AS 2008 6041
Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche
Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche
Modifica del 26 novembre 2008
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle bevande alcoliche è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 1 Per le bevande alcoliche con un tenore di alcool superiore all’1,2 % in volume, il tenore di alcool deve essere indicato in «% vol». Il tenore effettivo può divergere dal tenore annunciato al massimo dello 0,5 % in volume verso l’alto o verso il basso.
Art. 83 cpv. 2 terzo periodo 2 … L’indicazione del Paese di produzione è disciplinata dall’articolo 15 OCDerr2.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
26 novembre 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin