AS 2008 6261
Ordinanza sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS
Ordinanza sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS
del 12 dicembre 2008
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
I I seguenti atti legislativi sono modificati come segue:
1. Legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia
della sicurezza interna
Sostituzione di espressioni Negli articoli 7 capoversi 2–4, 11 capoverso 2 lettera a, 12, 13 capoversi 1 e 2, 17 capoversi 1 e 3, 18 capoversi 1 e 5, 19 capoverso 2, 20 capoverso 2 lettera a, 21 capoverso 1, 26 capoverso 1 e 27 capoverso 3, le espressioni «Ufficio federale di polizia» e «Ufficio federale» sono sostituite da «SAP». Negli articoli 22 capoverso 1, 23 capoversi 1 lettera b, 2, 4 e 5, 24, 24a capoversi 1, 4, 6, 7, 9 e 10, 24c capoversi 4 e 5, nonché 24h capoverso 3, l’espressione «Ufficio federale» è sostituita da «fedpol». Negli articoli 9 capoverso 1, 11 capoversi 2 e 3, 16 capoverso 2, 26 capoverso 1 e 27 capoverso 2, l’espressione «Dipartimento» è sostituita da «DDPS». Occorre tener conto degli adeguamenti grammaticali derivanti dalla sostituzione di espressioni.
Art. 5 cpv. 2 e 3 2 Esso disciplina la ripartizione dei compiti tra il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) e l’Ufficio federale di polizia (fedpol), nonché tra questi ultimi e gli organi della sicurezza militare in periodo di servizio d’appoggio o di servizio attivo.
2008-2408 6261
Adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento RU 2008
3 Il SAP e fedpol adempiono i compiti federali definiti dalla presente legge, nella misura in cui non siano attribuiti ad altro organo.
Art. 6 cpv. 1 1 Ogni Cantone designa l’autorità che collabora con il SAP e con fedpol nell’esecu- zione della presente legge. Esso fissa la via di servizio in modo tale che i singoli mandati urgenti della Confederazione siano eseguiti senza indugio.
Art. 7 cpv. 1 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) cura i contatti con i governi cantonali e collabora con le conferenze governative intercantonali.
Art. 9 cpv. 2 2 La commissione consiglia il Consiglio federale, il DFGP e il DDPS nelle questioni relative alla salvaguardia della sicurezza interna. Essa procede a valutazioni perio- diche della situazione.
Art. 10 Obbligo d’informazione del SAP e di fedpol Il SAP e fedpol informano gli altri organi di sicurezza della Confederazione e i Cantoni nonché gli organi federali che collaborano all’adempimento dei compiti di polizia di sicurezza su tutti i fatti suscettibili di compromettere la sicurezza interna nell’ambito dei loro compiti.
2 Esse trasmettono il materiale al SAP. Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca dopo aver consultato il SAP. È applicabile la legge federale del 20 dicem- bre 19683 sulla procedura amministrativa. 3 Se trovano materiale di tal genere, i collaboratori competenti del SAP o di fedpol possono metterlo al sicuro anche direttamente. 5 In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capo- verso 1, fedpol, previa consultazione del SAP, può: a. ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di pro- paganda si trova su un server svizzero; b. raccomandare il blocco ai provider svizzeri, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero.
3 RS 172.021
Adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento RU 2008
Art. 15 cpv. 3 e 64 Il SAP tratta per mezzo di un sistema d’informazione elettronico i dati a cui dev’essere garantito in ogni momento il rapido accesso. Soltanto le persone del SAP incaricate dei compiti secondo la presente legge, le autorità di polizia e di persegui- mento penale federali e gli organi di sicurezza dei Cantoni, possono accedere a tali dati mediante una procedura di richiamo. Il Consiglio federale fissa in dettaglio le premesse per il collegamento degli organi cantonali di sicurezza. Il DDPS disciplina i diritti d’accesso. 6 Nei singoli casi, la Polizia giudiziaria federale comunica al SAP, informandone simultaneamente l’autorità penale competente, i seguenti dati risultanti da procedure delle indagini preliminari che possono essere trattati nel sistema d’informazione: a. i dati relativi a persone incolpate, se esistono indizi che esse possano fornire informazioni concernenti una messa in pericolo della sicurezza interna o esterna; b. i dati relativi a persone non incolpate, se esistono indizi concreti che esse hanno contatti, in conoscenza di causa o meno, con membri di un’organiz- zazione terrorista, di un’organizzazione estremista che ricorre alla violenza, di un’organizzazione di spionaggio o di un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter del Codice penale5; c. i dati raccolti in modo riconoscibile per le persone interessate.
Art. 23 cpv. 5
5 Il DFGP istituisce un comitato di coordinazione che progetta lo schema secondo
l’articolo 5 capoverso 1 lettera b, coordina le misure importanti e sostiene fedpol nei suoi compiti.
2. Legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri
Art. 67 cpv. 2 2 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) può disporre, previa consultazione del Servi- zio di analisi e prevenzione (SAP), un divieto d’entrata nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
4 Nuovo testo in seguito all’entrata in vigore della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (RS 361); cfr. nota 8. 5 RS 311.0 6 RS 142.20
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Art. 68 cpv. 1 1 Fedpol può disporre, previa consultazione del SAP, l’espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Sviz- zera.
Art. 84 cpv. 3 3 Su richiesta delle autorità cantonali, di fedpol o del SAP, l’Ufficio federale può revocare l’ammissione provvisoria ordinata perché l’esecuzione non era ragione- volmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4) e ordinare l’esecuzione dell’allon- tanamento se sussistono motivi di cui all’articolo 83 capoverso 7.
Art. 103 cpv. 2 e 5
2 Le autorità competenti comunicano al SAP le eventuali minacce concrete per la
sicurezza interna o esterna del Paese constatate grazie alla sorveglianza. Esse pos- sono trasmettere, oltre alla notificazione, anche i pertinenti dati. 5 Il Consiglio federale disciplina le specificazioni che i sistemi di riconoscimento dei tratti del viso devono soddisfare, nonché i dettagli della procedura di sorveglianza e la comunicazione di informazioni al SAP.
3. Codice penale7
1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio di analisi e pre-
venzione (SAP) possono trasmettere all’Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.
4. Legge federale del 13 giugno 20088 sui sistemi d’informazione
di polizia della Confederazione
Art. 10 cpv. 4 lett. a e d
4 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo (accesso online):
a. la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Coopera- zione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
7 RS 311.0
8 RS 361; RU 2008 4989. La legge è in vigore dal 5 dic. 2008.
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d. fedpol e il Servizio di analisi e prevenzione (SAP), per elaborare analisi e per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranie- ri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Art. 11 cpv. 5 lett. a e d
5 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo (accesso online):
a. la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Coopera- zione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi; d. fedpol e il SAP, per elaborare analisi e per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Art. 12 cpv. 6 lett. a
6 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo (accesso online):
a. la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Coopera- zione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
Art. 14 cpv. 3 lett. a 3 Il trattamento dei dati nel sistema d’informazione è riservato al personale di fedpol specializzato in materia d’identificazione. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo (accesso online): a. la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Coopera- zione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
Art. 15 cpv. 4 lett. i 4 Nell’adempimento dei loro compiti, le autorità seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo: i. il SAP, per la ricerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veico- li conformemente alla LMSI;
Art. 16 cpv. 4 lett. f e 5 lett. a 4 I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svol- gere i compiti di cui al capoverso 2: f. le autorità della giustizia militare e il SAP;
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5 I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2: a. fedpol, il SAP, il Ministero pubblico della Confederazione, l’Ufficio federale di giustizia, le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni non- ché le autorità doganali e di confine;
Art. 17 cpv. 4 lett. c
4 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata:
c. il SAP;
5. Legge militare del 3 febbraio 19959
2bis Può trasmettere al Servizio di analisi e prevenzione e all’Ufficio federale di polizia informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui al capoverso 1 e che possono essere rilevanti per la sicurezza interna e il perseguimen- to penale.
6. Legge federale del 13 dicembre 199610 sul materiale bellico
Art. 28 cpv. 2 2 Se necessario, per i controlli possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comu- nali, dagli organi d’inchiesta dell’Amministrazione delle dogane, come pure dal Servizio di analisi e prevenzione.
Art. 30 cpv. 2 2 L’Ufficio centrale collabora all’esecuzione della presente legge e alla prevenzione dei reati e notifica alle autorità di perseguimento penale competenti le infrazioni alle disposizioni della presente legge. Esso è autorizzato a trattare dati personali, com- presi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, nella misura e per il periodo richiesti dal suo mandato.
9 RS 510.10 10 RS 514.51
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7. Legge federale del 19 dicembre 195811 sulla circolazione stradale
5 I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro
mediante procedura di richiamo: d. autorità doganali e di polizia, nonché il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) per quanto attiene ai dati necessari per il controllo dell’ammissione alla circolazione, l’identificazione del detentore e del suo assicuratore come anche la ricerca;
4 I servizi seguenti possono consultare il registro mediante procedura
di richiamo: b. le autorità di polizia e doganali, nonché il SAP.
8. Legge del 13 dicembre 199612 sul controllo dei beni a duplice impiego
Art. 10 cpv. 2 2 Per i controlli, essi possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, nonché dagli organi d’inchiesta dell’Amministrazione delle dogane. Se vi sono indizi di infrazioni alla presente legge, possono fare intervenire il Servizio di analisi e prevenzione e gli organi di polizia federali competenti.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
12 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
11 RS 741.01 12 RS 946.202
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