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AS 2008 5733

Ordinanza che modifica le tariffe d'imposta per il tabacco trinciato nonché per le sigarette e la carta da sigarette

Ordinanza che modifica le tariffe d’imposta per il tabacco trinciato nonché per le sigarette e la carta da sigarette

Modifica del 26 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 settembre 20041 che modifica le tariffe d’imposta per il tabacco trinciato nonché per le sigarette e la carta da sigarette è modificata come segue:

Art. 2 La tariffa d’imposta per le sigarette e la carta da sigarette secondo l’allegato IV della legge federale del 21 marzo 1969 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:

Allegato IV capoverso 1 primo trattino L’imposta ammonta: – per le sigarette a 10,942 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma alme- no 19,067 centesimi il pezzo;

Art. 3

1 Fino al 28 febbraio 2009 i produttori e gli importatori possono dichiarare

all’aliquota d’imposta previgente la quantità di sigarette al vecchio prezzo, maggio- rata del 5 per cento rispetto a quella mediamente venduta l’anno precedente sull’arco di tre mesi. 2 Fino al 28 febbraio 2009 le sigarette destinate all’esportazione sono assoggettate alla tariffa d’imposta previgente. 3 Le sigarette al nuovo prezzo prodotte e importate fino al 28 febbraio 2009 sono assoggettate alla nuova tariffa d’imposta.

1 RS 641.310

2008-2611 5733

Ordinanza che modifica le tariffe d’imposta per il tabacco trinciato RU 2008 nonché per le sigarette e la carta da sigarette

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 20082.

26 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 La presente modifica è stata pubblicata in via straordinaria il 28 nov. 2008

(art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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