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AS 2008 607

Ordinanza del DATEC sul capo d'aerodromo

Ordinanza del DATEC sul capo d’aerodromo (Ordinanza sul capo d’aerodromo)

del 13 febbraio 2008

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 29c capoverso 4 e 29d capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 19941 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA), ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. l’autorizzazione a svolgere la funzione di capo d’aerodromo; b. i compiti del capo d’aerodromo.

Sezione 2: Autorizzazione a svolgere la funzione di capo d’aerodromo

Art. 2 Comunicazione all’UFAC

1 L’esercente dell’aerodromo comunica la persona nominata all’Ufficio federale

dell’aviazione civile (UFAC) allegando: a. le generalità complete; b. un estratto aggiornato del casellario giudiziale centrale svizzero e per i citta- dini stranieri, se richiesto dall’UFAC, un corrispondente attestato del Paese d’origine.

Art. 3 Rilascio dell’autorizzazione e licenza 1 L’UFAC rilascia l’autorizzazione a svolgere la funzione di capo d’aerodromo se un esperto dell’UFAC ha stabilito l’idoneità dal punto di vista personale e professionale della persona interessata.

2 L’autorizzazione è rilasciata attraverso l’emissione di una licenza.

RS 748.131.121.8 1 RS 748.131.1; RU 2008 595

2007-1344 607

Ordinanza sul capo d'aerodromo RU 2008

3 La licenza ha una durata di cinque anni ed è valida per un determinato aerodromo.

4 L’UFAC rinnova la licenza su domanda del capo d’aerodromo, se continuano ad

essere soddisfatti i presupposti per l’autorizzazione.

Art. 4 Smarrimento della licenza

1 Il capo d’aerodromo comunica senza indugio all’UFAC lo smarrimento della

licenza.

2 In questo caso, l’UFAC emette una licenza sostitutiva.

Sezione 3: Compiti del capo d’aerodromo

Art. 5 Sorveglianza dell’esercizio, presenza e sostituzione 1 Il capo d’aerodromo organizza la sorveglianza dell’esercizio in conformità della presente ordinanza. 2 Egli è presente sul posto per tutta la durata dell’attività di volo, sempre che essa non consista unicamente in decolli e atterraggi sporadici. 3 Egli può designare uno o più sostituti. La delega a questi ultimi può essere limitata a singole competenze.

Art. 6 Scambio di informazioni 1 Il capo d’aerodromo provvede alla ricezione delle comunicazioni del controllo del traffico aereo e alla trasmissione di comunicazioni ai servizi della circolazione aerea.

2 Egli assicura che le comunicazioni siano diffuse per tempo a livello locale.

3 Se è ricevuto un segnale di emergenza, il capo d’aerodromo verifica se si tratta di un segnale d’emergenza emesso per errore da un aeromobile parcheggiato nell’ae- rodromo. Egli informa l’organo competente secondo il Manuale d’informazione aeronautica (AIP) di tutti gli allarmi ricevuti, compresi quelli lanciati per errore. 4 Il capo d’aerodromo vigila affinché sia garantito l’ascolto della frequenza di emer- genza. Egli se ne assicura prima della chiusura dell’aerodromo o prima di lasciarlo.

Art. 7 Obblighi di pubblicazione e di notificazione Il capo d’aerodromo è tenuto ad adempiere gli obblighi di pubblicazione e di notifi- cazione previsti dal diritto aeronautico anche quando l’AIP stabilisce che l’utiliz- zazione dell’aerodromo da parte di aeromobili richiede l’approvazione dell’eser- cente dell’aerodromo (PPR, Prior Permission Required).

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Art. 8 Preparazione del volo Il capo d’aerodromo provvede affinché, in un locale adatto, siano a disposizione pronti per l’uso gli strumenti, gli apparecchi e le informazioni necessari per la prepa- razione del volo e gli equipaggi possano ivi prepararsi al volo durante gli orari di apertura dell’aerodromo.

Art. 9 Infortuni e incidenti aeronautici 1 Il capo d’aerodromo segnala immediatamente all’Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici, secondo le disposizioni pubblicate nell’AIP, gli infortuni e gli incidenti aeronautici ai sensi degli articoli 1 a 3 dell’ordinanza del 23 novembre 19942 con- cernente le inchieste sugli infortuni e incidenti aeronautici. 2 Il capo d’aerodromo avvisa gli organi competenti se un aeromobile è in ritardo o se vi sono motivi di supporre che abbia avuto un incidente.

Art. 10 Atterraggio di aeromobili provenienti dal territorio doganale estero Se un aeromobile proveniente dal territorio doganale estero atterra in un aerodromo che non è un aerodromo doganale, il capo d’aerodromo informa l’ufficio doganale più vicino (art. 142 cpv. 2 dell’O del 1° nov. 20063 sulle dogane).

Art. 11 Impianti per il carburante 1 Il capo d’aerodromo è responsabile dell’esercizio e del controllo degli impianti per il carburante dell’aerodromo. 2 Egli si conforma alle pertinenti disposizioni dell’UFAC relative alla costruzione e alla manutenzione di impianti per il carburante, nonché al rifornimento degli aero- mobili.

Art. 12 Statistica Il capo d’aerodromo predispone, organizza e sorveglia il rilevamento e la trasmis- sione dei dati statistici secondo le direttive dell’UFAC.

Art. 13 Misurazioni dell’aderenza e dell’attrito negli aerodromi con traffico commerciale 1 Negli aerodromi nei quali operano imprese che effettuano trasporti commerciali di persone o di merci, il capo d’aerodromo esegue misurazioni dell’aderenza secondo le disposizioni dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (OACI). Sono esclusi gli aerodromi con piste in erba.

2 Il capo d’aerodromo esegue le misurazioni dell’aderenza a intervalli di cinque

anni, nonché dopo ogni posa di un nuovo rivestimento.

2 RS 748.126.3 3 RS 631.01

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3 Egli esegue le misurazioni dell’aderenza con un apparecchio secondo il documento OACI n. 9137 «Pavement Surface Condition»4 e trasmette i risultati delle misure all’UFAC. 4 Durante la stagione invernale, egli esegue inoltre le misurazioni dell’attrito con- formemente al documento OACI n. 9137 «Pavement Surface Condition». 5 L’apparecchio di misurazione deve essere calibrato da un’impresa accreditata. Il protocollo di calibrazione deve essere trasmesso all’UFAC per il 1° novembre di ogni anno.

Art. 14 Tenuta di un giornale nei campi d’aviazione 1 Se durante l’orario di apertura il campo d’aviazione non è sorvegliato, il capo d’aerodromo predispone un giornale. 2 Il capo d’aerodromo provvede affinché i comandanti degli aeromobili riportino sul giornale le indicazioni necessarie per il rilevamento dei dati statistici.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 15 La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2008.

13 febbraio 2008 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

4 Questo documento può essere consultato in lingua francese o inglese presso l’UFAC. Può anche essere ordinato o richiesto in abbonamento nelle librerie o presso l’OACI.

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