AS 2008 5733
Ordinanza che modifica le tariffe d'imposta per il tabacco trinciato nonché per le sigarette e la carta da sigarette
Ordinanza che modifica le tariffe d’imposta per il tabacco trinciato nonché per le sigarette e la carta da sigarette
Modifica del 26 novembre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 settembre 20041 che modifica le tariffe d’imposta per il tabacco trinciato nonché per le sigarette e la carta da sigarette è modificata come segue:
Art. 2 La tariffa d’imposta per le sigarette e la carta da sigarette secondo l’allegato IV della legge federale del 21 marzo 1969 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:
Allegato IV capoverso 1 primo trattino L’imposta ammonta: – per le sigarette a 10,942 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma alme- no 19,067 centesimi il pezzo;
Art. 3
1 Fino al 28 febbraio 2009 i produttori e gli importatori possono dichiarare
all’aliquota d’imposta previgente la quantità di sigarette al vecchio prezzo, maggio- rata del 5 per cento rispetto a quella mediamente venduta l’anno precedente sull’arco di tre mesi. 2 Fino al 28 febbraio 2009 le sigarette destinate all’esportazione sono assoggettate alla tariffa d’imposta previgente. 3 Le sigarette al nuovo prezzo prodotte e importate fino al 28 febbraio 2009 sono assoggettate alla nuova tariffa d’imposta.
1 RS 641.310
2008-2611 5733
Ordinanza che modifica le tariffe d’imposta per il tabacco trinciato RU 2008 nonché per le sigarette e la carta da sigarette
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 20082.
26 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 La presente modifica è stata pubblicata in via straordinaria il 28 nov. 2008
(art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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