AS 2008 561
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Modifica del 13 febbraio 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Gli allegati 2.1, 2.2 e 2.17 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1o marzo 2008.
13 febbraio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 814.81
2007-3060 561
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2008
Allegato 2.1 (art. 3)
Detersivi per tessili
N. 3 cpv. 2 e 7
3 Etichettatura particolare
2 Il contenuto in massa delle sostanze di cui al capoverso 1 deve essere espresso con uno dei seguenti valori percentuali: – inferiore al 5 per cento, – pari o superiore al 5 per cento, ma inferiore al 15 per cento, – pari o superiore al 15 per cento, ma inferiore al 30 per cento, – pari o superiore al 30 per cento. 7 L’etichetta deve essere scritta in almeno una lingua ufficiale, essere ben leggibile e duratura.
N. 5 cpv. 4 lett. c
5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti
4 La scheda dei dati relativi agli ingredienti deve contenere le seguenti indicazioni:
c. tutti gli ingredienti in ordine decrescente in funzione del loro contenuto in peso, secondo la suddivisione seguente: – pari o superiore al 10 per cento, – pari o superiore all’1 per cento, ma inferiore al 10 per cento, – pari o superiore allo 0,1 per cento, ma inferiore all’1 per cento, – inferiore allo 0,1 per cento;
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2008
Allegato 2.2 (art. 3)
Prodotti di pulizia
N. 3 cpv. 2 e 7
3 Etichettatura particolare
2 Il contenuto in massa delle sostanze di cui al capoverso 1 deve essere espresso con uno dei seguenti valori percentuali: – inferiore al 5 per cento, – pari o superiore al 5 per cento, ma inferiore al 15 per cento, – pari o superiore al 15 per cento, ma inferiore al 30 per cento – pari o superiore al 30 per cento. 7 L’etichetta deve essere scritta in almeno una lingua ufficiale, essere ben leggibile e duratura.
N. 5 cpv. 4 lett. c
5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti
4 La scheda dei dati relativi agli ingredienti deve contenere le seguenti indicazioni:
c. tutti gli ingredienti in ordine decrescente in funzione del loro contenuto in peso, secondo la suddivisione seguente: – pari o superiore al 10 per cento, – pari o superiore all’1 per cento, ma inferiore al 10 per cento, – pari o superiore allo 0,1 per cento, ma inferiore all’1 per cento, – inferiore allo 0,1 per cento;
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2008
Allegato 2.17 (art. 3)
Materiali legnosi
N. 2
2 Divieti
I materiali legnosi non possono essere immessi sul mercato dal fabbricante se il contenuto in massa delle seguenti sostanze è superiore ai valori limite elencati:
Sostanza Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca
Arsenico (As) 25 Piombo (Pb) 90 Cadmio (Cd) 50 Mercurio (Hg) 25 Benzo(a)pirene (n. CAS 50-32-8) 0,5 Pentaclorofenolo (PCP, n. CAS 87-86-5) 5