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AS 2008 5843

Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino

Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del 12 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 1 e 1bis

1 L’esecuzione del controllo è affidata alla fondazione «Controllo svizzero del

commercio di vino» (organo di controllo federale). 1bis L’organo di controllo federale agisce conformemente all’accordo di prestazione dell’Ufficio federale. L’accordo definisce segnatamente gli obblighi dell’organo di controllo federale, la sorveglianza e la protezione dei dati.

Art. 37 Abrogato

Art. 41 Sorveglianza L’organo di controllo federale è sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento.

II L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

1 RS 916.140

2008-2118 5843

Ordinanza sul vino RU 2008

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Ordinanza sul vino RU 2008

Allegato 3

Denominazioni tradizionali Le denominazioni tradizionali sono: Dôle (VS) Dorin (VD) Ermitage du Valais o Hermitage du Valais (VS) Fendant (VS) Goron (VS) Johannisberg du Valais (VS) Malvoisie du Valais (VS) Nostrano (TI) Salvagnin (VD) Païen o Heida (VS)

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