi che non possono essere dissolti con ulteriori chiarimenti, l’intermediario finanziario rifiuta di entrare in relazione d’affari o interrompe la relazione d’affari in virtù delle disposizioni del capitolo 3.

Sezione 3: Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto (art. 5 LRD)

Art. 24 Nel corso della relazione d’affari occorre procedere nuovamente all’identificazione della controparte o all’accertamento dell’avente economicamente diritto se sorgono dubbi circa: a. l’esattezza delle informazioni relative all’identità della controparte; b. il fatto che la controparte sia essa stessa l’avente economicamente diritto;

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c. l’esattezza della dichiarazione consegnata dalla controparte riguardo all’avente economicamente diritto.

Sezione 4: Obbligo di chiarimento (art. 6 LRD)

Art. 25 Obbligo di chiarimento 1 L’intermediario finanziario identifica la natura e lo scopo della relazione d’affari richiesta dalla controparte e annota il risultato nell’incarto. L’estensione delle infor- mazioni da raccogliere è in funzione del rischio rappresentato dalla controparte. 2 L’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari per i seguenti casi: a. una relazione d’affari che comporta un rischio elevato secondo l’articolo 26; b. una transazione che comporta un rischio elevato secondo l’articolo 27; c. un altro caso secondo l’articolo 6 LRD.

Art. 26 Relazioni d’affari che comportano un rischio elevato 1 Le relazioni d’affari con persone politicamente esposte sono considerate in ogni caso a rischio elevato.

2 L’intermediario finanziario che mantiene più di 20 relazioni d’affari continue

stabilisce criteri supplementari per individuare le relazioni d’affari che comportano un rischio elevato. 3 In funzione dell’attività commerciale dell’intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti: a. la sede o il domicilio della controparte e dell’avente economicamente diritto oppure la loro cittadinanza; b. il tipo e il luogo dell’attività commerciale della controparte e dell’avente economicamente diritto; c. la mancanza di un contatto personale con la controparte e con l’avente eco- nomicamente diritto; d. il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti; e. l’ammontare dei valori patrimoniali depositati; f. l’ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita; g. il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti; h. per le relazioni d’affari con intermediari finanziari aventi domicilio o sede all’estero: la legislazione in materia di riciclaggio di denaro e di finanzia- mento del terrorismo alla quale sono sottoposti.

4 L’intermediario finanziario determina le relazioni d’affari che comportano un

rischio elevato secondo i capoversi 1–3 e le designa come tali per l’uso interno.

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5 La direzione generale o almeno uno dei suoi membri decide in merito all’avvio e al proseguimento di una relazione d’affari che comporta un rischio elevato.

Art. 27 Transazioni che comportano un rischio elevato 1 L’intermediariofinanziario stabilisce criteri per individuare le transazioni che comportano un rischio elevato. 2 In funzione dell’attività commerciale dell’intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti: a. l’ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita; b. le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transa- zioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito della stessa rela- zione d’affari; c. le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transa- zioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito di relazioni d’affari simili.

3 Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio elevato:

a. le transazioni mediante le quali vengono fisicamente depositati o prelevati, in una volta o in modo scaglionato, denaro contante, titoli al portatore o me- talli preziosi per un controvalore pari o superiore a 100 000 franchi; b. i trasferimenti di denaro e di valori se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano l’importo di 5000 franchi.

Art. 28 Sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni 1 L’intermediario finanziario provvede a un’efficace sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni. 2 In particolare in caso di operazioni effettuate senza un contatto personale con la controparte, l’intermediario finanziario si assicura che i rischi legati all’impiego di nuove tecnologie siano, nell’ambito della gestione dei rischi, identificati, limitati e controllati in modo adeguato. 3 La FINMA può esigere dall’intermediario finanziario l’introduzione di un sistema di sorveglianza informatico se ciò è necessario per garantire una sorveglianza effi- cace.

Art. 29 Contenuto dei chiarimenti 1 Nei casi d’applicazione ai sensi dell’articolo 25, l’intermediario finanziario proce- de senza indugio a speciali chiarimenti.

2 A seconda delle circostanze, occorre chiarire segnatamente:

a. la provenienza dei valori patrimoniali apportati; b. l’impiego dei valori patrimoniali prelevati;

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c. le circostanze economiche dei versamenti in entrata; d. la provenienza del patrimonio della controparte e dell’avente economica- mente diritto; e. l’attività professionale o commerciale svolta dalla controparte e dall’avente economicamente diritto; f. la situazione finanziaria della controparte e dell’avente economicamente diritto; g. per le persone giuridiche: chi le controlla; h. per i trasferimenti di denaro e di valori: il cognome, il nome e l’indirizzo del destinatario.

Art. 30 Procedura

1 A seconda delle circostanze, i chiarimenti consistono segnatamente nel:

a. chiedere informazioni scritte o orali presso la controparte o l’avente econo- micamente diritto; b. visitare i luoghi in cui la controparte e l’avente economicamente diritto svol- gono la loro attività; c. consultare le fonti e le banche dati pubblicamente accessibili; d. chiedere informazioni presso terzi. 2 L’intermediario finanziario verifica se i risultati dei chiarimenti sono plausibili e li documenta. 3I chiarimenti possono essere considerati conclusi non appena l’intermediario finanziario può giudicare in modo affidabile se le condizioni per una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LRD sono adempite.

4 Se le condizioni relative all’obbligo di comunicazione non sono soddisfatte ma

sussistono indizi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l’inter- mediario finanziario che decide di mantenere la sua relazione d’affari deve farlo tenendola sotto stretto controllo.

Sezione 5: Ricorso a terzi

Art. 31 Persona incaricata 1 Per la verifica dell’identità della controparte, l’accertamento dell’avente eco- nomicamente diritto, il rinnovo della verifica dell’identità della controparte o dell’accertamento dell’avente economicamente diritto, nonché per l’esecuzione di chiarimenti speciali, l’intermediario finanziario può ricorrere a un altro intermedia- rio finanziario, a condizione che questi sia sottoposto a una vigilanza e a una rego- lamentazione equivalenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

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2 Per l’adempimento degli obblighi di cui al capoverso 1 l’intermediario finanziario può ricorrere a un altro terzo mediante accordo scritto se: a. sceglie il terzo in questione con cura; b. istruisce il terzo sui compiti che deve svolgere; c. controlla l’adempimento degli obblighi da parte del terzo.

Art. 32 Identificazione della controparte e accertamento dell’avente economicamente diritto nell’ambito di un gruppo 1 L’identificazione della controparte può essere tralasciata se è già stata operata in modo equivalente alle modalità previste dalla presente ordinanza in seno al gruppo a cui appartiene l’intermediario finanziario.

2 Lo stesso principio è applicabile quando una dichiarazione relativa all’avente

economicamente diritto è già stata ottenuta in seno al gruppo.

Art. 33 Modalità

1 L’intermediario finanziario rimane in ogni caso personalmente responsabile del

congruo adempimento dei compiti affidati. 2 Nel suo incarto, egli deve disporre di una copia dei documenti di cui si è servito per adempiere gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. L’intermediario finanziario si fa confermare per scritto che le copie ottenute sono conformi ai documenti originali.

3 La persona incaricata non può ricorrere a sua volta a un terzo.

Sezione 6: Obbligo di allestire e conservare documenti (art. 7 LRD)

Art. 34 Allestimento e organizzazione della documentazione 1 L’intermediario finanziario allestisce e organizza la sua documentazione in modo da consentire alla FINMA, a una società di audit da essa designata in virtù dell’articolo 18 capoverso 2 LRD o a un incaricato dell’inchiesta secondo l’arti- colo 36 della LF del 22 giugno 20072 sulla vigilanza dei mercati finanziari di for- marsi in ogni momento un giudizio attendibile sul rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. L’intermediario finanziario deve conservare segnatamente: a. una copia dei documenti che sono serviti per l’identificazione della contro- parte; b. nei casi di cui alla sezione 2, la dichiarazione scritta consegnata dalla con- troparte relativa all’identità dell’avente economicamente diritto;

2 RS 956.1; RU 2008 5207

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c. una nota scritta relativa ai risultati dell’applicazione dei criteri secondo l’articolo 26; d. una nota scritta o i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti secondo l’articolo 30; e. i documenti relativi alle transazioni effettuate; f. una copia delle comunicazioni di cui all’articolo 9 capoverso 1 LRD; g. una lista delle sue relazioni d’affari sottoposte alla LRD.

3 I documenti devono permettere di ricostruire ogni singola transazione.

Art. 35 Conservazione dei documenti 1 I documenti e i giustificativi devono essere conservati in Svizzera, in un luogo sicuro e accessibile in ogni momento. 2 La conservazione dei documenti in forma elettronica deve rispettare le esigenze di cui agli articoli 9 e 10 dell’ordinanza del 24 aprile 20023 sui libri di commercio. Se il server utilizzato non è situato in Svizzera, l’intermediario finanziario deve dispor- re in Svizzera di una copia aggiornata, in forma cartacea o elettronica, dei documenti pertinenti.

Sezione 7: Provvedimenti organizzativi (art. 8 LRD)

Art. 36 Lealtà e formazione L’intermediario finanziario provvede affinché il personale sia scelto con cura e si assicura che i suoi collaboratori ricevano una formazione e un perfezionamento nei settori per loro determinanti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Art. 37 Direttive interne

1 Un intermediario finanziario che impiega più di dieci persone che esercitano

un’attività assoggettata alla LRD elabora direttive interne precisando le modalità di esecuzione, in seno alla sua impresa, degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

2 Egli disciplina in particolare:

a. la ripartizione interna dei compiti e le competenze; b. l’identificazione della controparte; c. l’accertamento relativo all’avente economicamente diritto; d. il rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto;

3 RS 221.431

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e. l’obbligo speciale di chiarimento; f. l’obbligo di allestire e conservare i documenti; g. i criteri per individuare le relazioni d’affari che comportano un rischio ele- vato; h. i criteri per individuare le transazioni che comportano un rischio elevato; i. i principi di base per il controllo delle transazioni; j. i criteri secondo i quali si può ricorrere a terzi ai sensi dell’articolo 31 capo- verso 2.

3 Le direttive interne devono essere approvate dalla direzione generale.

4 Le direttive interne devono essere comunicate in debita forma alle persone interes- sate.

5 La FINMA può esigere da un intermediario finanziario che impiega al massimo

dieci persone che esercitano un’attività sottoposta alla LRD che elabori direttive interne se questo è necessario per garantire un’organizzazione interna adeguata.

Art. 38 Servizio specializzato 1 L’intermediario finanziario designa un servizio specializzato, costituito da una o più persone qualificate, responsabile della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

2 Tale servizio specializzato:

a. prepara le direttive interne sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e provvede alla loro applicazione; b. pianifica e sorveglia la formazione interna; c. presta consulenza sulle questioni relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Art. 39 Controllo interno 1 L’intermediario finanziario con più di 20 persone che esercitano un’attività assog- gettata alla LRD designa una o più persone qualificate che sorveglino il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanzia- mento del terrorismo.

2 Una persona interna incaricata della sorveglianza non può controllare nessuna

relazione d’affari nell’ambito della quale essa è intervenuta personalmente.

3 La FINMA può esigere da un intermediario finanziario che impiega al massimo

20 persone che esercitano un’attività sottoposta alla LRD che designi uno o più

controllori interni se questo è necessario per controllare il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

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Art. 40 Ricorso a terzi 1 L’intermediario finanziario può ricorrere anche a specialisti esterni per l’adempi- mento dei compiti di cui agli articoli 38 e 39.

2 L’intermediario finanziario rimane in ogni caso personalmente responsabile del

congruo adempimento dei compiti affidati.

Art. 41 Audit 1 L’intermediario finanziario è tenuto a sottoporsi a un audit periodico in merito al rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. 2 L’audit è effettuato da una società di audit abilitata ai sensi dell’articolo 19b LRD. L’intermediario finanziario sceglie la società di audit e sottopone questa sua scelta all’approvazione della FINMA. 3 La FINMA può, periodicamente, effettuare essa stessa un audit presso un interme- diario finanziario sottoposto all’audit di una società di audit abilitata. 4 Normalmente l’audit è effettuato con frequenza annuale. Su richiesta dell’interme- diario finanziario, la FINMA può accordargli un ciclo di audit pluriennale.

Capitolo 3: Interruzione della relazione d’affari e obbligo di comunicazione (art. 9 e 10 LRD)

Art. 42 Interruzione della relazione d’affari L’intermediario finanziario deve interrompere la relazione d’affari il più rapidamen- te possibile se: a. sussistono dubbi in merito a indicazioni fornite dalla controparte anche dopo che è stata effettuata la procedura prevista nell’articolo 24; b. nutre il sospetto che gli siano state date scientemente indicazioni false sull’identità della controparte o dell’avente economicamente diritto.

Art. 43 Divieto d’interrompere la relazione d’affari 1 Se le condizioni dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 LRD sono adempite, la relazione d’affari con la controparte non può essere inter- rotta. 2 L’intermediario finanziario non può interrompere una relazione d’affari né autoriz- zare il prelievo di importanti valori patrimoniali se vi sono segnali concreti di un imminente sequestro o di un’altra misura di sicurezza da parte di un’autorità.

Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro RU 2008

Art. 44 Comportamento in assenza di una decisione delle autorità Se, entro il termine legale di cinque giorni feriali dopo una comunicazione, non riceve dall’autorità incaricata del perseguimento penale una decisione che conferma il blocco dei valori patrimoniali, l’intermediario finanziario può decidere libera- mente se e in quale misura mantenere la relazione d’affari.

Art. 45 Restituzione dei valori patrimoniali Se rifiuta una relazione d’affari o la interrompe in virtù degli articoli 15, 23 o 42 o in seguito ai chiarimenti speciali di cui all’articolo 29, l’intermediario finanziario può autorizzare il prelevamento dei valori patrimoniali che raggiungono o superano l’importo di 25 000 franchi soltanto in una forma che permetta alle autorità di seguirne le tracce («paper trail»).

Art. 46 Informazione Se informa un altro intermediario finanziario secondo l’articolo 10a LRD, l’inter- mediario finanziario deve annotarlo nell’incarto.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 47 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 10 ottobre 20034 dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti è abrogata.

Art. 48 Disposizioni transitorie 1 Nell’ambito delle relazioni d’affari avviate prima dell’entrata in vigore della pre- sente ordinanza, l’intermediario finanziario deve rispettare gli obblighi del nuo- vo diritto qualora un rinnovo della verifica dell’identità della controparte o dell’accertamento dell’avente economicamente diritto debba aver luogo conforme- mente all’articolo 24. 2 L’intermediario finanziario deve soddisfare le esigenze di cui all’articolo 13 al più tardi il 1° luglio 2009.

4 RU 2003 4403

Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro RU 2008

Art. 49 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

2 Le seguenti disposizioni entrano in vigore soltanto al momento in cui le modifiche della LRD scaturite dalla legge federale del 3 ottobre 20085 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria entreranno in vigore: a. articolo 6 capoversi 3 e 4; b. articolo 25 capoverso 1; c. articolo 46.

6 novembre 2008 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: Il presidente del consiglio di amministrazione, Eugen Haltiner

5 FF 2008 7277

Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro RU 2008

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo negli altri settori finanziari (Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 3) | Lexipedia | Lexipedia