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AS 2008 595

Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica

Ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA)

Modifica del 13 febbraio 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 19941 sull’infrastruttura aeronautica è modificata come segue:

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intendono per: a. aerodromo: superficie definita su terra o sull’acqua, comprendente qualsiasi costruzione o installazione, denominata impianto d’aerodromo, destinata ad essere utilizzata per l’atterraggio, il decollo, lo stazionamento e la manuten- zione di aeromobili, il traffico di passeggeri e il trasbordo di merci; b. aerodromo IFR: aerodromo nel quale è possibile atterrare e decollare secon- do le regole del volo strumentale; c. aeroporto: aerodromo dove vige l’obbligo di ammettere utenti; d. area d’atterraggio: terreno utilizzato per effettuare atterraggi esterni; e. area d’atterraggio in montagna: area d’atterraggio, designata espressamen- te, situata ad un’altitudine superiore a 1100 m; f. atterraggi esterni: atterraggi e decolli fuori degli aerodromi; g. campo d’aviazione: aerodromo dove non vige l’obbligo di ammettere utenti; h. capo d’aerodromo: persona designata dall’esercente dell’aerodromo cui l’Ufficio federale dell’aviazione civile (ufficio) ha conferito determinati compiti di sorveglianza; i. catasto delle superfici soggette a misurazione: accertamento ufficiale delle superfici soggette a misurazione conformemente all’allegato 15 della Con- venzione del 7 dicembre 19442 relativa all’aviazione civile internazionale e alle relative norme applicative per un aerodromo IFR;

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j. catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli: accertamento ufficiale delle superfici di limitazione degli ostacoli conformemente all’allegato 14 della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile interna- zionale e alle relative norme applicative per un aerodromo, un impianto della navigazione aerea o una traiettoria di volo; k. impianti accessori: costruzioni e impianti che non fanno parte dell’aero- dromo; l. impianti d’aerodromo: costruzioni e impianti che, dal punto di vista geogra- fico e funzionale, fanno parte dell’aerodromo per quanto concerne la sua finalità e servono all’esercizio regolamentare e disciplinato; m. impianti della navigazione aerea: impianti radioelettrici di navigazione e telecomunicazione per la gestione e la sicurezza del traffico aereo; n. obbligo di ammettere utenti: obbligo per l’esercente di mettere l’aeroporto a disposizione di tutti gli aeromobili ammessi al traffico interno o internazio- nale in vista di un uso disciplinato, secondo le prescrizioni generali sulla navigazione aerea e le disposizioni particolari previste dalla concessione; o. ostacoli alla navigazione aerea: costruzioni, installazioni, comprese le gru, le funivie, le linee ad alta tensione, antenne, cavi e fili nonché piantagioni che possono ostacolare, mettere in pericolo o impedire la circolazione degli aeromobili o l’esercizio degli impianti della navigazione aerea; p. piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica: secondo l’articolo 13 della legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio, piano settoriale dell’infrastruttura dell’aviazione civile svizzera che ha degli effetti sulla pianificazione del territorio; q. superficie di limitazione degli ostacoli: superficie che delimita, in direzione del suolo, lo spazio aereo che deve restare libero da ostacoli affinché la sicu- rezza del traffico aereo sia garantita; r. TMA: regione di controllo terminale (terminal control area).

Art. 3 cpv. 1bis e 3 1bis Le norme e raccomandazioni dell’Organizzazione dell’aviazione civile inter- nazionale (OACI) che figurano negli allegati 3, 4, 10, 11, 14 e 15 (allegati OACI) della Convenzione del 7 dicembre 19444 relativa all’aviazione civile internazionale, comprese le relative prescrizioni tecniche, sono direttamente applicabili agli aero- dromi, agli ostacoli alla navigazione aerea, alla misurazione del terreno e alla costruzione degli impianti della navigazione aerea. Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell’articolo 38 della Convenzione.

3 RS 700 4 RS 0.748.0

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3 Per concretizzare le norme e le raccomandazioni internazionali di cui ai capo-

versi 1bis e 2, l’ufficio può emanare prescrizioni (direttive e istruzioni) per un elevato standard di sicurezza. Se queste prescrizioni sono attuate, si presuppone che i requi- siti fissati dalle norme e raccomandazioni internazionali siano soddisfatti. Se si deroga alle prescrizioni, si deve fornire all’ufficio la prova che i requisiti sono soddisfatti in altro modo.

Art. 3b cpv. 2bis 2bis Per esercitare la loro attività di vigilanza, le persone che lavorano per l’ufficio e per Skyguide SA hanno il diritto di accedere in qualsiasi momento agli impianti dell’infrastruttura aeronautica. I diritti di accesso eventualmente necessari devono essere rilasciati gratuitamente a queste persone.

Art. 8 Stazione per la preparazione del volo 1 In ogni aerodromo, un incaricato dell’ufficio provvede all’installazione, all’eserci- zio e alla manutenzione di una stazione per la preparazione del volo destinata ai piloti.

2 L’esercente dell’aerodromo mette a disposizione la necessaria infrastruttura.

3 L’esercente dell’aerodromo versa all’incaricato dell’ufficio una contropartita a copertura dei costi per l’installazione, l’infrastruttura e la manutenzione della stazio- ne per la preparazione del volo. 4 L’incaricato può fissare come contropartita un importo forfettario. Nel farlo, tiene conto del tipo di utilizzazione e dell’entità della manutenzione per aerodromo. L’importo forfettario fissato come contropartita deve essere approvato dall’ufficio. 5 In caso di perturbazioni dell’esercizio, l’esercente dell’aerodromo è tenuto a darne immediatamente comunicazione all’incaricato dell’ufficio.

Art. 9a Obbligo di rilevazione e di fornitura dei dati 1 L’esercente dell’aerodromo rileva e trasmette all’ufficio i dati relativi all’esercizio necessari per lo svolgimento dell’attività di vigilanza. Fra essi figurano in particolare i dati necessari a fini di protezione dell’ambiente e statistici. 2 L’ufficio disciplina, attraverso direttive, i dettagli, in particolare per quanto riguar- da la qualità dei dati da fornire.

Art. 15 cpv. 2 2 Se non si pronuncia in merito al trasferimento entro 30 giorni, l’ufficio perde il diritto di sollevare obiezioni.

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Art. 23a Manuale dell’aerodromo e gestione della sicurezza 1 Gli aeroporti e l’aerodromo di San Gallo-Altenrhein devono presentare all’ufficio, per approvazione, un manuale dell’aerodromo corrispondente al documento OACI n.

9774 «Manual on Certification of Aerodromes»5 e dimostrare di essere in grado di

gestire l’aerodromo secondo quanto riportato nel manuale stesso. 2 Essi devono dimostrare all’ufficio di essere in grado di esercitare un sistema di gestione della sicurezza funzionante, conformemente al documento OACI n. 9859 «Safety Management Manual»6. 3 L’esercente dell’aerodromo aggiorna regolarmente il manuale dell’aerodromo e il sistema di gestione della sicurezza. Negli aerodromi con traffico internazionale di linea e charter, deve fornire almeno ogni tre anni all’ufficio la prova che l’aerodromo è gestito secondo queste prescrizioni. Negli altri aerodromi, deve forni- re questa prova almeno ogni cinque anni.

4 Per verificare le prove, l’ufficio può effettuare degli audit.

Art. 24 lett. c–e La domanda per ottenere l’approvazione iniziale o la modifica di un regolamento d’esercizio deve comprendere: c. se vi sono effetti sull’esercizio dell’aerodromo: la prova che i requisiti della sicurezza della navigazione aerea sono soddisfatti e tutti i dati necessari ad adeguare o determinare il catasto di limitazione degli ostacoli; d. se vi sono effetti sull’esposizione al rumore: tutti i dati necessari a definire le immissioni foniche consentite, conformemente all’articolo 37a dell’ordi- nanza del 15 dicembre 19867 contro l’inquinamento fonico; e. se del caso, i progetti delle zone di sicurezza dell’aeroporto da modificare.

Art. 25 cpv. 1 lett. e, f, nonché cpv. 2

1 Il regolamento d’esercizio e le sue modifiche sono approvati se:

e. nel caso degli aeroporti, i piani delle zone di sicurezza sono esposti al pub- blico o, nel caso dei campi d’aviazione, il catasto delle superfici di limita- zione degli ostacoli è stato allestito; f. sono soddisfatti i presupposti per garantire la sicurezza di cui all’arti- colo 23a.

2 Una volta approvato, il regolamento d’esercizio diventa vincolante.

5 Questo documento può essere consultato in lingua francese o inglese presso l’ufficio. Può anche essere ordinato o richiesto in abbonamento nelle librerie o presso l’OACI. 6 Questo documento può essere consultato in lingua francese o inglese presso l’ufficio. Può anche essere ordinato o richiesto in abbonamento nelle librerie o presso l’OACI. 7 RS 814.41

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Art. 25a Pubblicazione Le principali prescrizioni concernenti l’uso dell’aerodromo sono pubblicate nel- l’AIP. Fra esse figurano, in particolare, le prescrizioni di cui all’articolo 23 lettere b, c, d, nella misura in cui riguardano gli aeromobili.

Art. 28 cpv. 2–6 2 Il capoverso 1 non si applica ai progetti di costruzione che, secondo le disposizioni del rimanente diritto federale, richiedono un’autorizzazione o un’approvazione.

3 Tuttii progetti di costruzione devono essere portati a conoscenza dell’ufficio

almeno dieci giorni lavorativi prima dell’inizio dei relativi lavori. 4 L’ufficio comunica all’esercente dell’aerodromo, entro dieci giorni lavorativi, se intende sottoporre il progetto a un esame specifico della navigazione aerea. In questo caso, il progetto può essere eseguito solo dopo la conclusione di tale esame. 5 Per il resto l’esercente dell’aerodromo è responsabile del rispetto delle disposizioni del diritto federale. 6 Non sono necessarie autorizzazioni e piani cantonali. L’esercente dell’aerodromo tiene conto del diritto cantonale nella misura in cui esso non limita in maniera spro- porzionata la costruzione e l’esercizio dell’aerodromo.

Art. 29 Impianti accessori

1 Agli impianti accessori si applica la procedura cantonale di autorizzazione di

costruzione.

2 Il servizio cantonale competente porta la domanda di costruzione a conoscenza

dell’ufficio. 3 L’ufficio controlla se si tratta di un impianto d’aerodromo o di un impianto acces- sorio, e comunica all’autorità cantonale, entro dieci giorni lavorativi dopo aver ricevuto la documentazione completa, se intende sottoporre il progetto a un esame specifico della navigazione aerea. In questo caso, la licenza edilizia può essere rilasciata solo dopo la conclusione di tale esame da parte dell’ufficio.

Titolo prima dell’art. 29c Sezione 8: Capo d’aerodromo

Art. 29c Nomina, autorizzazione e revoca

1 L’esercente dell’aerodromo nomina un capo d’aerodromo. Successivamente,

comunica la persona nominata all’ufficio. 2 L’ufficio rilascia l’autorizzazione se la persona in questione dispone delle capacità necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

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3 L’ufficio può revocare l’autorizzazione se la persona in questione viola ripetuta- mente i suoi obblighi.

4 Il Dipartimento può disciplinare i dettagli.

Art. 29d Responsabilità 1 Il capo d’aerodromo è responsabile dello svolgimento dei compiti indicati nella presente sezione, e del rispetto delle prescrizioni concernenti le misure di sicurezza (safety) e le misure di protezione (security), nonché di quanto disposto dall’ufficio al riguardo. 2 Il capo d’aerodromo è l’interlocutore dell’ufficio presso l’aerodromo per questo ambito di responsabilità. 3 Il Dipartimento può disciplinare i dettagli. Esso può stabilire ulteriori compiti al fine di consentire un allineamento alle norme internazionali.

Art. 29e Organizzazione dell’aerodromo 1 Il capo d’aerodromo disciplina l’organizzazione tecnica e d’esercizio dell’aero- dromo. 2 Egli dà il via libera all’esercizio oppure lo limita, e dispone la comunicazione a tale riguardo. 3 Egli si adopera affinché le notizie aeronautiche relative all’aerodromo siano cor- rette, e dispone eventualmente le relative pubblicazioni.

Art. 29f Obbligo di comunicazione 1 Il capo d’aerodromo comunica senza indugio per iscritto all’ufficio le modifiche durature o temporanee delle condizioni di operatività dell’aerodromo. 2 Egli comunica senza indugio all’ufficio gli eventi straordinari e le situazioni aventi rilievo per la sicurezza che si verificano presso l’aerodromo e che comportano l’interruzione o la limitazione dell’esercizio.

Art. 29g Comando

1 Tutte le persone nell’aerodromo sono tenute a seguire le istruzioni del capo

d’aerodromo. 2 Il capo d’aerodromo sorveglia il rispetto delle disposizioni contenute negli atti normativi generali del diritto aeronautico, nella concessione o nell’autorizzazione d’esercizio e nel regolamento d’esercizio, nonché il rispetto delle disposizioni parti- colari dell’ufficio. 3 Egli si adopera affinché le violazioni delle norme del diritto aeronautico siano comunicate immediatamente per iscritto all’ufficio. 4 In caso di gravi violazioni delle norme del diritto aeronautico, il capo d’aerodromo è autorizzato a ritirare le licenze di volo ai colpevoli. Entro due giorni, egli le tra- smette all’ufficio insieme ad un rapporto scritto.

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5 Se un membro dell’equipaggio dà segni di ebrietà o di essere sotto l’effetto di stupefacenti o di sostanze psicotrope, il capo d’aerodromo ordina l’adozione di misure adeguate e chiede immediatamente l’intervento della polizia. La polizia può disporre l’effettuazione di un esame del sangue.

Art. 29h Verifiche a campione e controlli 1 Il capo d’aerodromo è autorizzato ad effettuare verifiche a campione sulle licenze degli equipaggi e sui documenti di volo degli aeromobili nazionali ed esteri nonché, se si sospettano irregolarità o carenze tecniche, a svolgere controlli secondo le disposizioni dell’ufficio. 2 Il capo d’aerodromo nega il permesso di decollo se un equipaggio o un aeromobile non dispone delle licenze o dei documenti di volo necessari e validi, oppure se un aeromobile presenta una carenza tecnica. 3 Il capo d’aerodromo segnala senza indugio all’ufficio i casi di cui al capoverso 2.

Art. 29i Licenze e tasse 1 Il capo d’aerodromo esamina le domande di rinnovo delle licenze per il personale di volo e di terra e ne attesta la correttezza sulla base delle direttive dell’ufficio. 2 Riscuote le tasse conformemente all’ordinanza del 28 settembre 20078 sugli emo- lumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile.

Art. 32 cpv. 3 3 Il Dipartimento può disciplinare i dettagli. In particolare, può stabilire le modalità di calcolo delle tasse e delle emissioni.

Art. 39 Principi 1 I decolli e gli atterraggi di voli non commerciali sono vietati fra le ore 22 e le ore 6.

2 I decolli e gli atterraggi di voli commerciali sono limitati fra le ore 22 e le ore 6 conformemente alle prescrizioni degli articoli 39a e 39b. 3 Le imprese di trasporti aerei esercitano la massima moderazione nella pianifica- zione dei voli fra le ore 22 e le ore 6. 4 Il numero dei decolli e degli atterraggi fra le ore 22 e le ore 6, nonché i tipi di aeromobili impiegati, devono figurare nella statistica degli aerodromi.

8 RS 748.112.11

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Art. 39d Eccezioni

1 Non sottostanno a limitazioni:

a. gli atterraggi d’emergenza; b. i decolli o gli atterraggi per voli di ricerca e di salvataggio, voli delle aero- ambulanze e degli aeromobili adibiti a compiti di polizia, voli per l’aiuto in caso di catastrofe; c. i decolli o gli atterraggi di aeromobili militari svizzeri; d. i decolli o gli atterraggi di aeromobili di Stato autorizzati dall’Ufficio fede- rale. 2 In caso di eventi straordinari non previsti, l’esercente dell’aerodromo può concede- re deroghe alle disposizioni di cui all’articolo 39 capoversi 1 e 2. Egli comunica queste deroghe all’ufficio. 3 In occasione di importanti eventi di carattere internazionale l’ufficio può concedere deroghe alle disposizioni dell’articolo 39 capoversi 1 e 2, nonché degli articoli 39a e 39b, nella misura in cui ciò risulti necessario per ragioni di sicurezza, in particolare per evitare manifestazioni violente. L’ufficio decide dietro proposta degli organi o delle autorità responsabili della sicurezza, dopo aver sentito i Cantoni e gli aero- dromi interessati.

Titolo prima dell’art. 58a Titolo quinto: Dati relativi agli ostacoli alla navigazione aerea e dati del terreno Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 58a Priorità della legislazione sulla geoinformazione Le disposizioni del presente titolo si applicano nella misura in cui la legislazione sulla geoinformazione non dispone diversamente.

Art. 58b Competenze 1 L’ufficio tiene un elenco degli ostacoli alla navigazione aerea notificati o rilevati.

2 L’ufficio può affidare a terzi l’aggiornamento e la gestione dei dati relativi agli ostacoli alla navigazione aerea. Esso sorveglia lo svolgimento di queste attività. 3 I dati del terreno sono rilevati, aggiornati e amministrati dall’Ufficio federale di topografia. 4 L’ufficio può prendere accordi con autorità estere in merito al rilevamento e alla misurazione del terreno e degli ostacoli alla navigazione aerea, nonché all’aggior- namento e all’amministrazione dei relativi dati in corrispondenza delle TMA tran- sfrontaliere o in un raggio di 45 km intorno agli aerodromi IFR (Area 2 secondo

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l’allegato 15 OACI9). L’Ufficio federale di topografia viene coinvolto nelle trattati- ve nella misura in cui esse riguardano il terreno.

Titolo prima dell’art. 59 Abrogato

Art. 59 Servizio cantonale I Cantoni designano i servizi cantonali incaricati di ricevere le notifiche concernenti gli ostacoli alla navigazione aerea, di esaminarle dal punto di vista formale e di trasmetterle all’ufficio.

Art. 60 Obbligo di collaborazione Le autorità cantonali e comunali nonché i proprietari di ostacoli e gli esercenti degli aerodromi assistono l’ufficio o i terzi da esso incaricati mettendo a disposizione tutti i documenti e le informazioni necessari.

Art. 61 Pubblicazione 1 L’ufficio può pubblicare dati, informazioni e comunicazioni concernenti gli osta- coli alla navigazione aerea. 2 Esso può incaricare terzi della pubblicazione; in tal caso sorveglia lo svolgimento di queste attività.

Art. 62 Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli 1 L’esercente dell’aerodromo allestisce un progetto del catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli e richiede all’ufficio di porlo in vigore. 2 L’ufficio trasmette il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli ai Cantoni e ai Comuni. Questi tengono conto del catasto nel loro ordinamento pianificatorio, determinano gli oggetti sottoposti all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 63 e informano i relativi proprietari e il servizio cantonale. 3 L’esercente dell’aerodromo verifica periodicamente il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli, trasmette i risultati dell’esame all’ufficio e richiede a quest’ultimo le necessarie modifiche. Negli aerodromi IFR la verifica si svolge almeno ogni cinque anni, negli altri aerodromi almeno ogni dieci anni.

4 Il Dipartimento può disciplinare i dettagli.

9 RS 0.748.0

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Art. 62a Catasto delle superfici soggette a misurazione 1 L’ufficio allestisce il catasto delle superfici soggette a misurazione e lo trasmette ai Cantoni e ai Comuni interessati. 2 I Cantoni e i Comuni tengono conto del catasto nel loro ordinamento pianificatorio, determinano gli oggetti sottoposti all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 63 e informano i relativi proprietari e il servizio cantonale.

Titolo prima dell’art. 62b Capitolo 2: Obbligo di notifica

Art. 62b Modifica del terreno negli aerodromi IFR

1 L’esercente di un aerodromo IFR comunica senza indugio all’Ufficio federale di

topografia ogni modifica di rilievo del terreno nell’aerodromo trasmettendo i relativi dati di misurazione (Area 3 e Area 4 secondo l’allegato 15 OACI10).

2 L’esercente

dell’aerodromo effettua la misurazione della modifica del terreno conformemente all’allegato 15 OACI e a proprie spese.

Titolo prima dell’art. 63 Abrogato

Art. 63 Costruzione e modifica di ostacoli da parte del proprietario 1 Il proprietario deve notificare la costruzione o la modifica di edifici, impianti e piantagioni se l’opera: a. raggiunge un’altezza o una distanza dal suolo, misurata perpendicolarmente, di 60 m e oltre in una zona edificata; b. raggiunge un’altezza o una distanza dal suolo, misurata perpendicolarmente, di 25 m e oltre in un’altra regione; c. attraversa una superficie determinante del catasto di limitazione degli osta- coli; d. attraversa una superficie determinante del catasto delle superfici soggette a misurazione. 2 Il proprietario invia la sua notifica al servizio cantonale, a destinazione dell’ufficio. Con la notifica deve presentare la documentazione relativa al progetto comprensiva dei piani. 3 Il Dipartimento può disciplinare i dettagli del processo di notifica. Può segnata- mente precisare i requisiti dei documenti da presentare.

10 RS 0.748.0

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Art. 64 Abrogato

Art. 66 Esame e decisione 1 L’ufficio esamina il progetto. Entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, d’intesa con le Forze aeree, comunica al proprietario, mediante decisione: a. se l’edificio, l’impianto o la piantagione costituiscono un ostacolo; b. se l’edificio, l’impianto o la piantagione possono essere costruiti o modifi- cati; c. se deve essere effettuata una misurazione e quali requisiti essa deve soddi- sfare; d. se occorre adottare misure di sicurezza per agevolare la navigazione aerea (modifica del progetto, pubblicazione, marcatura, segnalazione luminosa) e, se del caso, quali. 2 L’ufficio trasmette una copia della decisione al servizio cantonale competente.

3 Prima del passaggio in giudicato della decisione dell’ufficio non è consentito

iniziare i lavori di costruzione o di modifica di un ostacolo alla navigazione aerea. In caso di urgenza temporale, l’ufficio può accordare una deroga, a condizione che si tratti di una costruzione, un impianto o una piantagione temporanei. 4 Per le procedure di approvazione dei piani sottoposte al diritto federale, i capover- si 1 e 3 si applicano per analogia.

Art. 66a Processo di misurazione Il Dipartimento può disciplinare i dettagli del processo di misurazione. In partico- lare, può stabilire i parametri di qualità della misurazione effettuata ad opera dei proprietari e degli esercenti degli aerodromi IFR.

Art. 66b Misurazione degli ostacoli alla navigazione aerea presso gli aerodromi IFR L’esercente di un aerodromo IFR misura a proprie spese tutti gli ostacoli alla navi- gazione aerea nelle vicinanze delle piste di decollo/atterraggio e di rullaggio (Area 3 secondo l’allegato 15 OACI11).

Art. 70 Spese 1 Le spese di misurazione, marcatura, segnalazione e manutenzione nonché le spese per la rimozione degli impianti fuori servizio sono a carico del proprietario. 2 Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti gli aerodromi IFR (art. 66b).

11 RS 0.748.0

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Art. 71 cpv. 3 3 I catasti delle superfici di limitazione degli ostacoli sono determinanti per stabilire le zone di sicurezza.

Art. 74b Disposizioni transitorie della modifica del 13 febbraio 2008

1 Gli aerodromi di Zurigo, Ginevra, Berna, San Gallo-Altenrhein, Sion e Lugano

devono soddisfare le condizioni di cui al punto 1.4 dell’allegato 14 OACI12 al più tardi entro il 31 dicembre 2009. Gli altri aeroporti devono soddisfare tali condizioni al più tardi entro il 31 dicembre 2012. 2 L’obbligo di notifica e di misurazione cui sono soggetti gli esercenti di aerodromi IFR conformemente all’articolo 62b vale per l’Area 4 secondo l’allegato 15 OACI dal 1° novembre 2008 e, per l’Area 3, dal 1° novembre 2010. 3 Dal 1° novembre 2008, i proprietari di ostacoli alla navigazione aerea situati su tutto il territorio della Confederazione Svizzera (Area 1 secondo l’allegato 15 OACI) possono essere obbligati ad effettuarne la misurazione. In corrispondenza delle TMA o in un raggio di 45 km intorno agli aerodromi IFR (Area 2 secondo l’allegato 15 OACI), la misurazione può essere disposta dal 1° novembre 2010. 4 L’obbligo di misurazione di cui all’articolo 66b, a cui è soggetto l’esercente del- l’aerodromo per la costruzione e la modifica di ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze delle piste di decollo/atterraggio e di rullaggio (Area 3 secondo l’allega- to 15 OACI), vale dal 1° novembre 2010. Gli ostacoli eretti prima di tale data devo- no essere misurati secondo le nuove esigenze entro la data medesima.

II La presente modifica entra in vigore il 15 marzo 2008.

13 febbraio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

12 RS 0.748.0

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