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AS 2008 5829

Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica

Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica

Modifica del 12 novembre 2008

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

1. gli allegati 1, 3 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa,

2. l’allegato 6 è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 novembre 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

1 RS 910.181

2008-1548 5829

Agricoltura biologica. O del DFE RU 2008

Allegato 1 (art. 1)

Prodotti fitosanitari autorizzati

N. 1 – lotta contro gli insetti mediante trappole o dispenser contenenti feromoni identici a quelli naturali, per esempio tecnica di confusione, feromoni di marcatura – repellenti di origine vegetale e animale – nemici naturali quali vespe solitarie, acari predatori, cimici predatrici, ceci- domie, coccinelle, nematodi – microrganismi naturali e funghi patogeni per gli insetti (organismi non gene- ticamente modificati) – mezzi di lotta meccanica quali reti di protezione delle colture, barriere con- tro le limacce, trappole in materiale sintetico ricoperte di colla, fasce collose protettive – sostanze prodotte da microrganismi naturali (organismi non geneticamente modificati): spinosad

N. 2 – bicarbonato di potassio – farina di senape – lecitina (non estratta da organismi geneticamente modificati) – oli vegetali, per esempio olio di menta, di pino, di carvi e di finocchio (anche per l’inibizione della germinazione) – permanganato di potassio, solo per alberi da frutto e vite – preparati a base di argilla – preparati a base di sapone – preparati a base di zolfo – preparati inorganici a base di rame rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido di rame, octanoato di rame – quantitativo annuo massimo di 4 kg di rame-metallo per ettaro – viticoltura: quantitativo annuo massimo di 6 kg di rame-metallo per ettaro. Sull’arco di cinque anni consecutivi 20 kg di rame-metallo per ettaro al massimo; il bilancio viene stilato a partire dal 1° gennaio 2002

5830

Agricoltura biologica. O del DFE RU 2008

Allegato 3 (art. 3)

Ingredienti e sostanze ausiliarie per la lavorazione autorizzati

Parte B.1

Denominazione Preparazione di derrate alimentari di Preparazione di derrate alimentari di origine vegetale origine animale

… Etilene Autorizzato soltanto per lo sverdimento di banane, kiwi e cachi; sverdimento degli agrumi, unicamente nell’ambito di una strategia mirante a prevenire gli attacchi della mosca della frutta; induzione della fioritura dell’ananas; inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle; autorizzato in caso di necessità riconosciuta …

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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2008

Allegato 5 (art. 4a cpv. 1)

Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione degli animali da reddito

Devono essere soddisfatte le esigenze previste dal programma URA dell’ordinanza del 25 giugno 20082 sui programmi etologici. Per i caprini e gli ovini che non rien- trano nella definizione dell’articolo 2 lettere c e d dell’ordinanza del 25 giugno 2008 sui programmi etologici, le esigenze si applicano per analogia.

2 RS 910.132.4

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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2008

Allegato 6 (art. 4a cpv. 2)

Esigenze poste alla corte e all’area con clima esterno

1. Corte per animali delle specie bovina, ovina e caprina

(produzione di latte e di carne) Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all’allegato 5 numeri 3, 4 e 5 dell’ordi- nanza del 25 giugno 20083 sui programmi etologici. Per i caprini e gli ovini che non rientrano nella definizione dell’articolo 2 lettere c e d dell’ordinanza del 25 giugno

2008 sui programmi etologici, le esigenze si applicano per analogia.

2. Superficie totale per animali della specie suina

Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti la corte di cui all’allegato 5 numero 6 dell’ordinanza del 25 giugno 2008 sui programmi etologici.

Animali Superficie totale (stalla e corte) almeno … m2/animale

Scrofe da allevamento non in lattazione 2,8 Verri da allevamento 10 Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg 1,65 Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg 1,10 Suinetti svezzati 0,80

3. Area con clima esterno per il pollame da reddito

Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 25 giugno 2008 sui programmi etologici.

3 RS 910.132.4

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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2008

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