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AS 2008 5797

Ordinanza sugli emolumenti dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare

Ordinanza sugli emolumenti dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ordinanza sugli emolumenti IFSN)

del 9 settembre 2008 approvata dal Consiglio federale il 12 novembre 2008

Il Consiglio dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Consiglio dell’IFSN), visto l’articolo 6 capoverso 6 lettera e della legge federale del 22 giugno 20071 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, ordina:

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza, nonché la tassa di vigilanza dell’Ispettorato federale della sicu- rezza nucleare (IFSN). 2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

Art. 2 Emolumenti

1 L’IFSN riscuote emolumenti:

a. per le decisioni emanate e le prestazioni fornite nel quadro delle sue compe- tenze esecutive nell’ambito della legislazione sull’energia nucleare, della legislazione sulla radioprotezione, della legislazione sulla protezione della popolazione e la protezione civile, nonché delle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose, in particolare per:

1. i nullaosta,

2. le perizie di progetti e i pareri tecnici,

3. l’attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedu-

ra di selezione dei depositi in strati geologici profondi e al programma di gestione delle scorie nucleari,

4. l’esercizio di un’organizzazione interna per i casi di emergenza e di un

servizio di picchetto,

5. le attestazioni legate alle prescrizioni sul trasporto di sostanze radio-

attive,

6. il riconoscimento di certificati per i modelli di colli;

b. per la vigilanza sugli impianti nucleari.

RS 732.222

2008-1838 5797

Odinanza sugli emolumenti IFSN RU 2008

2 La vigilanza sugli impianti nucleari comprende in particolare le seguenti attività:

a. le ispezioni degli impianti nucleari; b. il seguito della messa fuori servizio per revisione; c. la realizzazione delle misurazioni di radiazioni; d. il controllo a distanza dello stato degli impianti e dei dintorni; e. il controllo dei rapporti; f. il coordinamento dello scambio di informazioni tra i gestori di impianti nucleari e l’autorità di vigilanza; g. i pareri relativi alle comunicazioni conformemente alla legge del 21 marzo

20033 sull’energia nucleare e all’applicazione delle misure;

h. la realizzazione dei calcoli di previsione; i. la trattazione di eventi e accertamenti; j. l’attribuzione di licenze al personale degli impianti nucleari.

Art. 3 Tassa di vigilanza 1 I costi non attribuibili direttamente a un impianto nucleare e non coperti dagli emolumenti sono coperti da una tassa di vigilanza.

2 Questi costi comprendono, in particolare, i costi per:

a. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali; b. lo studio dell’evoluzione della scienza e della tecnica nonché la formazione e il perfezionamento relativi; c. l’attuazione e lo sviluppo dell’attività di vigilanza; d. i progetti di ricerca legati alla vigilanza sugli impianti nucleari.

Art. 4 Determinazione degli emolumenti Gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato e applicando un’aliquota media per ora di lavoro pari al massimo a 180 franchi (tariffa media oraria).

Art. 5 Supplementi

1 Un supplemento pari al massimo al 100 per cento dell’emolumento ordinario può

essere riscosso per: a. le decisioni o le prestazioni che, su richiesta degli assoggettati agli emolu- menti, devono essere emanate o fornite urgentemente; b. le ore di lavoro effettuate la domenica, nei giorni festivi o di notte.

2 I supplementi devono essere motivati e indicati separatamente.

3 RS 732.1

Odinanza sugli emolumenti IFSN RU 2008

Art. 6 Esborsi 1 Gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e vengono calcolati separata- mente.

2 I seguenti costi sono considerati esborsi:

a. i costi per la consultazione di terzi; b. i costi di trasmissione e di comunicazione; c. i costi di viaggio e di trasporto; d. i costi d’esercizio.

Art. 7 Riscossione degli emolumenti e delle tasse di vigilanza 1 L’IFSN può riscuotere gli emolumenti e le tasse di vigilanza a cadenza trimestrale.

2 Il conteggio definitivo viene effettuato con la quarta fattura parziale.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

9 settembre 2008 In nome del Consiglio dell’IFSN: Il presidente: Peter Hufschmied

Odinanza sugli emolumenti IFSN RU 2008

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