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AS 2008 6483

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 5 dicembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 66ter cpv. 2

2 Gli articoli 14bis e 14ter OAI2 sono applicabili per analogia.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

5 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova