AS 2008 5343
Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)
Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)
del 15 ottobre 2008
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 e 55 della legge del 22 giugno 20071 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA); visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. la riscossione degli emolumenti e delle tasse di vigilanza da parte della FINMA; b. la costituzione di riserve da parte della FINMA.
Art. 2 Costi complessivi I costi complessivi della FINMA comprendono: a. i costi che insorgono direttamente dalle sue attività di vigilanza nei singoli ambiti; e b. i costi che essa non può imputare direttamente ad alcun ambito di vigilanza (costi strutturali).
Art. 3 Ripartizione dei costi
1 Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di
vigilanza seguenti: a. ambito delle banche e delle borse (art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA); b. ambito degli investimenti collettivi di capitale (art. 15 cpv. 2 lett. b LFINMA);
RS 956.122
2008-0355 5343
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c. ambito delle imprese di assicurazione (art. 15 cpv. 2 lett. c LFINMA); d. ambito degli intermediari assicurativi non vincolati (art. 15 cpv. 2 lett. c LFINMA); e. ambito degli organismi di autodisciplina (art. 15 cpv. 2 lett. d LFINMA); f. ambito degli intermediari finanziari direttamente sottoposti (art. 15 cpv. 2 lett. d LFINMA); g. ambito delle società di audit (art. 15 cpv. 2 lett. e LFINMA). 2 Ripartisce i costi strutturali fra gli ambiti di vigilanza in proporzione ai costi che sono loro direttamente imputati.
Art. 4 Emolumenti e tasse di vigilanza 1 I costi imputati a un ambito di vigilanza sono coperti in primo luogo dagli emolu- menti riscossi in quell’ambito. 2 I costi di un ambito di vigilanza che non vengono coperti mediante la riscossione di emolumenti e le riserve che devono essere costituite da questo ambito di vigilanza sono coperti dalle tasse di vigilanza.
Capitolo 2: Emolumenti
Art. 5 Obbligo di pagare gli emolumenti
1 È assoggettato all’emolumento chiunque:
a. occasiona una decisione; b. occasiona una procedura di vigilanza che si conclude senza una decisione o che viene archiviata; c. chiede una prestazione della FINMA. 2 Le autorità federali, cantonali e comunali non pagano emolumenti per le prestazio- ni fornite dalla FINMA nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria.
Art. 6 Ordinanza generale sugli emolumenti Sempreché la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emo- lumenti.
Art. 7 Esborsi Sono considerati esborsi anche i costi delle pubblicazioni prescritte dalla legge o ordinate dalla FINMA.
3 RS 172.041.1
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Art. 8 Aliquote degli emolumenti
1 Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell’allegato.
2 La FINMA fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute
nell’allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analo- ghe e dell’importanza dell’affare per la persona assoggettata. 3 Per decisioni, procedure di vigilanza e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell’allegato, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell’importanza dell’affare per la persona assoggettata. 4 La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell’affare riveste in seno alla FINMA e dell’importanza dell’affare per la persona assoggettata. 5 Per decisioni o procedure di vigilanza che si rivelano di portata straordinaria o che presentano difficoltà particolari, l’emolumento può essere calcolato non secondo l’aliquota contenuta nell’allegato ma in funzione del tempo impiegato.
Art. 9 Supplemento sugli emolumenti La FINMA può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario per decisioni, procedure di vigilanza e prestazioni che, a richiesta, emana, esegue o fornisce d’urgenza o all’infuori del normale orario di lavoro.
Art. 10 Fatturazione e decisione relativa all’emolumento per le procedure di vigilanza Nel caso in cui una procedura di vigilanza si concluda senza una decisione, la fattu- razione e la decisione relativa all’emolumento sono rette dalle disposizioni sulle prestazioni conformemente all’articolo 11 dell’ordinanza generale dell’8 settembre
20044 sugli emolumenti.
Capitolo 3: Tasse di vigilanza Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 11 Principio, portata e base di calcolo
1 La FINMA riscuote dagli assoggettati una tassa annua di vigilanza.
2 La tassa di vigilanza viene riscossa per ambito di vigilanza.
3 Essa è calcolata sulla base dei costi complessivi della FINMA per l’anno corrente e delle riserve che devono essere costituite.
4 RS 172.041.1
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Art. 12 Tassa di base e tassa complementare 1 In tutti gli ambiti di vigilanza, la tassa di vigilanza comprende una tassa di base fissa e, ad eccezione degli intermediari assicurativi non vincolati, una tassa comple- mentare variabile. 2 La tassa complementare copre i costi, sempreché questi ultimi non siano coperti con il provento della tassa di base. 3 La FINMA può ridurre la tassa di base di un ambito di vigilanza, qualora essa si riveli sproporzionata rispetto ai costi di vigilanza. Ciò vale per tutti gli ambiti di vigilanza, ad eccezione di quello degli investimenti collettivi di capitale, segnata- mente se la tassa di base supera del 25 per cento i costi di vigilanza dell’ambito di vigilanza interessato.
Art. 13 Inizio e fine dell’assoggettamento 1 L’assoggettamento inizia con il rilascio dell’autorizzazione, dell’abilitazione o del riconoscimento e termina con la loro revoca o con la liberazione dalla vigilanza.
2 Se l’assoggettamento non inizia o non termina contemporaneamente all’anno
contabile, la tassa è dovuta pro rata temporis.
Art. 14 Riscossione della tassa 1 La FINMA riscuote le tasse di vigilanza in base ai suoi conti per l’anno corrente.
2 La FINMA può fatturare acconti.
3 Dopo la chiusura del suo conto annuale, la FINMA allestisce un conteggio finale per ogni assoggettato.
4 Se dai conti della FINMA risulta un’eccedenza o un disavanzo, l’importo corri-
spondente viene riportato, per ogni ambito di vigilanza, sull’anno contabile succes- sivo.
Art. 15 Fatturazione, esigibilità, differimento e prescrizione
1 La FINMA allestisce fatture per le tasse.
2 In caso di contestazione della fattura, l’assoggettato può chiedere che venga emes- sa una decisione impugnabile. 3 Esigibilità, differimento e prescrizione sono retti dalle disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20045 sugli emolumenti.
5 RS 172.041.1
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Sezione 2: Ambito delle banche e delle borse
Art. 16 Tassa di base
1 La tassa di base ammonta annualmente a:
a. 15 000 franchi per banche e centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie; b. 10 000 franchi per commercianti di valori mobiliari; c. 150 000 franchi forfettari per l’intera organizzazione Raiffeisen dell’Unione svizzera delle Banche Raiffeisen; d. 40 000 franchi per le borse e le organizzazioni analoghe alle borse. 2 Le banche, i commercianti di valori mobiliari, le borse e le organizzazioni analo- ghe alle borse esteri sono assoggettati alla tassa di base soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera. 3 Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie sono assoggettate soltanto alla tassa di base.
Art. 17 Tassa complementare 1 L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e dalla tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari.
2 I commercianti di valori mobiliari e le banche con statuto di commerciante di
valori mobiliari devono versare la tassa complementare in funzione del totale di bilancio e quella in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari; le banche senza il suddetto statuto devono versare soltanto la tassa complementare in funzione del totale di bilancio. 3 Le banche e i commercianti di valori mobiliari esteri sono assoggettati alla tassa complementare soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.
Art. 18 Tassa complementare in funzione del totale di bilancio 1 Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio è deter- minante il totale di bilancio della banca o del commerciante di valori mobiliari, così come è riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assog- gettamento.
2 Se la banca o il commerciante di valori mobiliari devono presentare alla FINMA
un conto annuale consolidato, il calcolo si basa sul totale di bilancio del conto annuale consolidato.
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Art. 19 Tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari 1 Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti le chiusure dell’anno che precede l’anno di assoggettamento, che devono essere annunciate alle borse conformemente all’or- dinanza FINMA del 25 ottobre 20086 sulle borse. 2 Sulla base di queste informazioni le borse rilevano per ogni commerciante di valori mobiliari la cifra d’affari per la quale il commerciante di valori mobiliari è assogget- tato. I commercianti di valori mobiliari versano alle borse la tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata. 3 Le borse comunicano alla FINMA la cifra d’affari totale assoggettata alla tassa che i commercianti di valori mobiliari hanno realizzato nell’anno che precede l’anno di assoggettamento. Su questa base la FINMA determina la tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari e riscuote dalle banche il relativo importo. Le banche non rispondono delle tasse complementari irrecupera- bili.
Sezione 3: Investimenti collettivi di capitale
Art. 20 Tassa di base
1 La tassa di base ammonta annualmente a:
a. 5000 franchi per le direzioni di fondi; b. 3000 franchi per le società di investimento a capitale variabile autogestite (SICAV), le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le società di investimento a capitale fisso (SICAF); c. 3000 franchi per rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, sempreché non siano né una banca, né un commerciante di valori mobiliari, né un’assicurazione, né la direzione di un fondo, né un gerente patrimoniale; d. 700 franchi per investimenti collettivi di capitale svizzeri e 300 franchi per investimenti collettivi di capitale esteri mono-comparto; e. 700 franchi per il primo segmento patrimoniale di un investimento collettivo di capitale svizzero e 300 franchi per il primo segmento patrimoniale di un investimento collettivo di capitale estero multi-comparto (fondi ombrello);
300 franchi per ogni ulteriore segmento, sino a concorrenza di un totale mas-
simo di 20 000 franchi; f. 3000 franchi per gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri e di investimenti collettivi di capitale esteri che sottostanno alla vigilanza della FINMA.
6 RS 954.193; RU 2008 ...
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2 La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è versata:
a. dalle direzioni dei fondi per i fondi di investimento da esse gestiti; b. dalle SICAV; c. dalle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. dalle SICAF. 3 La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale esteri è dovuta dai suoi rappresentanti (art. 123 cpv. 1 della legge del 23 giu. 20067 sugli investimenti collet- tivi di capitale, LICol). Se per un investimento collettivo di capitale estero sono designati più rappresentanti, questi ultimi rispondono in solido.
Art. 21 Tassa complementare 1 La tassa complementare è finanziata per una metà dagli investimenti collettivi di capitale svizzeri e, per l’altra, dalle direzioni dei fondi e dai gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. 2 La tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è versata:
a. dalle direzioni dei fondi per i fondi di investimento da esse gestiti; b. dalle SICAV; c. dalle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. dalle SICAF.
Art. 22 Tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri 1 Per il calcolo della tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è determinante il patrimonio amministrato (patrimonio netto) al 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento, così come è stato comunicato alla BNS. 2 Per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali, la tassa complementare ammonta a 20 000 franchi al massimo; per gli altri fondi per inve- stimenti alternativi, i fondi immobiliari, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le SICAF a 30 000 franchi al massimo. Nel caso dei fondi ombrello questo limite si applica a ciascun segmento patrimoniale. 3 Per gli altri fondi per investimenti alternativi, i fondi immobiliari, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le SICAF, l’aliquota corrisponde a una volta e mezzo quella applicabile ai fondi in valori mobiliari e agli altri fondi per investimenti tradizionali.
7 RS 951.31
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Art. 23 Tassa complementare per le direzioni dei fondi e i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale 1 Le direzioni dei fondi e i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo e della grandezza dell’impresa. 2 Per il calcolo della tassa complementare sono determinanti in parti uguali il ricavo lordo (tutte le indennità, come gli onorari e le commissioni) e le dimensioni dell’im- presa (spese fisse), in base alla chiusura dei conti approvata dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Sezione 4: Imprese di assicurazione
Art. 24 Tassa di base
1 La tassa di base ammonta a:
a. 3000 franchi per impresa di assicurazione; b. 1500 franchi per cassa malati sottoposta alla vigilanza della FINMA secondo la legge del 17 dicembre 20048 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); c. 50 000 franchi per gruppo assicurativo; d. 70 000 franchi per conglomerato assicurativo. 2 La FINMA determina ogni anno, sulla base del calcolo dei costi di vigilanza assun- ti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati proporzionalmente al volume di premi di ciascun assoggettato, fino a quale importo totale di premi incassati l’as- soggettato deve pagare soltanto la tassa di base. Per il calcolo sono determinanti i premi incassati nell’anno che precede l’anno di assoggettamento in base al conto annuale approvato dell’assoggettato. 3 La tassa di base dei gruppi e dei conglomerati assicurativi è versata dall’impresa che è designata come interlocutrice secondo l’articolo 191 capoverso 3 dell’ordi- nanza del 9 novembre 20059 sulla sorveglianza (OS).
Art. 25 Tassa complementare
1 Le imprese di assicurazione e le casse malati sottoposte alla vigilanza della
FINMA ai sensi della LSA10 pagano una tassa complementare se i premi incassati superano la somma fissata dalla FINMA secondo l’articolo 24 capoverso 2.
2 La tassa complementare dovuta da un’impresa di assicurazione o da una cassa
malati è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al volume comples- sivo dei premi incassati. Il calcolo si basa sul conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
8 RS 961.01 9 RS 961.011 10 RS 961.01
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3 L’importo determinante dei premi incassati corrisponde:
a. per le imprese di assicurazione che esercitano attività assicurative dirette: alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette in Sviz- zera, previa deduzione dell’affare ceduto; b. per le imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente attività di rias- sicurazione: a un terzo delle entrate dei premi provenienti dalle attività di riassicurazione, previa deduzione dell’affare retrocesso e delle operazioni di riassicurazione interne al gruppo; c. per le casse malati: alla metà delle entrate dei premi provenienti dai rami assicurativi sottoposti a vigilanza.
4 La tassa complementare dovuta da un gruppo o da un conglomerato assicurativo è
calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al totale lordo dei premi, contabilizzati nel mondo intero, incassati da tutti i gruppi e conglomerati assicurativi sottoposti alla sorveglianza svizzera sulle assicurazioni. La base di calcolo è costitui- ta dal conto annuale consolidato e pubblicato dell’anno che precede l’anno di assog- gettamento. 5 È assoggettata alla tassa l’impresa che è designata come interlocutrice secondo l’articolo 191 capoverso 3 dell’OS11.
Art. 26 Costi degli intermediari assicurativi vincolati I costi per gli intermediari assicurativi vincolati a un’impresa di assicurazione secondo l’articolo 43 capoverso 2 LSA12 sono assunti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati.
Sezione 5: Intermediari assicurativi non vincolati
Art. 27
1 Perogni iscrizione nel registro gli intermediari assicurativi non vincolati a
un’impresa di assicurazione versano una tassa di base annua di 150 franchi. 2 Sono determinanti le iscrizioni nel registro al 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Sezione 6: Organismi di autodisciplina
Art. 28 Tassa di base La tassa di base ammonta a 10 000 franchi per organismo di autodisciplina.
11 RS 961.011 12 RS 961.01
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Art. 29 Tassa complementare 1 L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo e dalla tassa comple- mentare in funzione del numero di tutti gli intermediari finanziari affiliati all’organismo di autodisciplina.
2 La tassa complementare dovuta da un organismo di autodisciplina è calcolata in
funzione della sua quota di partecipazione alla somma dei ricavi lordi di tutti gli organismi di autodisciplina e in funzione della sua quota di partecipazione al numero di tutti gli intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina.
Art. 30 Numero di intermediari finanziari affiliati Il numero di intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina è determinato il 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Art. 31 Ricavo lordo 1 Ilricavo lordo comprende tutte le entrate risultanti da forniture e prestazioni secondo l’articolo 663 del Codice delle obbligazioni13, dedotto il ricavo: a. dai corsi di formazione offerti dagli organismi di autodisciplina; b. dalle revisioni ai sensi della legge del 10 ottobre 199714 sul riciclaggio di denaro (LRD); c. da multe e pene convenzionali. 2 È determinante il risultato ottenuto alla chiusura dei conti dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
3 Per gli organismi di autodisciplina integrati nelle strutture commerciali di
un’associazione professionale o di un’impresa e che non tengono una contabilità separata, ai fini del calcolo della tassa di sorveglianza è determinante la spesa lorda invece del ricavo lordo.
Sezione 7: Intermediari finanziari direttamente sottoposti
Art. 32 Tassa di base La tassa di base ammonta a 500 franchi per intermediario finanziario direttamente sottoposto.
13 RS 220 14 RS 955.0
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Art. 33 Tassa complementare 1 L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto per tre quarti dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo e per un quarto dalla tassa complementare in funzione del numero di relazioni d’affari continue. 2 La tassa complementare dovuta da un intermediario finanziario direttamente sotto- posto è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione alla somma dei ricavi lordi di tutti gli intermediari finanziari direttamente sottoposti e della sua quota di partecipazione al numero complessivo delle relazioni d’affari continue di tutti gli intermediari finanziari direttamente sottoposti.
3 La tassa complementare di un intermediario finanziario direttamente sottoposto
ammonta a 15 000 franchi al massimo.
Art. 34 Ricavo lordo 1 Il ricavo lordo comprende tutte le entrate risultanti da forniture e prestazioni se- condo l’articolo 663 del Codice delle obbligazioni15, conseguite mediante attività sottoposte a vigilanza ai sensi della LRD16. Determinante è il ricavo lordo senza deduzione di riduzioni sulle vendite.
2 Per le imprese commerciali è determinante il ricavo lordo. Esso comprende il
ricavo della vendita dopo deduzione dei prezzi d’acquisto, ma senza deduzione di altre riduzioni sulle vendite. 3 È determinante il risultato ottenuto alla chiusura dei conti dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Sezione 8: Società di audit
Art. 35 Tassa di base
1 La tassa di base annua per le società di audit ammonta a:
a. 5000 franchi per le società che effettuano audit nell’ambito delle banche e delle borse ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a; b. 5000 franchi per le società che effettuano audit nell’ambito degli investi- menti collettivi di capitale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b; c. 5000 franchi per le società che effettuano audit nell’ambito delle assicura- zioni ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c. 2 Le società di audit che sono abilitate a effettuare audit in più ambiti di vigilanza secondo l’articolo 3 devono versare la tassa di base per ciascun ambito, ma per un importo complessivo non superiore ai 10 000 franchi.
15 RS 220 16 RS 955.0
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Art. 36 Tassa complementare 1 Le società di audit versano la tassa complementare in funzione degli onorari realiz- zati per l’audit in relazione alla somma di tutti gli onorari per la revisione di tutte le società di audit. 2 Per il calcolo della tassa complementare sono determinanti gli onorari per l’audit realizzati negli ambiti di vigilanza di cui all’articolo 3, in base alla chiusura dei conti approvata dell’anno che precede l’anno di assoggettamento. 3 Le società di audit comunicano alla FINMA, entro nove mesi dall’ultima chiusura dei conti approvata, gli onorari realizzati per l’audit. 4 Le società di audit, la cui cifra d’affari per onorari non supera i 5 milioni di fran- chi, non pagano alcuna tassa complementare.
Capitolo 4: Riserve
Art. 37 La FINMA costituisce ogni anno riserve per ogni ambito di vigilanza corrispondenti al 10 per cento del totale dei suoi costi annui finché le riserve totali raggiungono o raggiungono di nuovo l’importo di un budget annuo.
Capitolo 5: Disposizioni transitorie e finali
Art. 38 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 Sono abrogate:
a. l’ordinanza del 2 dicembre 199617 sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche; b. l’ordinanza del 26 ottobre 200518 sulla tassa di sorveglianza e sugli emolu- menti dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro.
2 L’OS19 è modificata come segue:
Capitolo 2 del titolo nono (art. 209–214) Abrogato
Art. 39 Disposizione transitoria Il diritto previgente si applica alla riscossione di emolumenti per le procedure che sono in sospeso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
17 RU 1997 38, 2003 3701, 2006 4307 5343 18 RU 2005 5047 19 RS 961.011
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Art. 40 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
15 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (art. 8 cpv. 1)
Tariffe quadro
in franchi
1 Ambito delle banche e delle borse
1.1 Decisione concernente il conferimento di
un’autorizzazione in quanto banca, commerciante di valori mobiliari, borsa o organizzazione analoga alla borsa (art. 2 e 3 della legge dell’8 nov. 193420 sulle banche, LBCR; art. 3 e 10 della legge del 24 mar. 199521 sulle borse, LBVM) 5 000–50 000
1.2 Decisione concernente il conferimento di
un’autorizzazione complementare per banche o commer- cianti di valori mobiliari e decisione concernente una partecipazione qualificata (art. 3 cpv. 5 e 3ter LBCR; art. 10 cpv. 6 LBVM) 2 000–20 000
1.3 Decisione concernente il riconoscimento di un’agenzia di
rating (art. 52 cpv. 1 dell’O del 26 sett. 200622 sui fondi propri, OFoP) 5 000–30 000
1.4 Decisione concernente la revoca dell’autorizzazione in
quanto banca, commerciante di valori mobiliari, borsa o organizzazione analoga alla borsa (art. 37 LFINMA) 10 000–30 000
1.5 Decisione concernente il ritiro del riconoscimento di
un’agenzia di rating (art. 52 cpv. 3 OFoP) 2 000–20 000
1.6 Decisione concernente la designazione della società di
audit e il cambio della società di audit per una banca, un commerciante di valori mobiliari, una borsa o un’organiz- zazione analoga alla borsa (art. 25 cpv. 2 LFINMA) 3 000–30 000
1.7 Decisione concernente la modifica di statuti, contratti di
società o regolamenti di una banca, un commerciante di valori mobiliari, una borsa o un’organizzazione analoga alla borsa (art. 3 cpv. 3 LBCR; art. 3 cpv. 5 e 4 cpv. 2 LBVM) 500–10 000
1.8 Decisione in relazione alla pubblicità delle partecipazioni
secondo gli articoli 20 e 21 LBVM 3 000–30 000
20 RS 952.0 21 RS 954.1 22 RS 952.03
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in franchi
1.9 Procedura relativa all’assoggettamento forzato di persone
fisiche o giuridiche (art. 1 LBCR e art. 2, 3 e 10 LBVM in comb. disp. con art. 37 cpv. 3 LFINMA) 10 000–30 000
1.10 Procedura in relazione alla cessazione volontaria
dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) 2 000– 5 000
2 Ambito degli investimenti collettivi di capitale
2.1 Decisione concernente il conferimento di
un’autorizzazione in quanto direzione di fondo, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gerente patrimoniale o banca depositaria
2.2 Decisione concernente il conferimento di
un’autorizzazione in quanto rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri, sempreché non sia né una banca, né un commerciante di valori mobiliari, né un’impresa di assicurazione, né la direzione di un fondo, né un gerente patrimoniale (art. 13 LICol) 2 000–20 000
2.3 Decisione concernente l’approvazione della modifica dei
documenti organizzativi (statuti, regolamento di organizzazione, regolamento di investimento, contratto della società) della direzione di un fondo, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gerente patrimoniale o di un rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 15 cpv. 1 e
16 LICol) 500–10 000
2.4 Decisione concernente l’approvazione del contratto del
fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi (fondi di investimento, SICAV, SICAF, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale) per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale (art. 15 cpv. 1 lett. a-d e cpv. 2 LICol) 2 000–20 000
2.5 Decisione concernente l’approvazione della modifica del
contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi (art. 16 e 27 LICol) 1 000–10 000
2.6 Decisione concernente l’approvazione della
pubblicizzazione di un investimento collettivo di capitale estero per ciascun investimento collettivo di capitale
23 RS 951.31
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in franchi
mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale (art. 15 cpv. 1 lett. e in comb. disp. con art. 120 LICol) 2 000–20 000
2.7 Decisione concernente l’accertamento della legalità della
modifica dei documenti di un investimento collettivo di capitale estero (art. 15 cpv. 1 lett. e LICol) 1 000–10 000
2.8 Decisione concernente l’autorizzazione ad avviare
l’attività in qualità di distributore (art. 13 e 19 LICol) 1 000–10 000
2.9 Decisione concernente l’approvazione dell’attribuzione di
mandati a periti per la stima di fondi immobiliari (art. 64 LICol) 1 000– 5 000
2.10 Decisione concernente la revoca di un’autorizzazione in
quanto titolare dell’autorizzazione o di un’approvazione secondo la LICol (art. 37 LFINMA) 2 000–20 000
2.11 Procedura relativa all’assoggettamento forzato di persone
fisiche o giuridiche (art. 2 e 6 LICo in comb. disp. con art. 37 cpv. 3 LFINMA) 10 000–30 000
2.12 Decisione concernente la designazione della società di
audit e il cambio della società di audit (art. 25 cpv. 2 LFINMA) 3 000–30 000
2.13 Procedura in relazione alla cessazione volontaria
dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) 2 000– 5 000
3 Ambito delle imprese di assicurazione
3.1 Decisione concernente il conferimento
dell’autorizzazione ad avviare l’attività assicurativa (art. 3
3.2 Decisione concernente il conferimento 2 000–10 000
dell’autorizzazione a esercitare l’attività in un ulteriore ramo assicurativo (art. 3 cpv. 1 e art. 4 LSA)
3.3 Decisione concernente l’approvazione di tariffe e
condizioni generali d’assicurazione (art. 4 cpv. 2 lett. r LSA) 1 000–10 000
3.4 Decisione concernente le partecipazioni e i trasferimenti
nonché le modifiche del piano d’esercizio in relazione con tali transazioni (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 2, 21 e 62 LSA) 5 000–50 000
3.5 Decisioni concernenti altre modifiche del piano
d’esercizio e modifiche nell’attività e nell’organizzazione dell’azienda (art. 4 cpv. 2, 11 cpv. 2 e 27 cpv. 2 LSA;
24 RS 961.01 25 RS 961.011
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3.6 Decisioni in relazione al patrimonio vincolato e alle
disposizioni sugli investimenti (art. 70-95 OS) 500–12 500
3.7 Controlli in loco, ispezioni (art. 47 cpv. 1 LSA) 5 000–50 000
3.8 Provvedimenti conservativi (art. 51 ss. LSA) 1 000–10 000
3.9 Decisioni in relazione alla cessazione volontaria
dell’attività dell’azienda (art. 60 LSA) 500–10 000
3.10 Procedura relativa all’assoggettamento forzato di persone
fisiche o giuridiche (imprese di assicurazione, gruppi, conglomerati; art. 2 LSA in comb. disp. con art. 37 cpv. 3 LFINMA) 2 000–20 000
3.11 Attestazioni di solvibilità e altre attestazioni (art. 1 LSA) 1 000
3.12 Mandati di esami agli uffici di revisione e a terzi (art. 29
cpv. 3 e 46 cpv. 2 LSA) 500– 5 000
3.13 Verifica dei rapporti annuali (art. 25 LSA) 5 000–10 000
4 Ambito degli intermediari assicurativi
4.1 Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, per
persona fisica (art. 43 cpv. 1 LSA) 300
4.2 Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, per
persona giuridica (art. 43 cpv. 1 LSA) 200– 300
4.3 Intervento in caso di attività d’intermediazione proibite
(art. 41 e 51 cpv. 2 lett. g LSA; acc. del 19 dic. 199626 con il Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta) 500–10 000
4.4 Controlli in loco, ispezioni (art. 47 cpv. 1 LSA) 2 000–30 000
5 Ambito degli organismi di autodisciplina
5.1 Procedura di riconoscimento (art. 18 cpv. 1 lett. a e
5.2 Mutazioni (art. 24 cpv. 1 lett. a e c, e art. 24 s. LRD) 200–10 000
5.3 Revisioni (art. 18 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LRD) 3 000–20 000
5.4 Provvedimenti, compresa la revoca del riconoscimento
(art. 18 cpv. 1 lett. a e 20 LRD, nonché art. 31 e 37 LFINMA) 150–20 000
5.5 Procedura in relazione alla cessazione volontaria
dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) 500– 5 000
26 RS 0.961.514 27 RS 955.0
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6 Ambito degli intermediari finanziari direttamente
sottoposti
6.1 Procedura di autorizzazione (art. 14 LRD) 500–10 000
6.2 Mutazioni (art. 14 e 18 lett. b LRD) 200– 2 000
6.3 Provvedimenti, compresa la revoca dell’autorizzazione e la
liquidazione (art. 20 LRD, nonché art. 31 e 37 LFINMA) 200–20 000
6.4 Procedura in relazione alla cessazione volontaria
dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) 100– 1 000
6.5 Procedura relativa all’assoggettamento forzato di persone
fisiche o giuridiche e alla liquidazione (art. 2 cpv. 3 LRD) 100–30 000
7 Ambito delle società di audit
7.1 Abilitazione di una società di audit (art. 26 cpv. 1
LFINMA) 10 000–50 000
7.2 Abilitazione di una società di audit per la verifica dei
gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 26 cpv. 1 LFINMA) 2 000–20 000
7.3 Abilitazione di una società di audit per la verifica secondo
l’articolo 19b LRD 200– 800
7.4 Decisione concernente la revoca dell’abilitazione in
quanto società di audit (art. 37 LFINMA) 3 000–30 000
7.5 Decisione concernente la revoca dell’abilitazione in
quanto società di audit secondo l’articolo 19b LRD (art. 37 LFINMA) 800–10 000
7.6 Abilitazione degli auditor responsabili (art. 26 cpv. 2
LFINMA) 1 000–10 000
7.7 Abilitazione degli auditor responsabili per la verifica dei
gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 26 cpv. 2 LFINMA) 500– 5 000
7.8 Decisione concernente la revoca dell’abilitazione in
quanto auditor responsabile (art. 26 cpv. 2 LFINMA) 1 000–20 000
8 Emolumenti generali
8.1 Decisione secondo gli articoli 29, 31–36 LFINMA e
l’articolo 35 capoverso 3 LBVM 5 000–50 000
8.2 Decisione concernente una richiesta secondo l’articolo 42
o 43 LFINMA o l’articolo 38 LBVM 3 000–15 000
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