AS 2008 6253
Ordinanza sulla protezione degli animali
Correzione
Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)
del 23 aprile 2008 (RU 2008 2985; RS 455.1)
Allegato 6 N. II 4 (O del 24 nov. 19931 concernente la legge federale sulla pesca) Art. 5b cpv. 2
Invece di: 2 I pesci destinati al consumo che non soddisfano le disposizioni di protezione e che i pescatori giudicano non in grado di sopravvivere devono essere uccisi immediata- mente e rimessi in acqua. Se sono ritenuti in grado di sopravvivere, in deroga all’articolo 100 capoverso 2 primo periodo OPAn, non devono essere uccisi, ma essere rimessi in acqua immediatamente.
Leggasi: 2 I pesci destinati al consumo che non soddisfano le disposizioni di protezione e che i pescatori con la lenza giudicano non in grado di sopravvivere devono essere uccisi immediatamente e rimessi in acqua. Se sono ritenuti in grado di sopravvivere, in deroga all’articolo 100 capoverso 2 primo periodo OPAn, non devono essere uccisi, ma essere rimessi in acqua immediatamente.
16 dicembre 2008 Cancelleria federale
1 RS 923.01
2008-3084 6253
O sulla protezione degli animali. Correzione RU 2008
6254