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AS 2008 553

Ordinanza concernente gli emolumenti del Servizio d'omologazione di natanti

Ordinanza concernente gli emolumenti del Servizio d’omologazione di natanti

Modifica dell'8 febbraio 2008

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza del 2 luglio 20011 concernente gli emolumenti del Servizio d’omologa- zione di natanti è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DATEC concernente gli emolumenti del Servizio d’omologazione di natanti (OEmSON)

Art. 4 Emolumenti per prestazioni amministrative Gli emolumenti per le seguenti prestazioni amministrative ammontano a: franchi

a. verbale dell’esame tecnico 30.– b. certificato tipo 50.– c. registrazione nel certificato tipo 30.–

Art. 5 Emolumenti per l’esame tecnico

1 L’emolumento di base per l’esame tecnico delle imbarcazioni sportive e delle

imbarcazioni da diporto ammonta a: franchi

a. fino a 10 m di lunghezza 120.– b. oltre 10 m di lunghezza 150.–

1 RS 747.201.55

2007-3109 553

Emolumenti del Servizio d’omologazione di natanti RU 2008

2 Per le imbarcazioni sportive e le imbarcazioni da diporto sono riscossi i seguenti supplementi: franchi

a. per le imbarcazioni con motore entrobordo 30.– b. per il controllo:

1. dell’illuminazione 30.–

2. della protezione delle acque 30.–

3. degli impianti sanitari 30.–

4. degli impianti fissi per il carburante 30.–

5. delle cisterne fisse delle acque nere 30.–

c. per la misurazione del rumore in esercizio 200.– d. per la misurazione delle vele:

1. fino a 15 m2 di superficie velica 100.–

2. oltre 15 m2 di superficie velica 150.–

3 Per le imbarcazioni da diporto sono inoltre riscossi i seguenti supplementi per il calcolo: franchi

a. del numero delle persone 30.– b. della potenza propulsiva 30.– c. del bordo libero 30.– d. della stabilità 30.– 4 Per i controlli successivi sono riscossi solamente gli emolumenti di cui ai capo- versi 2 e 3.

5 Per gli altri natanti l’emolumento è calcolato conformemente all’articolo 7.

Art. 6 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2008.

8 febbraio 2008 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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