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AS 2008 6253

Ordinanza sulla protezione degli animali

Correzione

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

del 23 aprile 2008 (RU 2008 2985; RS 455.1)

Allegato 6 N. II 4 (O del 24 nov. 19931 concernente la legge federale sulla pesca) Art. 5b cpv. 2

Invece di: 2 I pesci destinati al consumo che non soddisfano le disposizioni di protezione e che i pescatori giudicano non in grado di sopravvivere devono essere uccisi immediata- mente e rimessi in acqua. Se sono ritenuti in grado di sopravvivere, in deroga all’articolo 100 capoverso 2 primo periodo OPAn, non devono essere uccisi, ma essere rimessi in acqua immediatamente.

Leggasi: 2 I pesci destinati al consumo che non soddisfano le disposizioni di protezione e che i pescatori con la lenza giudicano non in grado di sopravvivere devono essere uccisi immediatamente e rimessi in acqua. Se sono ritenuti in grado di sopravvivere, in deroga all’articolo 100 capoverso 2 primo periodo OPAn, non devono essere uccisi, ma essere rimessi in acqua immediatamente.

16 dicembre 2008 Cancelleria federale

1 RS 923.01

2008-3084 6253

O sulla protezione degli animali. Correzione RU 2008

6254

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