AS 2008 5613
Ordinanza che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
Ordinanza che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
del 20 novembre 2008
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ordina:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza della CFB del 21 dicembre 20061 sugli investimenti
collettivi di capitale
Titolo Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA)
Ingresso L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visti gli articoli 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 71 capoverso 2, 91 e
128 capoverso 2 della legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi
(LICol), ordina:
Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza sono sostituite le espressioni «autorità di sorveglianza» e «auto- rità di vigilanza» con «FINMA», «revisione» con «audit», «spese di revisione» con «spese di audit», «rapporto di revisione» con «rapporto di audit», «ufficio di revi- sione» con «società di audit» e «revisione intermedia» con «audit intermedio». Vanno effettuate anche le relative modifiche grammaticali.
2008-2549 5613
Adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza RU 2008
Titoli delle sezioni nel Titolo 3, Capitolo 1 Abrogati
Art. 83 Riferimento (art. 128 cpv. 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari3)
Art. 84–89 Abrogati
Art. 90 Rubrica Concetto di audit dei conti annuali
Art. 91–98 Abrogati
Art. 99 Riferimento e cpv. 5 (art. 128 cpv. 1 e 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari4) 5 In caso di inadempienze o irregolarità di minore importanza, segnatamente quelle che in nessun modo mettono in pericolo il patrimonio dell’investimento collettivo, la società di audit può, anziché informare senza indugio la FINMA, procedere secondo l’articolo 27 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20075 sulla vigilanza dei mercati finanziari. La regolarizzazione di tali inadempienze o irregolarità di minore impor- tanza deve essere menzionata nel rapporto di audit particolareggiato.
Art. 100 e 101 Abrogati
Art. 102 Riferimento e cpv. 4 e 5 (art. 128 cpv. 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari6)
4 e 5 Abrogati
3 RS 956.161 4 RS 956.161 5 RS 956.1 6 RS 956.161
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Art. 103 Riferimento e cpv. 3 (art. 128 cpv. 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari7) 3 Per gli audit particolareggiati la società di audit di una SICAV eterogestita si basa sui rapporti di audit corrispondenti della società di audit della direzione incaricata.
Art. 104–108 Riferimento (art. 128 cpv. 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari8)
Art. 109 Riferimento e cpv. 2 e 3 (art. 128 cpv. 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari9)
2 Per la SICAV e la SICAF, il rapporto succinto può anche comprendere l’allesti-
mento del rapporto dell’ufficio di revisione del diritto della società anonima ai sensi dell’articolo 728 CO10.
3 La FINMA può riconoscere valida un’attestazione standard dell’associazione
professionale degli uffici di revisione.
2. Ordinanza del 21 ottobre 199611 sulle banche estere
Titolo Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA)
Ingresso L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visto l’articolo 2 capoverso 2 della legge dell’8 novembre 193412 sulle banche (LBCR), ordina:
Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza sono sostituite le espressioni «Commissione delle banche» con «FINMA», «rapporto di revisione» con «rapporto di audit» e «ufficio di revisione» con «società di audit». Vanno effettuate anche le relative modifiche grammaticali.
7 RS 956.161 8 RS 956.161 9 RS 956.161 10 RS 220 11 RS 952.111 12 RS 952.0
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3. Ordinanza del 30 giugno 200513 sul fallimento bancario
Titolo Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sul fallimento di banche e di commercianti di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sul fallimento bancario, OFB-FINMA)
Ingresso L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visto l’articolo 34 capoverso 3 della legge dell’8 novembre 193414 sulle banche (LBCR), ordina:
Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza l’espressione «Commissione delle banche» è sostituita con «FINMA».
Art. 5 cpv. 4 4 Il liquidatore del fallimento può subordinare la consultazione degli atti a una dichiarazione ai sensi del capoverso 3 e previa comminatoria delle pene di cui agli articoli 48 della legge del 22 giugno 200715 sulla vigilanza dei mercati finanziari e
292 del codice penale16.
4. Ordinanza CFB del 18 dicembre 200217 sul riciclaggio di denaro
Titolo Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e degli investimenti collettivi (Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 1)
13 RS 952.812.32 14 RS 952.0 15 RS 956.1 16 RS 311.0 17 RS 955.022
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Ingresso L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visto l’articolo 17 della legge del 10 ottobre 199718 sul riciclaggio di denaro (LRD), ordina:
Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza sono sostituite le espressioni «Commissione delle banche» e «Commissione federale delle banche» con «FINMA», «revisore esterno» con «società di audit», «revisione» con «audit» e «rapporto di revisione» con «rapporto di audit». Vanno effettuate anche le relative modifiche grammaticali.
Art. 13 cpv. 2 lett. b
2 Il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro:
b. sorveglia, in accordo con l’organo di revisione interno, la società di audit e i responsabili di linea, l’applicazione delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
5. Ordinanza dell’UFAP del 24 ottobre 200619 sulla lotta contro
il riciclaggio di denaro
Titolo Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle assicurazioni private (Ordinanza 2 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 2)
Ingresso L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visto l’articolo 17 della legge del 10 ottobre 199720 sul riciclaggio di denaro (LRD), ordina:
18 RS 955.0 19 RS 955.032 20 RS 955.0
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Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza sono sostituite le espressioni «autorità di sorveglianza» e «auto- rità di vigilanza» con «FINMA», «ufficio di revisione» e «ufficio di revisione ester- no» con «società di audit». Vanno effettuate anche le relative modifiche gramma- ticali.
6. Ordinanza dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio
di denaro del 20 agosto 200221 sull’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario
Titolo Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro (OAIF-FINMA)
Ingresso L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visto l’articolo 41 della legge del 10 ottobre 199722 sul riciclaggio di denaro (LRD), ordina:
Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza l’espressione «l’autorità di controllo» è sostituita con «la FINMA».
7. Ordinanza UFAP del 9 novembre 200523 sulla sorveglianza
Titolo Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA)
21 RS 955.20 22 RS 955.0 23 RS 961.011.1
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Ingresso L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), vista la legge del 17 dicembre 200424 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); vista l’ordinanza del 9 novembre 200525 sulla sorveglianza (OS); in applicazione dell’Accordo del 10 ottobre 198926 tra la Confederazione Svizzera e la CEE concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e dell’Accordo del 19 dicembre 199627 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta e l’intermediazione assicurativa, ordina:
Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza l’espressione «l’autorità di sorveglianza» è sostituita con «la FINMA».
II I seguenti atti normativi sono abrogati:
1. Regolamento del 20 novembre 199728 della Commissione federale delle
banche;
2. Ordinanza del 1o luglio 200529 sul trattamento dei dati AdC LRD.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
20 novembre 2008 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: Eugen Haltiner Peter Viktor Eckert
24 RS 961.01 25 RS 961.011 26 RS 0.961.1 27 RS 0.961.514 28 RU 1998 27, 2003 2223 29 RU 2005 4735
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